Come funziona la libertà religiosa in Italia secondo la Legge?

Giorgia Dumitrascu

20 Marzo 2025 - 13:24

La libertà religiosa è garantita dalla Costituzione, ma non senza regole. La legge ne tutela l’esercizio, imponendo dei limiti.

Come funziona la libertà religiosa in Italia secondo la Legge?

Il Vaticano, con la dichiarazione Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, afferma che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa, basando questo diritto sulla dignità intrinseca dell’individuo. Quindi, la libertà religiosa è un diritto fondamentale riconosciuto dallo Stato e dalla Chiesa.

Tuttavia, l’applicazione concreta di questo principio incontra spesso limiti e ostacoli. Un caso è la legge regionale Lombardia n. 2/2015, nota come «legge anti-moschee», che ha introdotto vincoli urbanistici particolarmente restrittivi per la costruzione di nuovi luoghi di culto. Questa normativa, ritenuta da molte comunità religiose una forma di discriminazione indiretta, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, ha dichiarato la parziale incostituzionalità della legge regionale, ribadendo il principio di uguaglianza tra le confessioni religiose ex art. 3 Cost. (Corte Cost. Sent. n. 63/2016).

La libertà religiosa può essere minacciata anche da episodi di discriminazione diretta. Ad esempio, il caso di utenti che pubblicano insulti o minacce su Facebook contro individui di una determinata fede religiosa. Tale comportamento può costituire il reato di discriminazione religiosa (art. 604 bis c.p), che sanziona la propaganda d’odio e l’istigazione alla violenza per motivi religiosi.

Cosa dice la legge sulla libertà religiosa?

La legge tutela la libertà religiosa come diritto fondamentale della persona, garantito dall’art. 19 Cost.:

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

Questo principio sancisce la libertà religiosa come un diritto inviolabile e garantisce che nessuno possa essere discriminato o perseguitato per le proprie convinzioni religiose. Inoltre la giurisprudenza ha chiarito che la libertà religiosa non può essere limitata da atti normativi secondari o da provvedimenti amministrativi non giustificati da un interesse pubblico primario.

L’art. 8 Cost. stabilisce due principi fondamentali:

  • l’uguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge;
  • la possibilità di stipulare intese con lo Stato, consentendo alle confessioni religiose di ottenere il riconoscimento ufficiale e di godere di alcuni benefici, come la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici attraverso l’8 per mille.

Il principio di laicità dello Stato

Il principio di laicità non è espressamente menzionato nella Costituzione ma è stato affermato dalla Corte costituzionale che lo ha definito un profilo supremo dell’ordinamento costituzionale (Corte Cost. sent. n. 203/1989).

“La laicità dello Stato comporta l’assenza di identificazione con qualsiasi religione e l’obbligo di trattare tutte le confessioni in modo equo e imparziale, senza privilegi né discriminazioni.”

Tale principio si traduce nella garanzia della libertà di educazione religiosa nelle scuole, offrendo agli studenti la possibilità di scegliere se seguire l’insegnamento della religione cattolica. E nel rispetto della libertà individuale, lo Stato deve assicurare spazi per il culto in carceri, ospedali e altri luoghi pubblici. La giurisprudenza ha costantemente riaffermato che la laicità dello Stato non è sinonimo di ostilità nei confronti delle religioni, ma di equidistanza e imparzialità.

Come si è evoluta la libertà religiosa in Italia?

Il rapporto tra Stato e Chiesa fu oggetto dei Patti Lateranensi del 1929. Con questi accordi, sottoscritti tra il Regno d’Italia e la Santa Sede:

“il cattolicesimo fu riconosciuto come «religione di Stato», ricevendo un ruolo privilegiato nell’ordinamento giuridico italiano.”

I Patti Lateranensi garantirono alla Chiesa cattolica un’autonomia normativa e amministrativa, sancendo anche l’esenzione fiscale per gli enti ecclesiastici e il finanziamento pubblico delle attività religiose.
Con l’Accordo di Villa Madama del 1984, ci fu l’abolizione della la religione cattolica come religione di Stato (legge n. 121/1985). Tale atto garantì una parità formale tra tutte le confessioni religiose.

Parallelamente, furono introdotti cambiamenti anche nel finanziamento del culto:

“si passò dal sistema di finanziamento diretto al meccanismo dell’8 per mille, con il quale i cittadini possono destinare una quota dell’IRPEF alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose con intese approvate dallo Stato.”

Dal 1984 ad oggi, diverse confessioni hanno stipulato intese con lo Stato italiano, tra cui:

  • Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi);
  • Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI);
  • Assemblee di Dio in Italia (ADI);
  • Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7º Giorno;
  • Unione Buddhista Italiana;
  • Unione Induista Italiana (Sanatana Dharma Samgha).

Quali sono le conseguenze per chi viola la libertà religiosa?

Chi viola la libertà religiosa è soggetto a sanzioni severe, poiché la legge tutela il diritto di ogni individuo a professare liberamente la propria fede. Tale principio è previsto dall’art. 3 Cost., che garantisce l’uguaglianza tra i cittadini:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.[...]”

Sul piano penale la legge Mancino (l. n. 205/1993) reprime la discriminazione religiosa, punendo chi diffonde idee basate sull’odio o sulla superiorità religiosa.

L’art. 604 bis c.p. prevede pene fino a 4 anni di reclusione per chi istiga alla discriminazione o alla violenza per motivi religiosi. Ad esempio, se qualcuno diffonde dichiarazioni pubbliche attraverso un post su Facebook, dove incita alla violenza contro i membri di una specifica religione, può essere perseguito penalmente.

Inoltre, l’art. 405 c.p. prevede sanzioni per chi interrompe funzioni religiose con atti offensivi o di disturbo. Pertanto, se un gruppo di persone fa irruzione in una chiesa per interrompere una messa con insulti o schiamazzi, può essere denunciato per turbamento di funzione religiosa.

Discriminazioni religiose sul lavoro

Il diritto al lavoro senza discriminazioni religiose è tutelato in Italia dallo Statuto dei Lavoratori (art. 15) e dal D. lgs. n. 216/2003, che recepisce le norme europee contro la discriminazione.

Si distingue tra discriminazione diretta, quando un lavoratore subisce un trattamento svantaggioso per la sua fede (ad esempio, il rifiuto di assumere chi indossa simboli religiosi o il licenziamento per motivi confessionali), e discriminazione indiretta, che si verifica quando norme aziendali apparentemente neutrali penalizzano una categoria di lavoratori. Un esempio è l’obbligo di rispettare turni incompatibili con festività religiose, senza offrire soluzioni alternative.

Le conseguenze per i datori di lavoro che violano questi principi possono essere rilevanti: oltre al rischio di cause civili con risarcimenti per danni economici e morali, nei casi più gravi il dipendente discriminato può ottenere la reintegrazione. A livello amministrativo, le aziende possono subire sanzioni pecuniarie e perdere agevolazioni statali.

Limiti della libertà religiosa

La libertà religiosa, pur essendo un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, incontra un limite laddove le sue manifestazioni si scontrano con il concetto di «buon costume».
La giurisprudenza ha chiarito che:

“Il buon costume si riferisce a un insieme di valori condivisi dalla società, strettamente legati alla dignità della persona e ai diritti fondamentali, come l’uguaglianza di genere e la tutela dei minori.”

Un caso è quello di pratiche religiose che discriminano apertamente le donne o che ne limitano gravemente l’autonomia personale. Oppure il caso della negazione di cure mediche salvavita per motivi religiosi a minori.

L’integrità fisica e la mutilazione genitale femminile

La libertà religiosa incontra un limite invalicabile quando si scontra con diritti fondamentali come l’integrità fisica e la dignità della persona. La mutilazione genitale femminile (MGF), praticata in alcune comunità per motivi culturali e, talvolta, giustificata con presunte ragioni religiose, sebbene nessuna grande fede la prescriva. In Italia, la l. n. 7/2006 ha introdotto pene severe per chi pratica o favorisce l’infibulazione, anche se eseguita all’estero su cittadine italiane.

L’Unione Europea e l’ONU la considerano una violazione dei diritti umani, anteponendo la tutela della salute delle donne alla libertà di tradizioni religiose o culturali.

“Il diritto alla libertà religiosa non possa mai giustificare pratiche lesive della persona, rafforzando il principio per cui la libertà di culto deve essere bilanciata con la protezione dei diritti fondamentali.”

Quando la propaganda religiosa diventa reato: i limiti del proselitismo

La libertà religiosa comprende anche il diritto di diffondere il proprio credo, ma tale diritto incontra limiti quando assume connotati di pressione indebita o violenza psicologica.

“Il proselitismo aggressivo, che mira a coartare la volontà altrui con minacce o ricatti, può configurare reati come la violenza privata (art. 610 c.p.) o, nei casi più gravi, la riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.).”

Particolare attenzione è stata posta dalla giurisprudenza ai fenomeni delle sette e delle coercizioni religiose. La Cassazione ha stabilito che il condizionamento mentale esercitato attraverso tecniche di manipolazione psicologica può costituire un reato di riduzione in stato di soggezione, punito dall’art. 613 bis c.p. (Cass. sent. n. 17948/2018).

Libertà religiosa nel mondo: tra diritti e restrizioni

La libertà religiosa assume connotazioni diverse a seconda del contesto storico e culturale di ogni Paese. In Europa, il dibattito è spesso incentrato sulla compatibilità tra la laicità dello Stato e le pratiche religiose. Francia e Belgio hanno vietato il velo integrale negli spazi pubblici, una misura che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto legittima in nome della sicurezza e della coesione sociale (Corte EDU, sentenza S.A.S. c. Francia, 2014). Al contrario, nel Regno Unito il multiculturalismo ha favorito un approccio più inclusivo, consentendo l’uso di simboli religiosi persino nelle forze di polizia.

Libertà religiosa fuori dall’Europa

Fuori dall’Europa, la libertà di culto è, invece, spesso minacciata. In Cina, il trattamento della minoranza musulmana uigura è stato definito “genocidio culturale” da diversi organismi internazionali, con centinaia di migliaia di persone rinchiuse in campi di rieducazione. In India, la legge sulla cittadinanza del 2019 ha escluso i musulmani da un processo di naturalizzazione agevolata, alimentando proteste e tensioni religiose.

Nei Paesi a maggioranza islamica, il livello di tolleranza varia notevolmente: mentre in Arabia Saudita il culto pubblico non islamico è vietato e l’apostasia è punibile con la morte, negli Emirati Arabi Uniti vi è maggiore apertura, con la possibilità di costruire chiese e templi indù, pur restando proibita la conversione dall’Islam.

La libertà religiosa negli USA

Negli Stati Uniti, il Primo Emendamento garantisce una tutela senza eguali alla libertà religiosa, vietando qualsiasi ingerenza statale. Tuttavia, questo principio ha generato conflitti con le normative anti-discriminazione. Nel caso Burwell v. Hobby Lobby (2014), la Corte Suprema ha stabilito che un’azienda privata poteva rifiutarsi di fornire copertura sanitaria per contraccettivi, invocando la libertà religiosa.

Infatti, negli Stati Uniti, la libertà religiosa è spesso usata per opporsi a diritti civili come il matrimonio omosessuale e l’aborto, creando tensioni con il principio di non discriminazione. Nel caso 303 Creative LLC v. Elenis (2023), la Corte Suprema ha dato ragione a una designer cristiana che rifiutava di realizzare siti per matrimoni gay, riconoscendo la sua libertà di espressione e culto. Similmente, molte leggi statali sull’aborto si basano su motivazioni religiose, concedendo ai medici il diritto di obiezione. Questi esempi mostrano come negli USA la libertà religiosa prevalga spesso su altri diritti, diversamente dall’Europa, dove si tende a bilanciarla con il principio di uguaglianza.

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