Cassa integrazione straordinaria: semplificazioni fino al 30 aprile. Novità decreto in G.U.

Teresa Maddonni

18/01/2021

Per la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale legata al Covid sono previste delle semplificazioni fino alla fine dello stato di emergenza oggi fissato al 30 aprile 2021. A stabilirlo un decreto del ministero del Lavoro in Gazzetta Ufficiale.

Cassa integrazione straordinaria: semplificazioni fino al 30 aprile. Novità decreto in G.U.

La cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale viene valutata con delle semplificazioni fino alla fine dell’emergenza epidemiologica, e quindi fino al 30 aprile 2021 al momento, come da decreto del 15 dicembre 2020 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2021.

Il decreto sulla “Determinazione, in relazione all’evento della pandemia da COVID-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale” stabilisce che, ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale, conseguente all’evento imprevisto quale è l’emergenza Covid, la stessa viene valutata anche se non si presentano due condizioni fondamentali.

La cassa integrazione è pertanto soggetta a semplificazione fino alla fine dell’emergenza, quindi a oggi fino al 30 aprile 2021 come stabilito dalla proroga.

Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale: semplificazioni

L’accesso alla cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale è previsto, secondo il decreto in Gazzetta Ufficiale, ferma restando la salvaguardia occupazionale e per tutto il 2020 fino al 30 aprile 2021 per emergenza Covid, con due eccezioni vale a dire:

  • anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 94033/2016;
  • con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato, previsto dall’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attività produttiva.

Il decreto del ministero del Lavoro sulla cassa integrazione straordinaria si riferisce solo alla causale della crisi aziendale, non tenendo invece conto delle altre due che permettono l’accesso all’ammortizzatore sociale:

  • riorganizzazione aziendale;
  • contratto di solidarietà.
Decreto ministeriale del 15 dicembre 2020
Determinazione, in relazione all’evento della pandemia da COVID-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale.

Cassa integrazione straordinaria: chi può accedervi

Il decreto n.148/2015 regola in linea generale la cassa integrazione straordinaria e quindi anche chi può accedervi e a quali condizioni. Riepiloghiamo pertanto quali sono i requisiti fondamentali tenendo conto del numero dei dipendenti dell’azienda richiedente.

Aziende con più di 15 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti

  • imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
  • imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che
  • abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • imprese di vigilanza.

Aziende con più di 50 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti

  • imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

Aziende a prescindere dal numero dei dipendenti

  • imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
  • partiti e movimenti politici.

La cassa integrazione straordinaria non può durare più di 36 mesi nei 5 anni e la domanda non va fatta all’INPS, ma direttamente al ministero del Lavoro.

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