Come si fa a divorziare da un coniuge straniero? Le cose cambiano a seconda che siano presenti minori o meno.
Grazie all’accorciarsi delle distanze, i matrimoni tra persone di nazionalità diverse sono sempre più comuni. Ma come funziona il divorzio in caso di coniuge straniero?
In questo caso, quando una relazione finisce, le variabili in gioco sono molte. Bisogna considerare la presenza dei minori e figli, il luogo di abitazione abituale della coppia o del coniuge, se il divorzio è consensuale o meno, per esempio. Quando il marito o la moglie hanno una nazionalità diversa dall’altra persona della coppia, le regole variano dalla nazione in cui ci si trova, e da quella delle persone coinvolte, e da chi dà inizio per primo al procedimento di divorzio.
Può quindi applicarsi la legge di un solo Paese, oppure un mix di regole diverse. Il diritto di famiglia, in questo caso, risulta molto complicato. Lo scopo di questo articolo è quello di dare delle indicazioni generali del funzionamento.
Coniuge straniero e divorzio: quale legge applicabile?
A essere rilevanti al fine di capire quali leggi applicare in tema di divorzio internazionale, in Italia, sono:
- la legge del 31 maggio 1995 n.218 sulla “riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”;
- il Regolamento del Consiglio n. 2201/2003;
- il Regolamento del Consiglio n. 1259/2010 (Roma III).
I coniugi possono individuare, per iscritto, la legge applicabile che preferiscono, sia nel momento del matrimonio, sia in seguito. L’accordo può essere concluso o modificato in un momento qualsiasi, fino a quando non viene passato al vaglio dell’autorità giurisdizionale.
Divorzio dal coniuge straniero: come individuare le legge in accordo
I coniugi, che hanno stilato un accordo per il divorzio, possono individuare la legge da applicare nel caso scegliendo tra:
- quella applicata nello Stato di residenza abituale;
- la legge del Foro individuato per la competenza;
- la legge utilizzata nello Stato in cui uno dei due coniugi ha la cittadinanza;
- legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, a patto che almeno uno dei due vi risiede ancora nel momento del divorzio.
Divorzio internazionale: criteri di residenza e cittadinanza
Come viene scelta la legge applicabile quando non c’è un accordo precedente? Solitamente, in linea generale, i coniugi saranno soggetti alla legge di uno stato in materia di divorzio quando vengono soddisfatti alcuni criteri, seguendo quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento del Consiglio n. 1259/2010 (Roma III).
In particolare, si considera la legge dello Stato in cui:
- è presente la residenza abituale, individuando in questo modo un forte legame con il territorio in questione da parte di entrambi i coniugi, o uno solo di questi, quando decidono di separarsi o divorziare avanti l’autorità giurisdizionale;
- nel caso in cui, invece, il periodo dell’ultima residenza abituale non si sia concluso più di un anno prima della richiesta di divorzio o separazione, e uno dei due coniugi abiti ancora in quello Stato, verrà utilizzata la legge di questo;
- dello Stato in cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, oppure, in mancanza quella dello Stato dove è adita l’autorità giurisdizionale.
Forte legame con l’Italia: quando risulta?
In Italia è previsto che sia valida la legge italiana nel divorzio di una coppia con uno dei coniugi straniero quando viene individuato un forte legame con l’Italia da parte di almeno uno dei due.
Questa situazione può presentarsi in diversi casi, come, per esempio:
- in caso di coniugi entrambi stranieri, indipendentemente da dove è stato celebrato il matrimonio, se uno dei due è residente abitualmente in Italia;
- in caso di residenza abituale in italia e forte legame con l’Italia, indipendemente dalla cittadinanza dei coniugi (come nel caso di uno italiano e l’altro straniero);
- in caso di coppia di entrambi stranieri, ma residenti in Italia e sposati all’estero che di comune accordo vuole divorziare in Italia;
- in caso di coppia di cittadini italiani residenti all’estero, si può scegliere di chiedere l’istanza di divorzio sia in Italia, sia nello Stato in cui sono residenti, se di comune accordo.
Nel caso in cui il divorzio non fosse consensuale, si terrà anche conto di chi ha fatto per primo istanza di divorzio e del vincolo dell’ultima residenza precedente a quella attuale. Ogni situazione viene quindi valutata caso per caso.
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Divorzio internazionale e figli: come funziona?
Quando si tratta di divorzio internazionale le regole possono variare e le leggi da applicare in caso di figli o minori sono più stringenti. In questo caso infatti vale la regola della residenza abituale.
In particolare, l’articolo 8 del Regolamento UE n. 2201/2003 stabilisce che l’autorità è quella del giudice dello Stato di residenza abituale del minore. Questo perché considerato più in grado di valutare situazioni e necessità. È implicito quindi che il giudice che si occupa del divorzio potrebbe non essere lo stesso che gestirà anche le pratiche relative ai minori coinvolti.
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