Imprese, pronti i codici tributo per usare il bonus gas ed energia: le istruzioni delle Entrate

Rosaria Imparato

15/04/2022

Quattro nuovi codici tributo per le imprese per usare in compensazione il bonus gas ed energia: nella risoluzione n. 18 del 14 aprile delle Entrate le istruzioni per il modello F24.

Imprese, pronti i codici tributo per usare il bonus gas ed energia: le istruzioni delle Entrate

L’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per usare in compensazione i crediti d’imposta istituiti con il decreto Energia. I destinatari del bonus sono le imprese energivore e gasivore, cioè quelle che richiedono grandi quantitativi di energia elettrica o gas per svolgere le proprie attività, che in questo modo potranno parzialmente compensare il maggior onere sostenuto.

I codici tributo sono stati istituiti con la risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022. Il Governo è intervenuto, col decreto Energia, su due fronti: da un lato ha potenziato due bonus esistenti da un lato, e dall’altro ha creato due nuovi crediti d’imposta.

In particolare, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Per le imprese a forte consumo di gas naturale, invece, il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.

Rientrano nelle agevolazioni anche le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia e gas, per le quali il bonus è pari al 12% e al 20% rispettivamente (articoli 3 e 4 del Dl n. 21/2022). I crediti d’imposta, in base alle condizioni indicate nelle rispettive discipline, sono utilizzati in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022. Vediamo quali sono i codici tributo e le istruzioni dell’Agenzia delle entrate per la compilazione del modello F24.

Bonus energia e gas per le imprese: i codici tributo

I nuovi codici tributo sono quattro e sono stati istituiti con la risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022.

I codici tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono:

  • 6961” - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
  • 6962” - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
  • 6963” - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
  • 6964” - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

I quattro crediti d’imposta possono essere usati entro la scadenza del 31 dicembre 2022 in compensazione oppure possono essere ceduti interamente ad altri soggetti.

Risoluzione AdE n. 18 del 14 aprile 2022
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Bonus per le imprese energivore e gasivore: le istruzioni per il modello F24

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. Le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione in commento evidenziano che il termine del 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione o per la cessione dei crediti d’imposta, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 2021, n. 21, si applica anche al credito d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” con la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022.

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