Il certificato medico per il rientro a scuola è sempre obbligatorio? Quando serve davvero? Le novità in base alla legge.
È obbligatorio presentare il certificato medico per il rientro a scuola? Questo è uno dei dilemmi che più frequentemente ricorre tra gli alunni e i loro rispettivi genitori, dopo che lo studente si è assentato per alcuni giorni. Tutto dipende non solo dall’età del ragazzo, ma anche dalla Regione in cui si trova l’istituto scolastico.
Occorre sapere, infatti, che molte Regioni ormai hanno abolito il certificato medico in totale accordo con i pediatri.
Con l’arrivo dell’influenza stagionale e dei malanni tipici del periodo invernale è bene, quindi, fare chiarezza su quando serve davvero il certificato medico per rientrare a scuola dopo una malattia e cosa hanno stabilito in merito le Regioni italiane.
Certificato medico per il rientro a scuola: la legge
La legge sull’obbligatorietà della presentazione del certificato medico per il rientro a scuola da una malattia risale al 22 dicembre 1967, quando le disposizioni in materia sono state approvate con il decreto n. 1518 del presidente della Repubblica.
Nel corso degli anni, però, i riferimenti normativi sono cambiati soprattutto perché il ministero della Salute ha delegato direttamente alle Regioni la competenza sulla questione.
La legge di riferimento a livello nazionale è sempre la stessa, ma le Regioni possono intervenire per eliminare l’obbligo.
Per chiarire, è bene sottolineare che il certificato medico per la legge italiana serve:
- dopo un’assenza superiore ai 3 giorni per il rientro nella scuola dell’infanzia;
- dopo un’assenza superiore ai 5 giorni per scuola primaria e scuole secondarie sia di primo che secondo grado.
È quindi possibile per i genitori e gli alunni non dover presentare alcun certificato nel caso in cui i propri figli non abbiano superato il numero di assenze indicato.
Non solo. Ovviamente anche nel caso in cui l’assenza non sia dovuta per motivi di salute, ma per motivi personali e familiari. In questo caso il genitore - o lo studente o studentessa - dovrà presentare un’autocertificazione dove dichiarerà i motivi della sua assenza.
Per essere davvero certi che non scatta l’obbligo di certificato medico nei casi di assenza per malattia come sopra indicato è però oggi fondamentale fare riferimento alla propria Regione.
Dove non serve il certificato medico e perché è stato abolito
Oltre la metà delle Regioni ha ormai abolito il certificato medico, una decisione che è stata approvata dagli stessi pediatri.
Questo perché per la maggior parte delle malattie infettive il pericolo di contagio è massimo nei giorni di incubazione e di esordio dei sintomi, mentre il pericolo si riduce durante il periodo di convalescenza.
Ciò vuol dire che superati i 5 giorni dall’inizio della malattia, il rischio di contagio è così basso da permettere la presenza in collettività.
L’abolizione comporterà quindi anche minore burocrazia, ma senza rischi per la salute pubblica e dei compagni di classe degli studenti malati.
I medici di famiglia e i pediatri, infatti, sono comunque obbligati a segnalare le malattie diffusive e pericolose e i dipartimenti di prevenzione delle Asl continueranno ad attuare tutti gli interventi di profilassi necessari a fronteggiare i rischi per la salute pubblica.
A oggi le Regioni che hanno, quindi, deciso di abolire il certificato medico sono:
- Lombardia;
- Piemonte;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Provincia di Trento;
- Provincia di Bolzano;
- Emilia-Romagna;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Veneto;
- Toscana;
- Sardegna;
- Campania;
- Calabria;
- Basilicata;
- Abruzzo
Attenzione, però, ai casi particolari: anche in queste regioni vige l’obbligo di certificato sanitario in quelle situazioni sanitarie straordinarie a livello nazionale o internazionale e con malattie infettive più pericolose come il morbillo.
Limite assenze a scuola: quando si rischia la bocciatura?
Dopo aver chiarito quando presentare o meno un certificato medico è bene però ricordare che esiste un limite massimo di assenze che gli studenti e le studentesse possono accumulare, superate le quali scatta la bocciatura.
Secondo l’articolo 14, comma 7, del Dpr 122/2009 lo studente deve aver frequentato almeno i 3/4 delle lezioni per non incorrere nel rischio bocciatura.
Questo vuol dire che il numero totale di ore di assenza effettuate dall’alunno nell’anno scolastico non deve superare il limite massimo del 25% dell’orario annuale (circa 250 ore), che su circa 33 settimane annuali che lo studente trascorre a scuola, corrispondono a 40-50 giorni di assenza, a seconda che le giornate scolastiche siano composte da 5 o 6 ore giornaliere.
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