Come fare causa a Caf e patronato

Francesca Nunziati

14 Luglio 2022 - 17:36

Se l’errore di Caf o Patronato viene provato dal cittadino che ha subito il danno, quest’ultimo può chiedere al giudice il risarcimento. Vediamo con quali modalità.

Come fare causa a Caf e patronato

Cosa accade se il Caf commette errori che comportano sanzioni a carico del dichiarante? Secondo l’articolo 1176 del Codice civile, il Caf è tenuto a operare con diligenza professionale nel proprio ambito.

Per prima cosa bisogna dire che la responsabilità del Caf è di tipo contrattuale: infatti con la sottoscrizione del mandato da parte del cittadino, il Caf diventa responsabile dell’attività che gli viene commissionata, salvo l’errore dipenda da una causa a lui non imputabile. Si pensi, ad esempio, al caso in cui sia il cittadino ad omettere di fornire informazioni o documenti rilevanti per lo svolgimento dell’incarico ed il buon esito della pratica affidata al Centro.

Il Caf, per evitare il risarcimento, deve quindi provare che la causa dell’errore è esterna alla sua sfera di controllo e deve dimostrare di non aver potuto fare nulla per evitarlo, nonostante l’applicazione della diligenza professionale.

Il cittadino, dal canto suo, deve solo provare in giudizio la fonte del diritto al risarcimento del danno (cioè di aver conferito un mandato al Caf) e allegare la circostanza dell’inadempimento o del non esatto adempimento dell’ente

Approfondiamo la legislazione che ha modificato di fatto la responsabilità per i centri di assistenza fiscale:

La legislazione ante 2019

Poiché il responsabile del Centro di Assistenza Fiscale appone il visto di conformità sulla dichiarazione, se ne deduce che egli, insieme al contribuente, è solidalmente responsabile delle conseguenze.

Mentre prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n. 208) il Caf rispondeva solo delle eventuali sanzioni irrogate a fronte di errori nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi, l’attuale normativa prevede maggiori responsabilità come ha più dettagliatamente chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016.

Il documento specifica che il comma 957 (legge di Stabilità) prevede che: all’articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata» siano sostituite dalle seguenti: «di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1».

Così il Caf, qualora non attenda con la dovuta competenza professionale ai suoi compiti, risponderà, in solido col contribuente, non solo delle sanzioni ma anche di una «somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente».

Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016). Primi chiarimenti.
Legge stabilità 2016

In conseguenza, la responsabilità del Caf sussiste solo nei casi in cui l’errore, e quindi l’attestazione di conformità infedele, sia imputabile al Responsabile del Centro di Assistenza Fiscale, mentre resterà categoricamente esclusa se derivante da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

L’articolo 39, comma 1, a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede che:

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

Il decreto legge n. 4 del 2019

Col dl n. 4/2019, oltre alle disposizioni riguardanti il reddito di cittadinanza o quota 100, sono state introdotte interessanti novità riguardanti l’assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati.

Le principali novità riguardano:

  • le dichiarazioni che i Caf devono trasmettere nel triennio precedente;
  • le sanzioni per apposizione infedele del visto di conformità.

Dichiarazioni trasmesse nel triennio

In merito, i nuovi commi 8-bis e 8-ter aggiunti articolo 6 del decreto, abrogano il comma 2-ter dell’articolo 7 del dm n. 164/1999. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate non dovrà più verificare «annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun Caf nel triennio precedente sia almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio».

Ovviamente, per mere ragioni di coordinamento normativo, sono stati anche soppressi:

  • i riferimenti al requisito abrogato contenuti nell’articolo 10, comma 3, del decreto n. 164/1999;
  • il comma 3, articolo 35, dlgs 175/2014. Il comma in esame, infatti stabiliva che: «per i Caf autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (dlgs n. 175/2014), il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se “la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all’uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10%”. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni (2015, 2016 e 2017)».

Le sanzioni per visto conformità infedele

Il novellato articolo 7-bis del dl n. 4/2019 modifica il regime sanzionatorio previsto in materia di apposizione infedele del visto di conformità.

La novellata lettera a) dell’articolo 39, comma 1, dlgs n. 241/1997, infatti, stabilisce che se sul modello 730 è stato apposto infedelmente il visto di conformità, il Caf o il professionista abilitato è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Va ricordato, in merito, che la previgente disciplina stabiliva che il Caf o il professionista abilitato erano tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale delle dichiarazioni.

Le imposte e gli interessi

L’articolo 7-bis del decreto, inoltre, modifica l’articolo 5, comma 3, dlgs n. 175/2014 nella parte in cui prevede che, in relazione ai modelli 730 trasmessi dal Caf, le maggiori imposte e gli interessi che risultano dal controllo formale effettuato nei confronti del Caf o del professionista, (anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata) saranno nuovamente a carico del contribuente.

Nella previgente disciplina, invece, il Caf o il professionista abilitato erano destinatari anche del pagamento della somma pari all’imposta e degli interessi.

Facciamo un esempio per capire la portata della novità. Si supponga di avere i seguenti dati:

  • euro 4.500, ritenute indicate (erroneamente) nel quadro C del modello 730;
  • euro 4.250, risultanti dal modello CU;
  • euro 250 è quindi la maggiore imposta derivante dall’errore ipotizzato.

In assenza di dichiarazioni rettificative o di comunicazioni di dati in rettifica, con la previgente normativa, avremmo avuto il seguente scenario:
Se l’imposta è di 250, le sanzioni sono 75 e gli interessi 200, tutto a carico del Caf.

In base alle nuove disposizioni, invece, avremo:
Se l’imposta è 250 andrà a carico del contribuente, le sanzioni e gli interessi a carico del Caf.

Rimane invariata, infine, la parte del comma 3 sopra citato in cui si stabilisce che:

Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.

La sentenza del tribunale di Brindisi n. 1366/21

Il Caf risarcisce i danni patrimoniali se dopo l’errore nella dichiarazione da cui scaturisce l’accertamento non informa il contribuente della possibilità di definire l’avviso in via agevolata.

L’attrice citava a giudizio la società gestrice del Caf onde vederla condannata al risarcimento dei danni derivanti dalla errata predisposizione del modello 730. La donna, in particolare, deduceva di essersi rivolta al Caf convenuto per la predisposizione e l’invio del Mod. 730 mettendo a disposizione il Cud rilasciatole dal datore di lavoro.

A causa dell’errore, la contribuente riceveva dall’Agenzia delle Entrate un avviso di rettifica dei dati per accertato maggior reddito da lavoro dipendente per una differenza di 4mila euro che la donna era costretta a versare.

La donna veniva rassicurata dal Caf, che garantiva il pagamento di quanto accertato in eccedenza, per mezzo dell’assicurazione garante per la responsabilità civile professionale. Ciò non avveniva e l’Agenzia emetteva Avviso di Pagamento.

Il Tribunale ha ritenuto parzialmente fondata la domanda. Il Caf predisponeva una dichiarazione dei redditi errata, per difetto, in relazione al Cud della contribuente. Ed ancora, il Caf avrebbe dovuto indicare alla ricorrente il comportamento più vantaggioso da adottare una volta ricevuto l’Avviso, vale a dire quello della definizione entro 60 giorni dalla notifica dell’Avviso di Accertamento,
potendo in tal modo usufruire della riduzione di 1/6 sulla maggiore imposta, sugli interessi e sulle sanzioni.

Invece, l’inerzia del Caf in tal senso ha determinato l’aggravamento del danno economico già prodottosi nella sfera dell’attrice-contribuente con la dichiarazione dei redditi errata. Il Caf veniva così condannato a risarcire alla donna sanzioni, interessi e maggiori oneri, come indicati nella Cartella di pagamento e derivanti dall’errore professionale.

Infine, veniva respinta la domanda dell’attrice inerente il risarcimento del danno non patrimoniale per mancanza di specifica prova.

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