Cashback da indicare in dichiarazione dei redditi: non sempre i rimborsi sono esenti e, in specifiche fattispecie, si pagano le tasse sulle somme riconosciute. A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 338 del 12 maggio 2021.
Cashback da indicare in dichiarazione dei redditi e sottoposto a tassazione se il rimborso è riconosciuto con finalità promozionale.
Non sempre è esente il rimborso cashback riconosciuto agli utenti. A spiegare quando si pagano le tasse è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 338 del 12 maggio 2021.
Specifichiamo che oggetto di chiarimenti non è il cashback di Stato che, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, è sempre esente da tassazione e non concorre alla formazione del reddito di chi lo riceve.
Diverso è invece il trattamento fiscale del cashback riconosciuto a scopo promozionale, ad esempio con la formula “porta un amico”. In specifiche fattispecie, il rimborso riconosciuto è considerato un reddito diverso e dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi.
Cashback da indicare in dichiarazione dei redditi: quando il rimborso è tassato
Per capire quali sono le regole fiscali applicate al cashback riconosciuto all’utente è bene analizzare il caso prospettato all’Agenzia delle Entrate.
A chiedere chiarimenti sul trattamento tributario relativo ai rimborsi erogati è una società che ha stipulato diversi accordi con società di e-commerce, che prevedono la pubblicazione sul proprio sito di inserzioni per l’acquisto di beni o servizi offerti dalle stesse.
Per ogni inserzione pubblicata sul portale è previsto il riconoscimento di una percentuale di sconto per l’utente, da ottenere o in sede di acquisto oppure sotto forma di cashback.
In sostanza, chi si registra sul portale ha la possibilità di fare acquisti su siti affiliati ottenendo uno sconto o il cashback, riconosciuto nel rispetto di specifiche condizioni.
È questo il caso pratico riportato nell’interpello n. 338, pubblicato il 12 maggio 2021. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, in questo caso il cashback riconosciuto all’utente è una forma di incentivo alle vendite di siti di e-commerce, che consente all’utente di recuperare parte della spesa effettuata.
Una circostanza che esclude la tassazione della somma rimborsata in capo all’utente e, parimenti, comporta l’esclusione dall’importo dalle somme da indicare in dichiarazione dei redditi.
Cashback, il rimborso “porta un amico” entra in dichiarazione dei redditi
Non è tassato il cashback riconosciuto a titolo di rimborso di una parte della spesa effettuata dall’utente, a nulla rilevando la circostanza che sia erogato successivamente e da un soggetto diverso dal fornitore del bene o del servizio acquistato.
In tal caso, il rimborso non rientra tra i redditi tassati. Discorso diverso, invece, se il cashback è riconosciuto per incentivare l’uso di un portale online da parte di altri utenti.
Sono frequenti le formule “porta un amico”, che consentono all’utente di un determinato servizio di ricevere una somma in cambio della promozione di un determinato portale.
In tal caso, sia qualora il rimborso venisse riconosciuto in misura fissa o percentuale, la somma verrebbe considerata quale reddito diverso, ai sensi dell’articolo 67, comma 1 lettera l) del TUIR, da indicare quindi nel modello 730 o nel modello Redditi.
All’utente che dovesse trovarsi in questa situazione spetterebbe il compito di verificare se la società, in conformità con le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, ha eventualmente applicato la ritenuta Irpef a titolo di tassazione sulle somme da riconoscere a titolo di cashback, trasmettendo tramite la certificazione unica i relativi dati ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
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