Concordato partite Iva, le Faq dell’Agenzia delle Entrate

Nadia Pascale

9 Ottobre 2024 - 10:51

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori delucidazioni in merito al concordato preventivo biennale, chiarimenti per forfetari, impresa familiare e imposta sostitutiva.

Concordato partite Iva, le Faq dell’Agenzia delle Entrate

Continua la corsa al concordato preventivo biennale per partita Iva e dopo l’introduzione, diventata ormai legge, del ravvedimento speciale, o condono 2025, dopo la circolare 18 del 2024, arrivano le Faq dell’Agenzia delle Entrate in risposta ai dubbi palesati dai contribuenti soprattutto in merito all’imposta sostitutiva sui maggiori redditi previsti per il biennio.

Molti i temi affrontati, tra cui le norme previste per i forfettari e le imprese familiari. Ecco le risposte dell’Agenzia delle Entrate.

Faq sul concordato partita Iva, ancora dubbi per i contribuenti

Sappiamo che il Governo punta molto sul concordato preventivo biennale per contrastare l’evasione fiscale e aumentare le entrate. Fino a ora l’appeal di questo accordo tra Fisco e contribuente non è stato elevato e quindi si è tentata la strada del condono tombale per gli anni 2018-2024 con la possibilità di sanare eventuali mancanze.

Ne è derivata una richiesta di proroga della scadenza del 31 ottobre per aderire da parte del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli esperti contabili al fine di fornire ai contribuenti maggiori informazioni possibili per una scelta ponderata e per evitare il flop.
Per ora nessuna buona nuova sulla richiesta di proroga, ma l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori delucidazioni sul concordato preventivo rispondendo alle faq.

La prima cosa da considerare è che per i contribuenti forfetari il concordato preventivo si applica solo per l’anno di imposta 2024.
Il contribuente forfetario che supera la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi nel 2023, quindi di fatto esce dal forfetario per il 2024, ma applica gli Isa può accedere al concordato.

Imposta sostitutiva maggiori redditi, chiarimenti

La seconda spinosa questione riguarda l’imposta sostitutiva prevista per la differenza tra quanto dichiarato nell’anno precedente e la proposta di concordato. In particolare il contribuente chiede se l’opzione per l’imposta sostitutiva debba essere esercitata per entrambi gli anni oppure si può esercitare per un solo anno di imposta. La risposta dell’Agenzia è affermativa, evidente che per il secondo anno sarà applicata la tassazione ordinaria, cioè con aliquota ordinaria anche su tale differenza di reddito.

L’imposta sostitutiva prevede l’applicazione di un’aliquota compresa tra il 10% e il 15% in base al punteggio Isa. Invitiamo a leggere la guida specifica per maggiori chiarimenti.

In un’altra Faq il contribuente chiede se il meccanismo pro quota previsto per l’imposta sostitutiva in caso di imprese esercitate da più soggetti, si applica anche alle imprese familiari. Anche in questo caso la riposta è positiva, quindi viene calcolata l’imposta sostitutiva e l’importo viene diviso pro quota tra i partecipanti all’impresa anche se la stessa è familiare. In questo caso, precisa l’Agenzia, che “l’importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa”.

Accesso al concordato in caso di debiti fiscali

Sappiamo che è prevista l’esclusione dall’accesso al concordato nel caso in cui vi siano debiti fiscali di importo superiore a 5.000 euro. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti. Precisa l’Agenzia che nel calcolo devono essere compresi non solo i debiti fiscali veri e propri ma anche i debiti contributivi, cioè i contributi non versati all’Inps.

Non concorrono, invece, a tale soglia i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, fino a decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Infine, si ricorda che una delle condizioni ostative all’accesso al concordato preventivo biennale è la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. Si considerano omesse le dichiarazioni non presentate entro il termine di 90 giorni dal termine fissato per la presentazione.

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