CCNL Telecomunicazioni: ecco tutto quello che c’è da sapere sul Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore, dai livelli di assunzione, alle retribuzioni e quali sono gli scatti di anzianità previsti.
CCNL Telecomunicazioni: il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione è stato stipulato tra Confindustria e le Confederazioni sindacali il 28 giugno 2000.
Successivamente il CCNL è stato sottoposto a numerosi rinnovi i più importanti sono quelli del 2003 e del 2007, che prevedevano un rinnovo solamente della parte economica e quindi novità in merito allo stipendio, mentre quelli del 2005, 2009 e del 2013 hanno interessato sia la parte economica che quella normativa.
CCNL TELECOMUNICAZIONI - Guida completa
Vediamo quindi quali sono i livelli di classificazione contenuti nel CCNL, la tabella retributiva e tutte le altre informazioni utili per il lavoratore del settore telecomunicazioni.
Cos’è?
Il Contratto collettivo nazione di lavoro per il settore comunicazione disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro a tempo determinato tra tutte le aziende appartenenti al settore Telecomunicazioni, tra cui i Call center e la Telefonia fissa e mobile.
Il CCNL è stato stipulato tra l’organizzazione rappresentativa dei datori di lavoro, l’Assotelecomunicazioni e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori che si identificano nelle sigle sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL.
Il CCNL garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale e contiene tutti i dettagli su stipendi, ferie e regole per dipendenti e datori di lavoro.
Il CCNL è stato più volte rinnovato, i rinnovi più significativi sono quelli che risalgono al 2005, al 2009 e al 2013.
Nel 2005 sono stati introdotti nel CCNL Telecomunicazioni gli istituti di flessibilità del lavoro introdotti o riformati dagli interventi legislativi degli anni immediatamente precedenti.
Con il rinnovo del 2009 sono stati introdotti nel CCNL elementi di forte innovazione nel governo del settore e il contratto ha assunto il nome di “Contratto di nuova generazione”.
Con il rinnovo del 2013, invece, si ha il recepimento dell’Accordo interconfederale 28 giugno 2011, un accordo di rinnovo che prevede misure finalizzate ad accrescere la flessibilità organizzativa dell’impresa, alcune delle quali interessano specificamente le attività di customer care.
Nel CCNL sono riportate le diverse tipologie contrattuali e le corrette procedure da seguire per l’assunzione del personale.
Tra le diverse tipologie contrattuali troviamo il contratto di lavoro a tempo determinato, la somministrazione a tempo determinato, il contratto di lavoro a tempo parziale, il contratto di inserimento, il contratto di apprendistato, quello di lavoro ripartito e il Telelavoro.
Per ognuna delle forme contrattuali sopra elencate sono previste specifiche regole da rispettare sia per quanto riguarda le procedure di assunzione sia per quanto riguarda i livelli di inquadramento.
La parte più importante del CCNL è quella riguardante le retribuzioni e il livello di inquadramento.
I livelli di assunzione
All’interno del CCNL viene effettuata una classificazione del personale del settore telecomunicazioni che viene strutturata in 7 livelli:
- 1° livello: appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività a contenuto prevalentemente manuale per le quali non occorrono conoscenze professionali.
- 2°livello: Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza e pratica di ufficio.
- 3°livello: appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico pratiche, nell’ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici e i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità.
- 4° livello: appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell’ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell’attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici e i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica.
- 5° livello: appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l’espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.
- 6° livello: appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l’esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
- 7° livello: appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell’ambito del processo di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione.
È previsto inoltre un livello Quadro per i lavoratori che dimostrano un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgono, con carattere di continuità, attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e attuazione degli obiettivi d’impresa.
La tabella retributiva
Ecco la tabella retributiva per i dipendenti delle imprese di telecomunicazione in vigore dal 1-10-2014:
La retribuzione oraria o giornaliera
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore delle Telecomunicazioni prevede che la retribuzione dei lavoratori venga determinata in misura mensile.
La retribuzione oraria dei lavoratori anche ai fini dei vari istituti contrattuali, salvo diverse indicazioni, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito, nonché gli altri compensi già eventualmente fissati a mese ed aggiungendo a tali valori gli altri elementi orari della retribuzione, quali incentivi, indennità varie, ecc.
L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle contrattualmente dovute. Mentre la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo lo stipendio di cui sopra per 26.
Gli scatti di anzianità
Il CCNL prevede che, per ogni biennio di servizio maturato e valido ai fini dell’anzianità, il lavoratore abbia diritto al riconoscimento di un importo in cifra fissa nella misura riportata nella seguente tabella, per ciascun livello retributivo, limitatamente a sette bienni maturati a partire dalla data di assunzione:
Livello | Importo mensile lordo |
7° | 30,73 euro |
6° | 28,10 euro |
5° | 25,56 euro |
4° | 24,38 euro |
3° | 23,24 euro |
2° | 21,54 euro |
Gli aumenti periodici sullo stipendio decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Nei casi di assegnazione a livello superiore, verrà mantenuto l’importo degli assegni periodici di anzianità in precedenza maturati e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello
Gli assegni periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni “ad personam” o di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
All’interno del CCNL sono riportate inoltre tutte le corrette procedure da seguire in materia di Mutamento temporaneo di mansioni, Trasferimento, Orario di lavoro, Reperibilità, Giorni festivi, Riposo settimanale, Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno, Ferie,ecc.
Per ulteriori informazioni il lettore può consultare il Pdf che contiene tutte le informazioni riguardanti il CCNL Telecomunicazioni allegato qui di seguito.
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Questo articolo fa parte delle Guide della sezione Money Academy.