Congedo matrimoniale per lavoratori del commercio: tutte le regole

Claudio Garau

24 Aprile 2022 - 15:43

Il congedo matrimoniale per i lavoratori del settore commercio trova disciplina nel relativo CCNL. Ecco ciò che occorre ricordare in tema di diritti del lavoratore.

Congedo matrimoniale per lavoratori del commercio: tutte le regole

Se ci si domanda dove trova posto la disciplina relativa al congedo matrimoniale settore commercio, la risposta è molto semplice da dare: nel CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi - con durata quadriennale sia per la parte economica che per quella normativa.

Si tratta di un testo frutto della collaborazione e dell’intesa tra Confcommercio Imprese per l’Italia e le segreterie generali di FilcamsCgil, FisascatCisl e Uiltucs. Ricordiamo che detto CCNL commercio contiene la cd. clausola “di ultrattività”, la quale garantisce la permanenza delle discipline scadute fino al successivo rinnovo. Il contratto collettivo nazionale di lavoro costituisce il macro contratto di categoria, sottoscritto tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, ovvero le organizzazioni che rappresentano i lavoratori. Sul piano della gerarchia delle fonti, è un testo subordinato alla legge, ma sovraordinato alla contrattazione individuale.

Come accennato, nel corso di questo articolo intendiamo porre l’attenzione sul congedo matrimoniale commercio, onde fare luce sul meccanismo, sui beneficiari, sui limiti e dunque su quelli che sono i diritti del lavoratore e della lavoratrice che scelgono di sposarsi.

Congedo matrimoniale CCNL commercio: il contesto di riferimento

Il congedo matrimoniale consiste in quel lasso di tempo - rientrante fra ferie e permessi - che la legge e i vari CCNL prevedono per i lavoratori in caso di matrimonio. Nel periodo in oggetto il beneficiario del congedo ha diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro, senza alcuna ricaduta a livello economico.

Si usa infatti parlare altresì di ’ferie matrimoniali’. Da notare che queste ultime sono previste dalla legge con la facoltà per i contratti collettivi di prevedere condizioni di miglior favore, soprattutto per quanto riguarda il limite massimo di assenze consentite. Insomma, non vi sono particolari dubbi a riguardo: il congedo matrimoniale è mirato a riconoscere ore e giorni di assenza per i dipendenti che si sposano. Ciò ovviamente vale anche per le ferie matrimoniali disciplinate dal CCNL commercio. Peraltro queste ultime possono essere agganciate alle classiche ferie estive.

Il testo menzionato è di oggettivo rilievo giacché disciplina in modo unitario - e per tutto il territorio nazionale - i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato.

Congedo matrimoniale CCNL commercio: di che si tratta? L’art. 170 del testo

Rimarchiamo che la disciplina del congedo matrimoniale commercio si trova all’art. 170 del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro: “Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici di calendario. 

Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.

Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all’art. 208”.

Parafrasando quanto appena riportato, il congedo matrimoniale nel contratto commercio corrisponde a 15 giorni di calendario per tutti i lavoratori - con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio. In buona sostanza, il beneficio parte non dal giorno effettivo delle nozze, ma un po’ prima: perciò se il lavoratore si sposa ad es. il 15 maggio, avrà diritto al congedo matrimoniale a partire dal 12 maggio. Detta data di decorrenza va comunque gestita dalle parti in considerazione delle necessità aziendali. I giorni sono da considerarsi consecutivi - compresi sabato, domenica o i giorni di riposo o non lavorati. 

Congedo matrimoniale commercio e diritto alla retribuzione: i beneficiari

Come appena accennato, nel contratto collettivo del settore commercio, tutti i lavoratori hanno diritto ad un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario, e dunque per operai e apprendisti, così come per gli impiegati, i quadri ed i dirigenti, la durata delle ferie matrimoniali è identica.

Questo beneficio è di fatto un periodo di assenza tutelata e retribuita in base a quanto previsto dalla legge e dal CCNL in oggetto, che si affianca alla possibilità di assentarsi per ferie o permessi retribuiti.

Il congedo matrimoniale è retribuito dal datore di lavoro. Nessun dubbio in proposito: chi paga è l’azienda, e la retribuzione spettante al lavoratore corrisponde alle giornate lavorative presenti nel periodo di congedo matrimoniale. Anzi in questo periodo di assenza, il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Peraltro, in dette circostanze, non è operativo l’assegno sostitutivo della retribuzione a carico dell’Inps, che serve a coprire il periodo di tempo di astensione dal luogo di lavoro. In base alle norme vigenti, esso è riservato soltanto ad alcune categorie di lavoratori e - tra esse - non compaiono coloro che lavorano nel commercio. Tuttavia ciò non vuol dire che i contratti collettivi non prevedano delle soluzioni alternative: proprio il CCNL commercio è infatti molto chiaro a riguardo.

Cosa comprende il diritto alla retribuzione?

Nel testo dell’art. 170 del CCNL commercio è previsto che nell’ambito del periodo di congedo per matrimonio, il lavoratore è considerato in attività di servizio, mantenendo il diritto alla retribuzione di fatto di cui all’art. 208. In termini pratici ciò significa che egli può contare - per i 15 giorni di assenza per congedo - su ogni diritto retributivo previsto dal CCNL commercio, sul piano della maturazione di ratei di ferie, permessi, TFR, tredicesima, quattordicesima e così via.

Nessun dubbio sul punto che segue: per quanto attiene al calcolo in busta paga dello stipendio del lavoratore del settore commercio - nel mese in cui sono presenti i 15 giorni di congedo matrimoniale goduto - il CCNL richiama il diritto alla retribuzione di fatto dell’art. 208. In base a quest’ultima disposizione la retribuzione di fatto consiste nelle “voci di cui al precedente art. 206 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge”.

In particolare, l’art. 206 attiene alla disciplina della normale retribuzione del lavoratore del settore commercio, formata dalle voci che seguono:

a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente
art. 205;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

Per riassumere, nei 15 giorni di calendario del congedo, il lavoratore incasserà la retribuzione per le giornate lavorative in cui è stato assente e ciascun giorno di congedo matrimoniale sarà pagato, tenuto conto degli elementi fissi e continuativi inclusi nel cedolino paga.

Congedo matrimoniale, periodo di prova e possibile posticipo: alcune precisazioni

Circa la relazione tra congedo matrimoniale e periodo di prova, il CCNL commercio è molto chiaro: Il contratto collettivo in oggetto dispone che le ferie matrimoniali non spettano ai lavoratori in prova, ossia nel periodo di tempo in cui le parti valutano la convenienza di un rapporto di lavoro continuativo nel tempo. Tuttavia nulla vieta che il datore di lavoro conceda il congedo matrimoniale anche al lavoratore in prova.

Infine, nell’art. 170 sopra citato non è indicata alcuna disciplina riguardo al diritto del lavoratore ad un congedo matrimoniale posticipato. Tuttavia vero è che le nozze consistono in una assenza da lavoro tutelata e retribuita, che impone al lavoratore e all’azienda una gestione straordinaria nelle piena flessibilità. In termini pratici ciò significa che è di certo possibile per il datore di lavoro - ed altresì raccomandabile per non ledere il rapporto di lavoro - l’assegnazione del congedo matrimoniale al lavoratore in maniera posticipata, o che la decorrenza del periodo in oggetto sia concessa diversamente dai tre giorni anteriori al matrimonio.

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