Contributi a fondo perduto Operatori IVA Comuni montani, il 24 febbraio cade la scadenza per inviare la domanda. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 febbraio 2021 ci sono istruzioni e modello per presentare l’istanza.
Contributi a fondo perduto del decreto Agosto, con il provvedimento dell’8 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce il modello e le istruzioni per la compilazione.
La finestra temporale per inviare la domanda, di per sé breve, arriva alla scadenza il 24 febbraio 2021 (le istanze di potevano inoltrare a partire dal 10 febbraio).
I beneficiari sono gli Operatori IVA dei Comuni montani, che non hanno fatto domanda per il finanziamento del decreto Rilancio e che si trovano in possesso di determinati requisiti, individuati dalla legge di conversione del decreto Agosto.
Fondo perduto Comuni montani, domande dal 10 al 24 febbraio: i requisiti dei beneficiari
Con il provvedimento n. 36282 dell’8 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha attuato le disposizioni previste dall’articolo 60 del decreto Agosto.
Le novità sono state introdotte durante il processo di conversione del decreto Agosto. I soggetti che possono inoltrare le domande (nelle finestra temporale tra il 10 e il 24 febbraio 2021) sono esclusivamente gli operatori Iva classificati come totalmente montani.
I requisiti da rispettare sono i seguenti:
- domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31 gennaio 2020, data i cui è stata dichiarata l’emergenza Covid-19;
- non aver presentato domanda nel periodo stabilito, ovvero dal 15 giugno al 13 agosto 2020;
- l’attività iniziata prima del 1° maggio 2020.
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Fondo perduto Comuni montani: modello e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento dell’8 febbraio 2021 approva quindi il modello e le istruzioni per i contributi a fondo perduto destinati agli Operatori IVA delle comunità montane.
La domanda può essere presentata solo in via telematica utilizzando i servizi web dell’Agenzia, accedendo alla propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. Il richiedente può conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza ad un intermediario: al tal fine, l’intermediario inserisce nell’istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega per l’invio della domanda stessa.
Solo nel caso in cui l’ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro, in aggiunta alla trasmissione telematica dei dati, deve essere trasmesso in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente anche il modello dell’istanza, comprensivo del quadro A (autocertificazione antimafia), tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.
Il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma (articolo 60, comma 7-septies, del decreto legge “Agosto”) e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
La somma sarà accreditata direttamente sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nella richiesta.
Fondo perduto, i controlli Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli prima dell’erogazione del contributo sulla base dei dati presenti nell’istanza, per valutare l’esattezza e la coerenza delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.
Tali controlli possono comportare lo scarto della domanda. Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori verifiche anche in relazione ai dati fiscali di:
- fatture elettroniche e corrispettivi telematici;
- comunicazioni di liquidazione periodica IVA;
- dichiarazioni IVA.
Nel caso in cui da questi controlli dovesse emergere che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero, con le relative sanzioni dal 100 al 200% della misura del credito stesso, più gli interessi.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà le informazioni relative alle istanze e ai contributi erogati anche alla Guardia di Finanza e al Ministero dell’Interno.
Infine, l’operatore che ha ricevuto il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare la propria posizione restituendo spontaneamente la somma con i relativi interessi, tramite versamento con modello F24, senza possibilità di compensazione.
I codici tributo da utilizzare saranno istituiti con un’apposita risoluzione.
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