Certificazione Unica 2021, di seguito vediamo quando usare i codici 7 e 8, rispettivamente per i redditi da dichiarare e per quelli esenti, insieme al nuovo codice 12, istituito solo per contribuenti in regime forfettario.
Certificazione Unica 2021, quando si usano i codici 7 e 8? L’ex modello CUD va infatti compilato con questi codici, insieme a uno di nuova istituzione, il 12.
Le istruzioni per la compilazione della CU cambiano rispetto allo scorso anno, vista l’introduzione di un nuovo codice (che però va usato solo dai contribuenti in regime forfettario).
Per quanto riguarda la scadenza, invece, i lavoratori autonomi in regime dei minimi o forfettario non dovranno rispettare quella del 16 marzo, ma potranno inviare la CU all’Agenzia delle Entrate seguendo del modello 770, cioè entro il 31 ottobre.
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Certificazione Unica 2021: codici 7 e 8
Novità per i lavoratori autonomi che devono compilare la certificazione unica: le istruzioni per il 2021 spiegano come sia stato istituito il codice 12, da utilizzare solo per i contribuenti in regime forfettario.
Ma andiamo con ordine. Già lo scorso anno era stata introdotta la distinzione tra le somme che costituiscono reddito da dichiarare, da indicare con codice 7, e quelle riferite a redditi esenti ovvero che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente, da indicare con il codice 8.
Nella compilazione della CU 2021 quindi;
- il codice 7 va utilizzato esclusivamente per i compensi non sottoposti a ritenuta, compresi quelli dei contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi;
- il codice 8 va invece utilizzato per indicare le somme che non concorrono alla formazione del reddito imponibile del contribuente in regime forfettario (e che quindi non vanno indicate in dichiarazione), per esempio delle spese anticipate o l’imposta di bollo delle fatture.
Certificazione Unica 2021 e regime forfettario: il codice 12
Come anticipato, quest’anno è stato istituito il codice 12, e dunque le istruzioni per la compilazione del punto 6 della CU 2021 cambiano di nuovo.
Il nuovo codice, in particolare, va utilizzato per i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti a titolari di partita IVA in regime forfettario.
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