La rottamazione prevista dalla tregua fiscale in legge di Bilancio 2023 riguarda anche le cartelle con iscritte solo le sanzioni: vediamo come funziona e come pagare.
La Legge di Bilancio 2023 prevede la cosiddetta tregua fiscale, che consiste di base nel pagamento dell’imposta dovuta ma con un periodo di tempo più esteso a disposizione e con un notevole sconto sulle sanzioni. La rottamazione prevista dalla manovra comprende anche quelle cartelle che hanno iscritte a ruolo solo sanzioni tributarie.
Il perimetro di riferimento è circoscritto dalla legge di Bilancio 2023 e dalla circolare che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 13 gennaio 2023 e l’8 marzo 2017. Scendiamo nel dettaglio.
Cartelle, la rottamazione 2023 vale anche solo sulle sanzioni
La tregua fiscale stabilita dalla legge finanziaria riguarda:
- la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
- lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Non rientrano quindi tra i carichi esclusi dalla rottamazione 2023 le cartelle con iscritte a ruolo solo somme dovute a titolo di sanzione.
All’articolo 1 comma 247 la legge di Bilancio 2023 specifica che sono escluse:
“le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”
Ma cosa devono fare i contribuenti in questa situazione per poter beneficiare della rottamazione?
Cartelle, rottamazione delle sanzioni: come fare per beneficiare della definizione agevolata
Per i contribuenti che si trovano in questi casi, specifica InformazioneFiscale, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il perimetro di attuazione è quello della circolare n. 2 dell’8 marzo 2017:
“si può desumere che il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.”
La circolare in commento precisa che nei casi in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’Agenzia delle Entrate Riscossione, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà di partecipazione alla definizione agevolata.
In questo caso, quindi, il debitore deve presentare entro il 30 aprile 2023 la dichiarazione di adesione alla Riscossione. Questo perché, anche se il contribuente ha già pagato quanto dovuto, la norma prevede espressamente che il debitore debba comunque presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
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