Condominio, chi ha diritto al montascale e quando si paga

Ilena D’Errico

6 Gennaio 2024 - 18:50

Montascale in condominio, ecco chi ne ha diritto, in quali casi bisogna pagarlo interamente e quando si può sostituire con l’ascensore.

Condominio, chi ha diritto al montascale e quando si paga

La godibilità di un appartamento si misura innanzitutto dalla semplicità con cui è possibile entrare e uscire di casa e dalla predisposizione di percorsi comodi e sicuri. La presenza di scalinate e altre barriere architettoniche può provare molto disagio nelle persone con difficoltà a camminare ed esporle a una situazione di pericolo.

Bisogna però sapere che la legge consente di installare un montascale anche a chi vive in condominio, pur nell’ipotesi in cui sia uno solo dei condomini ad averne necessità. Non solo, in alcuni casi non dovrà nemmeno farsi carico dell’intera spesa per l’installazione. Ecco chi ha diritto al montascale e quando si paga.

Chi ha diritto al montascale

Numerose agevolazioni per le persone con difficoltà a deambulare o altre problematiche invalidanti sono appunto correlate alla certificazione di invalidità. Per quanto riguarda il montascale, tuttavia, i criteri non sono così stringenti.

Una persona che ha difficoltà a camminare e a muoversi in modo sicuro ha senza dubbio necessità di ausili come il montascale per riuscire a uscire e rientrare in casa senza rischi. La capacità motoria ridotta e le difficoltà di deambulazione possono presentarsi anche in soggetti in buona salute (ad esempio se molto anziani) o con patologie che non pregiudicano handicap o disabilità gravi.

La difficoltà motoria può essere anche temporanea, ad esempio in seguito a un infortunio, ma comunque tale da necessitare l’abbattimento delle barriere architettoniche (se si necessita di sedia a rotelle o stampelle, per esempio). L’eliminazione delle barriere architettoniche attraverso il montascale può servire anche in caso di capacità motoria ottimale e problematiche di altra natura, come in caso di cecità.

In sintesi, hanno certamente diritto al montascale i condomini invalidi, ma anche coloro con difficoltà motorie permanenti e i non vedenti. Riguardo agli infortuni e in genere a tutte le cause transitorie di impedimento non c’è un vero e proprio obbligo, la scelta spetta all’assemblea condominiale tenendo conto delle particolarità del caso.

Montascale o ascensore?

Tanto l’ascensore quanto il montascale assolvono all’obbiettivo di eliminare le barriere architettoniche consentendo ai condomini di evitare, appunto, le scalinate e raggiungere comodamente l’ingresso del proprio appartamento e il portone d’uscita.

Non c’è quindi una preferenza automatica di un ausilio piuttosto che dell’altro, a patto che siano equiparabili per funzionalità. Ad esempio, se l’arrivo all’ascensore dal portone d’ingresso è preceduto da una scalinata sarà necessario il montascale (oltre all’ascensore o un ulteriore montascale per raggiungere gli appartamenti).

Al contrario, quando l’ascensore è direttamente raggiungibile dal portone la scelta è abbastanza discrezionale. Quando possibile si preferisce l’ascensore perché è utile per quasi tutti i condomini, ma non è una regola. Oltretutto, bisogna considerare quali sono le difficoltà del soggetto che lo necessita. Mentre in ascensore si sta in piedi, infatti, il montascale consente di mantenere la posizione seduta.

Quando si paga?

L’installazione del montascale comporta la suddivisione della spesa tra tutti i condomini, sempre in proporzione dei millesimi di proprietà. In questi casi non è rilevante chi ne trarrà beneficio, poiché si tratta di interventi necessari ad assolvere la funzione sociale dell’edificio. Affinché la spesa sia condivisa, però, è necessario che la decisione sia approvata dall’assemblea.

Per quanto riguarda il montascale, la maggioranza richiesta dalla legge è inferiore rispetto ad altre delibere (la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, purché rappresentino la metà dei millesimi dell’edificio). In mancanza di approvazione, il condomino che ha le difficoltà citate conserva il diritto al montascale ma dovrà installarlo a sue spese.

Il diritto al montascale (o all’ascensore) permette infatti di aggirare la decisione del condominio, ma non di pretendere il pagamento condiviso (anche perché il condominio può legittimamente rifiutare gli interventi eccessivamente onerosi).

Il condomino che ha pagato può però interdire gli altri dall’utilizzo del montascale, a meno che provvedano al rimborso per la propria quota. L’unica ipotesi in cui il montascale non può essere installato è quella in cui pregiudica la sicurezza e la stabilità del fabbricato, anche se i tecnici possono proporre soluzioni alternative e idonee.

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