I bonus energia previsti nei decreti Aiuti e Aiuti Bis sono finalmente operativi. L’Agenzia delle Entrate ha infatti determinato tutti i codici tributo per la compensazione e la cessione del credito.
Si susseguono le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per la richiesta dei Bonus Energia previsti nei decreti Aiuti e Aiuti Bis. Con la Risoluzione 59 del giorno 11 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo e i codici per la cessione del credito di imposta che consentono di rendere operativi gli aiuti.
Il 6 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha invece provveduto alla pubblicazione del provvedimento prot. n. 2022/376961 che prevede l’estensione delle norme del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, che si riferiscono al bonus energia del decreto Aiuti 2022, alle misure del decreto Aiuti bis (decreto legge 115 del 2022) e al decreto legge 50 del 2022 che prevede il credito di imposta in favore delle imprese esercenti attività di pesca. Non viene specificata l’estensione della guida alle misure del decreto Aiuti Ter. Ecco la guida operativa.
Bonus energia nel decreto Aiuti Bis: modalità operative
Le misure previste dal decreto Aiuti Bis sono:
- credito di imposta in favore delle imprese energivore per le spese sostenute in relazione alla componente energetica nel terzo trimestre 2022 (luglio agosto e settembre), pari al 25%;
- credito di imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas per la spesa sostenuta nel terzo trimestre, pari al 25%;
- credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW per l’acquisto della componente energetica nel terzo trimestre, pari al 15%;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, credito massimo riconosciuto 25%.
Nei casi esposti, la cessione del credito di imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 6 ottobre 2022 ed entro il 22 marzo 2023. I cessionari devono utilizzare tali crediti in compensazione con il modello F24 entro il 31 marzo 2023.
La comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle Entrate deve invece essere effettuata entro il 21 dicembre 2022 in caso di:
- credito d’imposta a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca per la spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel secondo trimestre 2022 (decreto legge 50 /2022 decreto Aiuti), credito riconosciuto: 20%;
- credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca per le spese sostenute per l’acquisto di carburante nel terzo trimestre 2022 (decreto Aiuti Bis), importo massimo del credito di imposta 20% delle spese sostenute.
L’uso dei crediti in compensazione da parte del cessionario in questi ultimi due casi deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
L’uso del modello F24 è imprescindibile, inoltre è previsto esclusivamente l’invio telematico dello stesso.
Ricordiamo che il credito è cedibile solo per intero. È prevista la possibilità di una sola cessione del credito, con un’unica eccezione, cioè il caso in cui le cessioni multiple siano a favore di soggetti qualificati come gli intermediari finanziari e assicurativi e le banche.
La cessione ulteriore del credito può essere effettuata dal cessionario dopo aver accettato la cessione del credito, questa deve essere fatta per intero, con l’onere però di rispettare comunque le scadenze prima viste.
Negli stessi termini temporali prima visti, il beneficiario può utilizzare i crediti maturati e provvisti del visto di conformità in compensazione dei propri debiti tributari e sempre utilizzando il modello F24. I codici devono essere esposti nella sezione «erario», nella colonna «importi a credito compensati», oppure «importi a debito versati».
I codici tributo per i bonus energia del decreto Aiuti
Per quanto riguarda i codici tributo occorre ricordare che sono stati definiti dalla risoluzione 38 del 12 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Sono:
Codice | Beneficiario | Periodo |
6960 | imprese energivore | primo trimestre 2022 |
6961 | imprese energivore | secondo trimestre 2022 |
6966 | imprese a forte consumo di gas naturale | primo trimestre 2022 |
6962 | imprese non energivore | secondo trimestre 2022 |
6964 | imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale | secondo trimestre 2022 |
6965 | acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca | primo trimestre 2022 |
Sono invece diversi i codici tributo per la cessione dei crediti e sono:
- 7720 credito d’imposta a favore delle imprese energivore, primo trimestre 2022, art. 15 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4;
- 7721 credito d’imposta a favore delle imprese energivore, secondo trimestre 2022, art. 4 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17;
- 7722 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, primo trimestre 2022, art. 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4;
- 7723 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale, secondo trimestre 2022, art. 5 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17;
- 7724 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, secondo trimestre 2022, art. 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21;
- 7725 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, secondo trimestre 2022, art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- 7726 credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, primo trimestre 2022, – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
Codici tributo decreto Aiuti Bis
Diversi dai precedenti sono i codici tributo per il bonus energia del decreto Aiuti Bis. Sono:
- 6967 credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre
2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 (decreto Aiuti). - 6968 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore" (terzo trimestre 2022) (decreto Aiuti Bis);
- 6969 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale" (terzo trimestre 2022);
- 6970 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore" (terzo trimestre 2022);
- 6971 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale".
Cessione del credito: i codici tributo per il terzo trimestre
Con la Risoluzione 59/E/2022 del giorno 11 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate sono stati definiti anche i codici tributo per la cessione del credito Bonus Energia per il terzo trimestre 2022 e per il secondo trimestre . I codici sono:
• 7727 denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art.3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50” (decreto Aiuti del 15 maggio 2022).
• 7728 denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” (Decreto Aiuti Bis);
• 7729 denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
• 7730 denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
• 7731 denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” ;
• 7732 denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di
carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
Codici tributo Bonus Energia decreto Aiuti ter
Ricordiamo che nel frattempo sono stati previsti aiuti anche per il quarto trimestre 2022 all’interno del decreto Aiuti Ter, decreto legge 144 del 2022. I codici tributo in questo caso sono stati delineati nella Risoluzione 54/E del 30 settembre 2022. Il decreto Aiuti Ter prevede crediti di imposta in favore delle imprese imprese, a compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre. L’utilizzo dei crediti di imposta sarà possibile fino al 31 marzo 2023, anche in questo caso il beneficiario potrà utilizzarli in compensazione oppure potrà cedere il credito.
I codici tributo sono:
- 6983 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022). Credito riconosciuto 40%;
- 6984 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022). credito riconosciuto 40%;
- 6985 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022). Credito riconosciuto 30% ;
- 6986 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022). Credito riconosciuto 40%;
- 6987 denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) . Credito riconosciuto 20%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA