Termine di conservazione documenti beni strumentali mai superiore ai 10 anni

Francesco Oliva

17 Maggio 2016 - 08:00

Conservazione dei documenti (fatture, contratti, ecc.) inerenti i beni strumentali acquistati dalle aziende: il termine non può superare i 10 anni. E’ questo il risultato dell’importante sentenza della Corte di Cassazione numero 9834/2016.

Termine di conservazione documenti beni strumentali mai superiore ai 10 anni

La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della conservazione dei documenti attestanti l’acquisto e la gestione dei beni strumentali ovvero dei cespiti acquistati dalle imprese e necessari per svolgere l’attività aziendale.
Con riferimento ai documenti fiscali, con particolare riferimento alle fatture di acquisto, la sentenza numero 9834/2016 della Corte di Cassazione ha sancito che il termine di conservazione non può mai essere superiore ai 10 anni, salvo che non sia stata avviata un’attività di accertamento fiscale prima della scadenza del decennio.
Si tratta di una sentenza fiscale molto importante perché capovolge l’orientamento degli ultimi anni, secondo il quale il termine di conservazione era strettamente connesso alla durata dell’ammortamento relativo al cespite considerato.

Ecco i punti principali della sentenza numero 9834/2016 della Corte di Cassazione in materia di conservazione dei documenti fiscali (fatture) attestanti l’acquisto dei beni strumentali.

Conservazione documenti acquisto beni strumentali: i punti principali della questione affrontata dalla Corte di Cassazione

La questione nasce da un avviso di accertamento notificato ad una società per recupero a tassazione degli ammortamenti superiori ai 10 anni, per effetto della mancanza della documentazione attestante l’acquisto dei cespiti generatori degli ammortamenti considerati.

L’avviso di accertamento è stato impugnato di fronte al giudice tributario contestando il fatto che il termine entro il quale il Fisco poteva vantare la pretesa dovesse essere ricondotto ai 10 anni previsti dalla normativa civilistica. Il giudice tributario ha accolto in secondo grado l’istanza del contribuente, confermando che il termine di riferimento per la conservazione dei documenti attestanti l’acquisto dei beni strumentali in questione non potesse essere superiore al termine previsto dall’articolo 2220 del codice civile.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non ha accettato il verdetto, ricorrendo in Cassazione e adducendo come tesi che “è onere del contribuente provare attraverso l’esibizione delle fatture di acquisto la corretta deduzione degli ammortamenti, a nulla rilevando il superamento dei dieci anni”.

Conservazione documenti acquisto beni strumentali: ecco cosa afferma la sentenza numero 9834/2016 della Consulta

Gli ermellini hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate utilizzando i seguenti riferimenti normativi:

  • articolo 22 del d.p.r. 600/1973;
  • articolo 2220 del codice civile;
  • articolo 8, comma 5, dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/2000).

In sintesi, i giudici di legittimità hanno osservato come l’articolo 22 del d.p.r. 600/1973 preveda che “le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie”.
Tuttavia, tale norma deve essere letta alla luce dell’articolo 8 comma 5 dello Statuto dei Diritti del Contribuente secondo il quale “l’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o formazione”.
Di conseguenza, secondo la tesi dei giudici della Cassazione, il termine di conservazione dei documenti fiscali (fatture) comprovanti l’acquisto dei beni strumentali può superare i 10 anni solo nel caso in cui sia stata precedentemente avviata un’attività di accertamento fiscale. In caso contrario, e superato il termine dei 10 anni, non è possibile che l’Agenzia delle Entrate avanzi ulteriori pretese. Anche perché se così fosse, si verrebbe a creare un “forfe indice di discrezionalità” per effetto del quale gli uffici fiscali potrebbero teoricamente prolungare all’infinito l’obbligatorietà del termine di conservazione dei documenti fiscali.

Conservazione documenti fiscali e contabili: i principali riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi in materia di termini temporali di conservazione dei documenti contabili e fiscali sono l’articolo 2220 del codice civile e l’articolo 22 del d.p.r. 600/1973.
I lettori che volessero conoscere le conseguenze della mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili possono fare riferimento al seguente approfondimento:
Irregolare o mancata tenuta dei libri contabili obbligatori: quali sono le conseguenze?

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