Concorsi pubblici e offerte di lavoro possono prevedere una statura minima solo quando questa è strettamente vincolante ai fini del ruolo che si andrà a ricoprire.
In diverse occasioni la giurisprudenza ha affrontato la questione della statura minima per partecipare ai concorsi pubblici, arrivando ad una conclusione condivisa: l’altezza minima - così come ogni altro requisito fisico previsto dal bando di concorso - è legittima solo quando questa è determinante per il corretto svolgimento delle mansioni che si andranno a svolgere una volta assunti.
In tutti gli altri casi, ossia quando il limite di altezza non è essenziale ai fini del compito che si andrà ad eseguire, ciò comporta una violazione del principio di non discriminazione e quindi è illegittimo. Secondo i giudici, è ancora più discriminatorio quando il bando di concorso prevede la stessa altezza minima per uomini e donne, non tenendo conto quindi che per natura quest’ultime sono solite avere una statura più bassa.
Una delle ultime pronunce in merito è di pochi giorni fa: con la sentenza 3196/2019 la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da una candidata esclusa per essere più bassa dell’altezza minima indicata nel bando di concorso per l’accesso al ruolo di Capotreno. Analizzando questa sentenza e le pronunce similari che si sono susseguite negli ultimi anni possiamo farci un’idea di quando un concorso è libero di prevedere un’altezza minima tra i requisiti per la partecipazione alla selezione.
Altezza minima concorsi pubblici: le pronunce della giurisprudenza
Partiamo dalla sentenza più recente, ossia quella pubblicata dalla Corte di Cassazione il 4 febbraio scorso. Con questa pronuncia i giudici hanno definito illegittima l’altezza minima di 1,60 m. prevista dal bando di concorso per la qualifica di capo servizio treno di Trenitalia.
Secondo la Corte di Cassazione questo limite di statura costituisce una discriminazione indiretta perché non c’è motivo che possa essere oggettivamente comprovato per cui l’altezza possa influenzare negativamente le mansioni relative alla qualifica ricoperta. Inoltre, la Cassazione ricorda che quando in un bando pubblico (norma secondaria) sia prevista la stessa statura minima per uomini e donne spetta al giudice disapplicare la disposizione in questione perché costituente di una violazione del principio di uguaglianza tra i sessi.
Quindi, se un’azienda - o anche un’amministrazione pubblica - prevede un’altezza minima tra i requisiti fisici necessari per prendere parte ad un concorso, è necessario che questa dimostri la “rigorosa rispondenza del limite di statura alla funzionalità e alla sicurezza del servizio da svolgere”; nel caso contrario il suddetto limite viene disapplicato e di conseguenza possono partecipare al concorso tutti i candidati che - indipendentemente dalla loro altezza - soddisfano gli altri requisiti fisici.
Con la sentenza 3632/2017 invece il TAR del Lazio ha valutato la legittimità del limite di altezza (minimo di 1,58 m per le donne) in un concorso per Vigili del Fuoco, dichiarando anche in questo caso l’illegittimità dello stesso. A differenza di quanto si possa pensare, infatti, neppure i concorsi per Vigili del Fuoco - così come per le Forze Armate - possono prevedere limiti di altezza tra le cause di esclusione, nonostante le prerogative come statura, peso e agilità possono essere determinanti per lo svolgimento dei compiti previsti.
Il Tar del Lazio, infatti, ha ricordato che quando le attività lavorative richiedono particolari capacità fisiche la selezione non si può comunque basare su un “mero dato numerico” qual è l’altezza: per questo motivo l’amministrazione può prevedere prove fisiche per verificare - indipendentemente dalla statura - le reali capacità fisiche di un soggetto.
Quanto stabilito dal TAR del Lazio è riassunto dal D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207 con il quale è stato deciso che l’altezza non fa più parte dei requisiti per i concorsi per le Forze Armate e di Polizia con l’amministrazione che può comunque vincolare l’assunzione al superamento di prove di idoneità fisica. Non è quindi l’altezza l’elemento vincolante, quanto le qualità fisiche del soggetto qualora queste siano essenziali ai fini delle mansioni da ricoprire.
Altezza minima: quando è legittima?
Concludendo, possiamo dire che la statura minima - così come i limiti di età - comporta una “discriminazione indiretta” (quindi non sempre vietata) nei concorsi ogni volta che questa non è giustificata da una finalità legittima, ossia quando l’altezza non è vincolante ai fini del ruolo che si va a ricoprire.
Anche se così fosse, inoltre, il concorso non dovrebbe comunque prevedere un’altezza minima dal momento che il possesso delle qualità fisiche necessarie per lo svolgimento di un determinato ruolo non si può desumere dalla sola statura; ecco perché nella maggior parte dei casi - come per le Forze Armate e di Polizia - si invoca il ricorso alle prove fisiche.
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