La casa di riposo può rivelarsi indispensabile in alcuni casi, ma anche avere un costo non indifferente. Ecco come è composta la retta e chi la paga a seconda delle situazioni.
Il ricovero in una casa di riposo si rivela indispensabile per molti anziani, che possono così usufruire dell’assistenza sanitaria e anche di un importante aiuto nelle esigenze quotidiane. A seconda della situazione, poi, piuttosto che la casa di riposo potrebbe essere necessaria una casa di cura, con l’assistenza adeguata per patologie gravi, oppure una Rsa, dedicata ai pazienti non autosufficienti. A prescindere dalla nomenclatura, c’è un importante denominatore comune fra queste strutture: il pagamento della retta. Vediamo a chi compete e in quale misura.
Chi paga la retta della casa di riposo
Per la casa di riposo, così come per la Rsa e la casa di cura, la retta mensile per ogni paziente è composta da due diverse spese per il ricovero. In primo luogo, vi è la spesa per la quota sanitaria, rivolta ovviamente alle cure mediche e all’assistenza del personale specializzato. Nelle strutture pubbliche questa quota è di norma pagata dal Servizio sanitario nazionale, mentre nelle strutture convenzionate è richiesto un contributo dei pazienti.
Vi è poi la quota alberghiera, che riguarda tutti i servizi collegati alla permanenza nella struttura che non afferiscono alle cure sanitarie. Nella quota alberghiera, ad esempio, rientrano le spese per l’utilizzo della stanza nella casa di riposo e per la pulizia della stessa. La quota alberghiera, che di solito corrisponde circa alla metà dell’intera retta, è normalmente a carico del paziente stesso, salvo eccezioni.
Allo stesso tempo, i pazienti possono ridurre l’entità della quota a loro carico chiedendo un contributo ai servizi sociali. La concessione e l’importo del contributo sono determinati in base all’Isee sociosanitario, un indicatore che tiene conto anche dello stato di salute per determinare la ripartizione delle spese.
Quando i parenti devono pagare la casa di riposo
Nonostante una parte della retta per la casa di riposo sia coperta dal Servizio sanitario nazionale e nonostante la possibilità di ottenere un contributo per la quota alberghiera, il paziente potrebbe comunque essere oggettivamente impossibilitato a pagare la parte restante della retta.
In questi casi è importante considerare che molto spesso l’accettazione dei pazienti nelle strutture è subordinata alla presenza di alcuni garanti del pagamento, di solito i familiari, che si impegnano a pagare in caso di impossibilità del paziente. Oltre agli obblighi contrattuali, poi, è opportuno ricordare che i familiari in stato di bisogno hanno diritto a ricevere gli alimenti dai loro familiari più vicini.
Nel dettaglio, l’obbligazione alimentare spetta al familiare che non riesce a soddisfare le esigenze di vita primarie e – limitatamente a queste necessità - è calcolata in base alla disponibilità dei soggetti obbligati. Questi ultimi sono, con ordine di priorità:
- Il coniuge;
- i figli;
- i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi;
- i generi e le nuore;
- i suoceri;
- i fratelli (per ultimi quelli unilaterali).
Ciò significa che soltanto in caso di impossibilità del coniuge possono essere chiamati i figli a corrispondere l’obbligo alimentare, e così via. In caso di assenza o incapacità economica di tutti gli obbligati, la prestazione è dovuta dagli enti di competenza, perlomeno in caso di impraticabilità di misure alternative. La competenza del Comune, infatti, interviene soltanto quando all’impossibilità di pagamento del paziente si somma l’assoluta necessità del ricovero, di regola in riferimento alle Rsa.
Quando la retta della casa di riposo è a carico del Comune
Quanto detto riguarda le case di riposo e in genere le strutture per anziani di tipo pubblico, in quanto il pagamento delle rate per i servizi privati è sempre a carico dei pazienti stessi. Sempre riguardo alle strutture pubbliche, bisogna ricordare che in alcuni casi è il Comune a farsi carico dell’intera retta. Nel dettaglio, quando il paziente ha più di 65 anni, non è autosufficiente e ha una grave disabilità, non vi è alcun obbligo per i familiari. Di conseguenza, se l’Isee del paziente dimostra l’incapacità di provvedere alla retta quest’ultima è posta a carico del Comune.
Inoltre, se il paziente è anche invalido al 100% è sempre il Comune a doversi far carico della spesa, essendo anche tenuto al rimborso di eventuali costi sostenuti dall’anziano o dai suoi familiari.
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