Come si compila il Quadro RT del modello Redditi PF 2023 per le plusvalenze finanziarie?

Claudia Cervi

12 Luglio 2023 - 07:45

Nel Quadro RT vanno indicate le plusvalenze e le minusvalenze di natura finanziaria, criptovalute comprese. In questa guida spieghiamo come si compilano le sette sezioni e chi è obbligato a farlo.

Come si compila il Quadro RT del modello Redditi PF 2023 per le plusvalenze finanziarie?

Il Quadro RT del Modello Redditi PF 2023 è un modulo essenziale per dichiarare al Fisco le plusvalenze le plusvalenze finanziarie derivanti da operazioni svolte nel corso dell’anno fiscale.

Questo modulo è particolarmente rilevante anche per coloro che hanno ottenuto ricavi dalle criptovalute e necessitano di dichiarare correttamente le cripto attività.

Per una corretta compilazione del Quadro RT, esistono due opzioni: affidarsi a un commercialista esperto o utilizzare la dichiarazione precompilata, se disponibile.

In questo articolo forniremo una spiegazione dettagliata del Quadro RT e offriremo istruzioni chiare su come compilarlo correttamente, sia per le plusvalenze finanziarie in generale che per i ricavi derivanti dalle criptovalute.

Cos’è il Quadro RT e a cosa serve

Il Quadro RT del Modello Redditi PF è il modulo specifico da compilare per fornire informazioni dettagliate sui redditi percepiti durante l’anno fiscale. In particolare, il Quadro RT si concentra su diverse tipologie di reddito, tra cui:

  • Cessioni di partecipazioni non qualificate,
  • Obbligazioni,
  • Strumenti finanziari che generano plusvalenze,
  • Cessioni di partecipazioni qualificate secondo l’articolo 67, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Il Quadro RT è composto da sette sezioni in cui le persone fisiche che hanno ottenuto redditi da operazioni finanziarie, comprese le plusvalenze derivanti dalla compravendita di criptovalute, devono fornire tutti i dati relativi all’anno di riferimento.

SEZIONE PLUSVALENZE FINANZIARIE
Sezione I Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%
Sezione II Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%
Sezione III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
Sezione IV derivanti dalla cessione di partecipazioni in:

  • società/enti residenti o localizzati in Stati con regime fiscale privilegiato;
  • OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla Direttiva 2011/61/UE
Sezione V Minusvalenze non compensate nell’anno
Sezione VI Riepilogo importi a credito
Sezione VII Partecipazioni rivalutate

È importante seguire attentamente le istruzioni fornite in questo articolo per compilare correttamente il Quadro RT e assicurare la piena conformità alle normative fiscali vigenti.

Chi deve compilare il Quadro RT

Il Quadro RT del Modello Redditi PF deve essere compilato dalle persone fisiche che realizzano un reddito da operazioni finanziarie fuori dall’attività di impresa.

I contribuenti che possono presentare il modello 730 non troveranno il Quadro RT al suo interno. Pertanto, nel caso in cui abbiano percepito redditi diversi di natura finanziaria, avranno due opzioni disponibili per dichiarare correttamente le plusvalenze finanziarie:

  1. presentare il modello Redditi PF in luogo del modello 730,
  2. inviare il modello 730 e integrarlo successivamente con il frontespizio e il Quadro RT del modello Redditi PF.

Come si compila il Quadro RT

Per compilare correttamente il Quadro RT del Modello Redditi PF occorre indicare informazioni specifiche relative alle plusvalenze e alle minusvalenze registrate durante l’anno fiscale.

Il quadro è suddiviso in diverse sezioni, ciascuna relativa a informazioni specifiche da inserire.

Sezione I - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%

In questa sezione vanno inserite le plusvalenze e i redditi diversi di natura finanziaria realizzati tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, incassati nel corso del 2022, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva del 20%.

Sono inclusi: cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate, cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (come obbligazioni e titoli di Stato), contratti derivati e i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine, cessione a titolo oneroso di valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Sezione II - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%

In questa sezione vanno indicate le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate dal 1° luglio 2014 per i quali si applica l’imposta sostitutiva del 26%.

Sono comprese anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c del TUIR e quelle realizzate da persone fisiche residenti non imprenditori tramite la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, superiori al 5% del patrimonio del fondo, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

  • I righi RT21-RT30 sono utilizzati per calcolare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e redditi derivanti da partecipazioni non qualificate e altri strumenti finanziari. Si riportano gli importi delle vendite e dei costi delle partecipazioni. Si indicano anche le opzioni di affrancamento applicate.
  • I righi RT23-RT26 riguardano le minusvalenze da compensare con le plusvalenze future.
  • Nel rigo RT27 si calcola l’imposta sostitutiva, mentre nel rigo RT28 si riporta l’eccedenza non utilizzata.
  • Il rigo RT29 indica l’importo dell’imposta dovuta, mentre nel rigo RT30 si elencano le plusvalenze soggette all’imposta.

Questi righi forniscono informazioni dettagliate sulle transazioni e consentono di calcolare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e i redditi derivanti da partecipazioni e strumenti finanziari.

Sezione III - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

Questa sezione è destinata ai contribuenti residenti in Italia e serve per dichiarare:

  • Le plusvalenze ottenute tramite la vendita di partecipazioni qualificate.
  • Le plusvalenze ottenute da investitori non istituzionali tramite la vendita di quote di partecipazione a fondi immobiliari, quando queste superano il 5% del patrimonio del fondo, incluso anche se il fondo è estero.

Le plusvalenze derivanti dalla vendita a titolo oneroso sono soggette a diverse regole fiscali in base al periodo in cui sono state effettuate:

  • Le plusvalenze ottenute prima di gennaio 2009 sono tassate al 40% del loro valore.
  • Le plusvalenze ottenute tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2017 sono tassate al 49,72% del loro valore.
  • Le plusvalenze ottenute tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 contribuiscono al reddito imponibile al 58,14% del loro valore.

Le plusvalenze ottenute dal 1° gennaio 2019 devono essere dichiarate nella Sezione II e sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26%.

Sezione IV - Plusvalenze da cessione di partecipazioni in società/enti residenti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato e cessione di quote di partecipazioni in OICR immobiliari

Le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare.

In questa Sezione vanno indicate anche:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato,
  • i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell’associante,
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero non conformi alla Direttiva 2011/61/UE e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza.

Non vanno indicate, invece, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Sezione V - Minusvalenze non compensate nell’anno

Nei righi da RT92 a RT95 vanno indicate le minusvalenze “residue” che non si sono potute compensare nei relativi anni d’imposta.

Sezione VI - Riepilogo importi a credito

In questa sezione sono riepilogati gli importi a credito. In particolare,

nel rigo RT103 si indicano:

  • colonna 1 l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX18, colonna 5 del modello Redditi PF 2022;
  • colonna 2 la parte dell’eccedenza compensata utilizzando il modello F24;
  • colonna 3 l’eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX20, risultante dall’operazione: RT103 col. 1 – RT103 col. 2 – RT8 – RT28.

Nel rigo RT104 si inserisce l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate. L’importo, da inserire nel rigo RN33, colonna 4, è calcolato sommando i valori indicati nei righi RT67 e RT88.

Sezione VII - Partecipazioni rivalutate

In questa sezione, che comprende i righi da RT105 a RT106, vanno indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva.

Quadro RT e plusvalenze su criptovalute

Il Quadro RT deve essere compilato anche per le plusvalenze derivanti dallo scambio di criptovalute. In Italia, queste plusvalenze sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26%, come per altri redditi finanziari. L’imposta deve essere pagata tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi, includendo tutte le informazioni sulle criptovalute, sia quelle acquistate che quelle vendute. Tuttavia, se sono presenti solo minusvalenze, non è obbligatorio riportarle nella dichiarazione dei redditi.

Il principale vantaggio di dichiarare comunque le minusvalenze è la possibilità di compensarle in seguito e di poterle dedurre dalle plusvalenze future.

Per i redditi realizzati nel 2022 non si applica ancora la nuova normativa (il nuovo art.67, comma 1-sexies, del TUIR) e vale ancora il precedente orientamento dell’Agenzia delle Entrate: la plusvalenza derivante dalla cessione di cripto attività è tassabile solo se la giacenza media dei “wallet”, ossia i portafogli elettronici, detenuti dal contribuente, ha superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi. In tal caso la plusvalenza deve essere dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF, liquidando l’imposta sostitutiva del 26%, senza alcuna franchigia.

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