Congedo straordinario, nuova funzione Inps con cui comunicare la rinuncia di un periodo appena richiesto.
È oggi possibile - attraverso lo stesso servizio con il quale viene effettuata la richiesta - comunicare la rinuncia al congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità riconosciuto dall’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Come comunicato dall’Inps con il messaggio n. 2600 pubblicato il 10 luglio scorso, lo sportello telematico per l’acquisizione delle richieste di fruizione del congedo straordinario, al quale si può accedere direttamente dall’area personale MyInps oppure avvalendosi del supporto di un intermediario, è stato integrato di una nuova funzionalità con la quale al richiedente viene reso possibile rinunciare al congedo richiesto, rispettando però determinati termini e scadenze.
Anche dopo la messa a punto del nuovo servizio di rinuncia del congedo straordinario, infatti, ci sono comunque delle regole da rispettare in caso di ripensamento, in quanto resta possibile disporre la variazione solamente per alcuni dei periodi richiesti.
A quali periodi di congedo straordinario si può rinunciare
Ricordiamo che il congedo straordinario riconosciuto dalla legge n. 104 del 1992 ha una durata massima di 2 anni. Durata che vale tanto per chi lo richiede quanto per il familiare che viene assistito.
Quindi, Tizio non può comunque richiedere nell’arco della propria vita più di 2 anni di congedo straordinario, neppure se ha la necessità di assistere più di una persona con grave disabilità. Allo stesso tempo per l’assistenza di Caio, disabile grave, possono essere richiesti al massimo 2 anni di congedo anche se sono più persone a occuparsene.
La richiesta va effettuata attraverso l’apposito servizio telematico Inps così come la comunicazione di rinuncia o variazione. Tuttavia, come si legge nel suddetto messaggio Inps, la variazione può essere effettuata solamente per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Di conseguenza, il periodo richiesto nella domanda deve coprire almeno in parte il mese in cui viene effettuata la rinuncia. Rinuncia che inoltre deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.
Non è invece possibile rinunciare né a periodi interamente trascorsi né a quelli che devono ancora iniziare.
Letto così potrebbe essere complicato da capire, ma nella circolare Inps è presente un esempio che ci aiuta a comprendere meglio. Nel dettaglio, consideriamo che ci siano in essere tre diverse richieste di congedo straordinario per i seguenti periodi:
- data inizio 20 gennaio 2023 – data fine 31 dicembre 2023;
- data inizio 1° gennaio 2024 – data fine 10 febbraio 2024;
- data inizio 10 marzo 2024 – data fine 1° agosto 2024.
Ebbene, a luglio 2023 si potrà effettuare solamente una variazione della prima domanda, in quanto è l’unica che comprende il mese in cui viene comunicata la rinuncia. E per lo stesso motivo possono essere oggetto di rinuncia solamente i giorni del mese di luglio non ancora trascorsi (a oggi, quindi, si può rinunciare a uno o più giorni del periodo compreso tra il 14 e il 31 luglio).
Per i periodi successivi, invece, se ne potrà dare rinuncia esclusivamente nel mese di riferimento.
Come comunicare la rinuncia al congedo straordinario
La nuova funzionalità è raggiungibile dal servizio “Indennità per congedi straordinari” accessibile dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, selezionando la voce “Comunicazione di variazione”. Ovviamente prima di tutto bisogna aver effettuato l’accesso in piattaforma inserendo le apposite credenziali (Spid, Cns o Cie).
Dopodiché, individuata la domanda per la quale si vuole procedere con la rinuncia, basterà selezionarla e indicare le seguenti informazioni:
- la data di rinuncia;
- la dichiarazione di avere fruito o di volere fruire, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria fino alla data di rinuncia.
Infine basterà dare conferma e il gioco è fatto, il periodo indicato non sarà più compreso in quello del congedo straordinario.
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