Contestare una multa dopo averla pagata: si può o è vietato?

Isabella Policarpio

24 Agosto 2020 - 12:59

Chi paga una multa dopo 5 giorni ha diritto ad uno sconto; ma cosa succede se dopo il pagamento si vuole fare ricorso? Secondo il Codice della strada non si può più contestare la sanzione tranne che in un caso. Ecco cosa dice la legge.

Contestare una multa dopo averla pagata: si può o è vietato?

Contestare una multa è possibile solo se non è stato effettuato il pagamento della stessa. Infatti al ricevimento della sanzione il conducente deve scegliere se pagare oppure presentare un ricorso per chiederne la riduzione o l’annullamento. Dunque dopo il pagamento con sconto si esaurisce la possibilità di contestare la multa sia davanti al giudice di pace che innanzi al prefetto.

Questa norma è espressamente prevista dal Codice della strada e la sua logica è piuttosto semplice: scoraggiare gli automobilisti a promuovere i ricorsi scegliendo invece il pagamento scontato del 30% entro 5 giorni.

Tuttavia esiste un caso in cui è possibile contestare la multa dopo il pagamento: quando proprietario del mezzo e conducente non sono la stessa persona e il primo ha pagato la sanzione senza l’accordo del secondo. Di seguito maggiori dettagli.

Contestare una multa dopo averla pagata: cosa dice il Codice della strada

Non si può fare ricorso contro una multa stradale dopo averla pagata. Per questa ragione prima di procedere al pagamento è bene riflettere attentamente se conviene pagare entro 5 giorni con lo sconto del 30% oppure avanzare il ricorso.

Questa regola è contenuta all’articolo 203 del Codice della strada che recita testualmente:

“1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.”

Sulla questione si è espressa più volte anche la Corte di cassazione (precisamente nelle sentenze n.13727/2010, sent. n.12899/2010) confermando l’esclusione del ricorso dopo il pagamento in misura ridotta. Ciò perché secondo i giudici chi paga la multa riconosce l’infrazione commessa e la responsabilità che da essa deriva, e quindi perde interesse a promuovere la contestazione.

Multa pagata con sconto: quando è ammesso il ricorso

Quanto detto trova un’eccezione nel caso in cui i soggetti obbligati a pagare la sanzione siano più di uno, nello specifico quando proprietario e conducente del veicolo non coincidono.

Su questa ipotesi si è espressa la Corte costituzionale (sentenza n. 471 del 2015) stabilendo che se il proprietario dell’auto o della moto paga la multa entro 5 giorni il conducente può in ogni caso contestare la sanzione e fare ricorso contro il verbale. Ciò perché altrimenti verrebbe violato il diritto di difesa.

Infatti il conducente potrebbe comunque subire la decurtazione dei punti della patente e la richiesta di restituzione della somma sborsata da parte del proprietario del veicolo.

La Corte non si è espressa, invece, sul caso contrario, ovvero quello in cui la sanzione sia pagata dal conducente e non dal proprietario, tuttavia larga parte della giurisprudenza ritiene che tale principio sia valido anche in questa ipotesi.

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