Cassa integrazione: le prossime date per la domanda da tenere a mente

Teresa Maddonni

30/07/2020

Cassa integrazione: le prossime date per fare la domanda da tenere a mente le ha comunicate INPS in alcune circolari dopo specifici interventi normativi. La scadenza più vicina è quella del 31 luglio 2020.

Cassa integrazione: le prossime date per la domanda da tenere a mente

Cassa integrazione: ci sono delle date per la domanda da tenere a mente, delle scadenze imminenti per quelle aziende che devono richiedere l’indennità. Una di queste, stando a una delle ultime circolari dell’INPS, è proprio fissata a domani: il 31 luglio 2020.

Il riferimento è ovviamente al nuovo regime decadenziale introdotto dal decreto n.52/2020 (abrogato) con successivo inserimento nel decreto Rilancio ora convertito nella legge n.77/2020.

A parlare della data del 31 luglio per le domande di cassa integrazione riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività iniziati il 1° giugno 2020 è proprio una circolare INPS, la n.84/2020.

Ricordiamo che per la cassa integrazione ordinaria, in deroga o assegno ordinario è stata prevista la proroga dal decreto Rilancio per un totale di 18 settimane, e ora il governo sta pensando di prolungarla fino alla fine dell’anno con il prossimo decreto di agosto.

Vediamo nel dettaglio in merito alla cassa integrazione, oltre a quella del 31 luglio, quali sono tutte le prossime date per la domanda da tenere a mente.

Cassa integrazione: prossime date 31 luglio e 31 agosto

Cassa integrazione: le prossime date da tenere a mente sono quelle del 31 luglio e del 31 agosto 2020, ma andiamo per gradi.

Il decreto n.52/2020 abrogato perché quanto da esso stabilito è stato introdotto nella legge di conversione del decreto Rilancio introduce il regime decadenziale per fare richiesta delle settimane di cassa integrazione è la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In sede di prima applicazione il termine è stato fissato al 17 luglio 2020, mentre per i periodo di sospensione dell’attività cadente tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine per la domanda di cassa integrazione era fissato al 15 luglio.

La cassa integrazione per emergenza COVID-19 si compone di 18 settimane: 9 più 5 più 4 anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Le ulteriori 9 settimane divise in due tranche successive si possono richiedere solo dopo aver fruito delle prime 9 introdotte dal decreto Cura Italia.

INPS pertanto specifica che in relazione al nuovo impianto normativo:

  • per i datori di lavoro che debbano inoltrare domanda per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020;
  • per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020.

In un’altra circolare INPS ha riportato un esempio chiarificatore per le settimane che si accavallano, come abbiamo già visto tra due mesi differenti. INPS infatti chiarisce che il termine decadenziale non è da intendersi in termini assoluti:

“Per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal più volte citato decreto-legge n. 52/2020.”

Presumibilmente, aggiungiamo il 31 settembre.

Cassa integrazione: altre date per quella in deroga

E poi c’è anche la cassa integrazione in deroga, anche quella che riguarda le aziende plurilocalizzate, cui INPS dedica più di una circolare e per le quali sono quindi definite delle date per richiedere la domanda.

In generale INPS specifica i termini per la cassa integrazione in deroga, e nel dettaglio per le ulteriori 5 settimane che le aziende devono richiedere direttamente all’Istituto.

Alcune Regioni sono in attesa di ricevere le risorse dal ministero per pagare la cassa integrazione delle prime 9 settimane per aver raggiunto i limiti di spesa. INPS pertanto chiarisce che per le ulteriori 5 settimane di cassa integrazione in deroga delle aziende che devono richiederle per periodi antecedenti al 31 maggio 2020 il termine per l’invio della domanda sono i 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di riparto della terza quota di risorse destinate ad alcune Regioni.

Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate che devono chiedere la cassa integrazione in deroga a INPS la data è quella del trentesimo giorno successivo al rilascio dell’applicativo informatico (24 luglio). La data è il 23 agosto 2020. La stessa regola vale per la cassa integrazione degli sportivi.

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