Certificazione Unica 2018 anche per i compensi accessori. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello del 23 ottobre.
Certificazione Unica 2018: i compensi accessori sono soggetti all’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con la risposta all’interpello del 23 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di obbligo di trasmissione telematica della CU ordinaria, nello specifico sui compensi accessori, derivanti dall’applicazione del decreto legislativo n. 105/2015, dovuti ai dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni e liquidati da un dato ufficio.
L’Agenzia delle Entrate spiega che in base all’art. 51 del TUIR rientrano nel reddito di lavoro dipendente tutti i compensi, sia pure di natura accessoria alla retribuzione principale, corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro.
Pertanto anche il sostituto d’imposta che eroga soltanto queste tipologie di somme è tenuto ad effettuare l’invio della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate.
Certificazione Unica 2018: obbligo di trasmissione anche per i compensi accessori
Con la risposta n. 42 del 23 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’obbligo di trasmissione di una CU ordinaria da parte del sostituto d’imposta che eroga compensi accessori.
Secondo l’articolo 51 del TUIR costituiscono reddito di lavoro dipendente:
“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
L’Agenzia delle Entrate spiega che la tassazione di tali redditi avviene, ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, tramite l’applicazione di una ritenuta alla fonte (a titolo di acconto e con obbligo di rivalsa) da parte del datore di lavoro (sostituto d’imposta) sulla parte imponibile delle somme e valori che costituiscono il reddito, all’atto della corresponsione.
L’Agenzia ha ricordato inoltre che rientrano in compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo, le somme e i valori corrisposti per mensilità aggiuntive, missioni, lavoro straordinario e tutte le altre ipotesi che comportano corresponsione eventuale ed eccezionale nel periodo di paga.
Compensi accessori, obbligo di trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate
La distinzione fra le retribuzioni a carattere fisso e continuativo e i compensi accessori risulta rilevante ai fini della disciplina delle operazioni di conguaglio.
L’Agenzia delle Entrate spiega che la norma di cui all’art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, con riguardo alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è applicabile ogni qualvolta si sia in presenza di un unico rapporto di lavoro con due soggetti che erogano l’uno il trattamento principale e l’altro il trattamento accessorio.
La comunicazione dei dati al sostituto d’imposta principale pone quest’ultimo nelle condizioni di effettuare le operazioni di conguaglio (tenendo conto dei compensi accessori) e di rilasciare al contribuente la CU comprensiva di tutti i compensi.
Riguardo all’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della CU ordinaria, si tratta di un obbligo generalizzato posto in capo a chi eroga compensi soggetti a ritenuta alla fonte ed è soggetto ad un termine di scadenza individuato nel 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti per i redditi interessati dalla dichiarazione precompilata al fine di garantire l’inserimento dei dati trasmessi nel modello 730 precompilato.
Al contrario per i redditi esenti o per i quali non è previsto l’inserimento nella dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica è fissata entro il termine di presentazione del modello 770 dei sostituti d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che il paragrafo 2.5 delle istruzioni al modello CU 2018 precisa che:
“il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 613. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.”
Infine l’Agenzia delle Entrate ricorda che la comunicazione dei dati al sostituto d’imposta principale per consentire a quest’ultimo le operazioni di conguaglio nonché il rilascio della CU, non esonera l’istante dall’obbligo di trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate.
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