Congedo parentale COVID-19 per quarantena dei figli o didattica a distanza: novità da INPS che annuncia il rilascio della procedura online anche per la sospensione dell’attività scolastica in presenza dopo le circolari dei mesi scorsi. Bisogna attendere per le scuole medie delle zone rosse.
Il congedo parentale COVID-19 in caso di quarantena scolastica o didattica a distanza dei figli minori di 14 anni da oggi puà essere richiesto anche per la seconda eventualità, quindi per la sospensione dell’attività scolastica in presenza.
INPS con il messaggio n°4718 del 15 dicembre infatti ha annunciato il rilascio della procedura per l’invio della domanda in caso di didattica a distanza. Le prime istruzioni l’Istituto le aveva fornite già con una prima circolare del 2 ottobre cui ha fatto seguito quella del 20 novembre per la quarantena scolastica.
Le differenti disposizioni normative sul congedo parentale COVID-19 che si sono susseguite negli ultimi mesi hanno di fatto via via ampliato la casistica per accedere alla misura.
Il riferimento normativo nel dettaglio è l’articolo 21-bis del decreto Agosto n.104/2020 convertito nella legge n.126/2020 è stato modificato dall’articolo 22 del decreto Ristori n.137 del 28 ottobre 2020, in vigore dal 29 ottobre scorso.
Il congedo parentale COVID-19 può essere fruito per i genitori del figlio convivente minore fino a 14 anni. La misura è stata estesa fino ai 16 del figlio, ma non prevede l’indennità. Il congedo parentale COVID-19 infatti prevede un’indennità pari al 50% della retribuzione. Può essere fruito dai genitori alternativamente sia che il figlio si trovi in quarantena scolastica sia che si trovi in didattica a distanza.
Vediamo ora quali sono i requisiti, come fare domanda per il congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica o anche per didattica a distanza secondo le ultime novità di INPS, i casi di compatibilità e incompatibilità.
Congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica o Dad: requisiti
Sul congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica ci sono dei requisiti specifici da rispettare e che INPS illustra nella circolare del 2 ottobre la n. 116. In particolare è l’articolo 5 del decreto dell’8 settembre n.111 come abbiamo detto che ha introdotto la misura. Valgono anche per la didattica a distanza.
Possono beneficiare pertanto del congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica i soli genitori lavoratori dipendenti del settore privato per figli minori di 14 anni.
Si precisa che il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Sono esclusi invece dal congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS. Il genitore, per godere del congedo parentale COVID-19 in caso di quarantena scolastica dei figli, deve:
- avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue, specifica INPS, che in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
- non deve trovarsi in smart working durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
- il figlio, per il quale si fruisce il congedo, come abbiamo anticipato deve essere minore di anni 14 e non potrà essere quindi più fruito al compimento del 14esimo anno di età;
- deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso, e questo significa che il minore ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
- il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
La legge n.126/2020 articolo 22 ha abrogato il decreto n. 111 del’8 settembre “ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto stesso” ampliando i casi suddetti per i quali si possa chiedere il congedo parentale COVID-19 e quindi anche per quarantena conseguente a un contatto avvenuto non solo nel plesso scolastico, ma anche in altri luoghi e quindi anche in:
- palestre;
- piscine;
- centri sportivi;
- circoli sportivi sia pubblici che privati;
- all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Non solo, il decreto Ristori immediatamente successivo ha esteso il congedo parentale COVID-19, ma senza indennità e contributi figurativi, per i figli maggiori di 14 anni e fino a 16. In questo caso, ricorda INPS, la richiesta deve essere fatta solo al datore di lavoro. Sempre il decreto Ristori ha previsto la possibilità di richiedere il congedo parentale COVID-19 in caso di didattica a distanza.
Ricordiamo che in ogni caso il congedo parentale COVID-19, che può essere richiesto da entrambi i genitori conviventi, ma non nelle stesse date, è sempre alternativo allo smart working. Di seguito vedremo anche i casi più specifici di incompatibiltà.
Congedo parentale COVID-19: l’indennità
Per il congedo parentale per COVID-19 in caso di quarantena scolastica, in altro luogo o anche per didattica a distanza dei figli minori di 14 anni viene corrisposta un’indennità al genitore beneficiario pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
In caso di due o più figli minori di 14 anni in quarantena nello stesso periodo, nei giorni di sovrapposizione, l’indennità del congedo parentale COVID-19 è unica per il genitore. Indennità e contribuzione figurativa invece, come abbiamo detto, non vengono riconosciute per figli maggiori di 14 anni e fino a 16.
Congedo parentale COVID-19: periodo riconosciuto
Con la circolare n. 132 del 20 novembre INPS fornisce ulteriori disposizioni in merito al periodo riconosciuto di congedo parentale COVID-19 fatto salvo quanto già previsto nella circolare precedente n.116/2020.
Il genitore può fruire del congedo parentale COVID-19 per il periodo che va dal 9 settembre al 31 dicembre 2020 e per tutta la durata del periodo di quarantena del figlio, anche in caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio (questo è quanto disposto dal decreto n.111 poi abrogato).
L’attuale circolare stabilisce che per poter fruire del congedo parentale COVID-19 per quarantena del figlio minore di 14 anni disposta a causa di un contatto avvenuto in altro luogo che non sia il plesso scolastico questa deve al solito essere disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Il medesimo congedo, specifica INPS, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della citata legge n. 126/2020.
“Pertanto, si chiarisce che, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale data, i richiedenti possono accedere al congedo di cui trattasi, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 14 ottobre 2020.”
Abbiamo detto che il congedo parentale COVID-19 può essere fruito anche in caso di sospensione delle lezioni in presenza, ma solo per periodi successivi al 29 ottobre 2020, giorno di entrata in vigore del decreto Ristori che lo dispone.
“Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.”
Congedo parentale COVID-19: compatibilità
INPS nella circolare n.116/2020 sul congedo parentale COVID-19 per i figli minori di 14 anni elenca anche i casi di compatibilità con la tipologia di assenza dell’altro genitore convivente con il figlio. Un genitore può fruire del congedo parentale COVID-19 in caso di quarantena per il figlio anche se l’altro genitore è assente da lavoro per:
- malattia;
- maternità/paternità;
- ferie;
- aspettativa non retribuita;
- se il genitore è un soggetto con particolari situazioni di fragilità (indicazioni nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020);
- permessi 104;
- inabilità e pensione d’invalidità.
Casi d’incompatibilità
INPS specifica anche i casi d’incompatibilità del congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica dei figli o anche in caso di didattica a distanza. In particolare il genitore non potrà godere del congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nel caso in cui l’altro genitore convivente ne fruisca per il medesimo periodo. I due genitori possono fruirlo, ma in modo alternato e non per gli stessi giorni. Non è altresì compatibile in caso di assenza da lavoro dell’altro genitore per:
- congedo parentale;
- riposi giornalieri della madre o del padre;
- cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa;
- cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, assegno ordinario, CISOA, indennità di disoccupazione Naspi o DIS-COLL. L’eccezione, specifica INPS, viene fatta nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti che abbiamo visto, abbia solo una riduzione di orario di lavoro e per questo continua a lavorare anche se a orario ridotto;
- smart working;
- nelle giornate di pausa contrattuale in caso di part-time o lavoro intermittente.
Nell’ultima circolare del 20 novembre specifica INPS:
“Fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.”
Come fare domanda per il congedo parentale COVID-19
La domanda per il congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica dei figli va presentata esclusivamente in modalità telematica sul sito INPS accedendo all’area riservata del servizio con SPID, CIE o CNS. Anche con PIN, ma INPS dal 1° ottobre non ne rilascia più di nuovi.
INPS con il messaggio n° 4718 del 15 dicembre comunica il rilascio della procedura telematica per l’invio delle domande di congedo parentale COVID-19 anche per la sospensione della didattica in presenza sempre per i figli minori di 14 anni conviventi e sempre da richiedere in alternativa allo smart working. Allo stesso tempo comunica che con successivo messaggio saranno fornite indicazioni per la presentazione della domanda di congedo parentale COVID-19 anche per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. Il riferimento è alle scuole medie che hanno chiuso nelle cosiddette zone rosse.
Nell’istanza devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc) o per la didattica a distanza gli estremi del provvedimento di sospensione delle lezioni in presenza disposto dalla scuola, ministero, Regione o Comune che sia.
Specifica INPS:
“Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.”
La domanda per il congedo parentale COVID-19 per quarantena o per didattica a distanza può essere presentata anche:
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
L’applicazione è stata aggiornata per recepire l’estensione del congedo di quarantena scolastica del figlio convivente disposta dalla Dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto verificatosi nell’ambito delle altre attività che abbiamo precedentemente descritto.
“A tal proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.”
INPS conferma questo ultimo punto anche nel nuovo messaggio del 15 dicembre per la sospensione dell’attività scolastica in presenza che può essere richiesto anche per periodi antecedenti, ma sempre decorrenti dal 29 ottobre 2020, quando il decreto Ristori è entrato in vigore.
Nella circolare del 20 novembre INPS fornisce anche le istruzioni contabili in merito al congedo parentale per quarantena scolastica dei figli o i didattica a distanza specificando che i conti già istituiti nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT - Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia, vengono opportunamente ridenominati in riferimento agli interventi normativi di ampliamento delle fattispecie per le quali è riconosciuto il beneficio economico riconosciuto ai lavoratori del settore privato:
- GAT30181 – per rilevare l’onere per le indennità corrisposte direttamente;
- GAT30182 – per rilevare l’onere per le indennità anticipate dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio;
- GAT24181 – Entrate varie - Recuperi e reintroiti delle indennità.
INPS fornisce la variazione apportata al piano dei conti nell’allegato 1 che riportiamo di seguito insieme alla circolare n.116/2020 del 2 ottobre e la n.132 del 20 novembre per un confronto dettagliato dulle istruzioni INPS per il congedo parentale COVID-19.
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