Certificazione Unica 2020, novità codici 7 e 8 per i forfettari: cosa cambia?

Rosaria Imparato

11 Febbraio 2020 - 14:20

Certificazione Unica 2020, novità con effetto retroattivo per lavoratori autonomi forfettari: codice 7 e codice 8 indicano, rispettivamente, redditi imponibili e non nella dichiarazione dei redditi. I software per la compilazione automatica della CU, però, non sono aggiornati per registrare la nuova distinzione.

Certificazione Unica 2020, novità codici 7 e 8 per i forfettari: cosa cambia?

Novità Certificazione Unica 2020 per i forfettari: il codice 7 si sdoppia. Nasce così il codice 8, dedicato alle somme che non costituiscono reddito.

Da quest’anno, quindi, nella CU 2020 per lavoro autonomo è stata introdotta la distinzione tra le somme che costituiscono reddito da dichiarare, da indicare con codice 7, e quelle riferite a redditi esenti ovvero che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente, da indicare con il codice 8.

In questo modo viene superata la problematica relativa al controllo incrociato per forfettari e minimi tra somma delle CU presenti in anagrafe tributaria e il totale dei redditi indicati dal contribuente nella relativa dichiarazione.

Il problema, però, è che il nuovo codice introdotto ha valore retroattivo, e si applicherà già alle fatture registrate nel 2019, con la “vecchia” procedura che indicava con un solo codice sia i redditi imponibili che quelli non imponibili.

Con ogni probabilità, quindi, la novità di quest’anno si traduce in una notevole quantità di lavoro per gli addetti ai lavori, tenuti a modificare a mano i dati già inseriti in contabilità.

Certificazione Unica 2020, novità per forfettari: i codici 7 e 8 sono retroattivi

La Certificazione Unica dei forfettari per il 2020 si caratterizza quindi per una novità di rilievo.

Da quest’anno infatti il punto 6 del quadro «Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi» dovrà essere compilato in base a nuovi criteri, poiché il codice 7 è stato sdoppiato, dando così vita al codice 8.

Come viene spiegato da AssoSoftware in un articolo pubblicato sul Sole24Ore, le istruzioni relative alla compilazione della CU 2020 non forniscono precisazioni su tale distinzione, ma grazie ad alcune indicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate, i due codici dovrebbero essere usati con questo criterio:

  • codice 7: in caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta, ma che costituiscono reddito per il percettore in sede di dichiarazione dei redditi;
  • codice 8: in caso di erogazione di redditi esenti, quindi somme che non costituiscono reddito.

Facendo un esempio pratico: la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta dovrà essere indicata col codice 7.

Le spese anticipate, i bolli, la franchigia per gli sportivi dilettanti, non costituendo reddito imponibile per il percipente, dovranno essere indicati col codice 8.

Certificazione Unica 2020 e regime forfettario: cosa cambia per i lavoratori autonomi

Per quanto riguarda le fatture relative ai compensi erogati ai contribuenti che si trovano nel regime forfettario, la Certificazione Unica dovrà essere compilata in due quadri:

  • nel primo quadro, con il codice 7 bisognerà indicare i compensi non soggetti a ritenuta, che verranno dichiarati in un secondo momento nella dichiarazione dei redditi;
  • nel secondo quadro dovrà essere usato il codice 8, relativo alle spese anticipate (che non andranno nella dichiarazione dei redditi in quanto reddito non imponibile).

Il problema, come anticipato, è che i due codici sono “retroattivi”, quindi si applicano già ai compensi corrisposti nel 2019 e già registrati con le vecchie regole.

I software gestionali ancora non sono aggiornati e per ora, quindi, non è possibile effettuare in modo automatico la differenziazione tra redditi imponibili e non imponibili, quindi una distinzione tra codice 7 e codice 8 già in sede di registrazione delle fatture.

Cosa cambia, dunque, per i lavoratori autonomi? Da un lato c’è l’attesa dell’aggiornamento dei software ma, avvisa AssoSoftware, non si tratta di modifiche semplici, poiché coinvolgono la ciclicità di gestione e di stampa del modello.

C’è ancora tempo per l’invio all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica degli autonomi che, a differenza di quelle dei dipendenti e pensionati, non si invia entro il 7 marzo ma con entro la scadenza del 770, fissata al 31 ottobre.

Ricordiamo però che la scadenza più impellente è quella del 31 marzo, data entro cui viene consegnata al lavoratore.

Sembra improbabile, insomma, che i software possano essere adeguati in così poco tempo e soprattutto in via retroattiva.

La soluzione più immediata (ma non pratica per gli addetti ai lavori) quindi è “correggere” a mano i dati delle CU dei forfettari con le fatture emesse durante il 2019. Un vero e proprio adempimento in più che è tutt’altro che piacevole.

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