Entro la scadenza del 30 giugno 2021 vanno pubblicati importi e informazioni relativi alle sovvenzioni ricevute nel 2020, come bonus e fondo perduto. Vediamo i soggetti obbligati, come fare la comunicazione per chi non redige la nota integrativa del bilancio d’esercizio e le sanzioni.
Sovvenzioni ricevute, aiuti di Stato, bonus e contributi: la scadenza per la comunicazione è il 30 giugno.
Ma chi deve farla e come si porta a termine questo adempimento?
Il 2020 è stato un anno caratterizzato da tante erogazioni di contributi e bonus da parte dello Stato, per aiutare le imprese a superare il momento di crisi dovuto alla pandemia e alle conseguenti chiusure (più o meno a singhiozzo) delle attività.
Solo per i contributi a fondo perduto, nello scorso anno ci sono stati:
- il bonus del decreto Rilancio;
- il contributo del decreto Agosto;
- quelli dei decreti Ristori.
Tali comunicazioni vanno redatte nella nota integrativa del bilancio d’esercizio. Ma come funziona per chi, invece, non deve redigere la nota integrativa?
Comunicazione delle sovvenzioni ricevute: chi deve farla?
Il perimetro normativo viene descritto dalla legge n.124 del 4 agosto 2017, in particolare dal comma 125 bis dell’articolo 1.
L’adempimento spetta delle attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, ovvero le attività commerciali iscritte nel registro delle imprese che esercitano:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un’attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Tali soggetti devono redigere il bilancio d’esercizio, e nella nota integrativa gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Scadenza 30 giugno per la comunicazione delle sovvenzioni ricevute: come farla senza nota integrativa
Non tutte le attività commerciali però sono obbligate a redigere il bilancio d’esercizio, e di conseguenza la nota integrativa. Come si procede in questi casi?
Sia i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli non tenuti alla redazione della nota integrativa possono procedere in due modi, pubblicando entro la scadenza del 30 giugno informazioni e importi:
- sul proprio sito internet in modo che siano liberamente accessibili al pubblico;
- in mancanza di un proprio sito internet, la pubblicazione va fatta sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
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Mancata pubblicazione delle sovvenzioni ricevute: dalle sanzioni alla restituzione degli importi
I soggetti che non comunicano le sovvenzioni ricevute nel 2020 vanno incontro alle sanzioni stabilite dal comma 125 ter dell’articolo 1 della legge n. 124 del 4 agosto 2017.
A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari:
- all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro;
- la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
L’attività ha 90 giorni di tempo per ottemperare agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa. Oltre tale periodo di tempo la sanzione si aggrava: si applica infatti la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
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