Contributi a fondo perduto, i titolari di partita IVA potranno chiedere il riesame della domanda in autotutela nel caso di errori che hanno portato all’accredito di una somma errata o allo scarto dell’istanza, come nel caso di IBAN errato. La novità arriva dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 65 del 12 ottobre 2020.
Contributi a fondo perduto, riesame della domanda in autotutela nel caso di errori che hanno portato al pagamento di un importo inferiore a quello spettante o allo scarto dell’istanza.
Ad aprire alla rettifica post scadenza in favore dei titolari di partita IVA è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65 pubblicata il 12 ottobre 2020.
Sono due i casi per i quali si potrà fare domanda in autotutela, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia. Il primo, riguarda i titolari di partita IVA che, causa errori individuati solo dopo il pagamento del contributo a fondo perduto, hanno ricevuto una somma inferiore a quella effettivamente spettante.
Il secondo caso riguarda invece le partite IVA che hanno presentato domanda a ridosso della scadenza, per i quali il sistema dell’Agenzia delle Entrate ha inviato una ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza, con la conseguente impossibilità nel correggere l’errore (ad esempio, un IBAN indicato in domanda non intestato al soggetto richiedenti). In tal caso, la domanda correttiva è stata automaticamente scartata per decorrenza dei termini.
Due situazioni per le quali si potrà presentare domanda di revisione in autotutela e tramite PEC.
Partite IVA, riesame domanda fondo perduto nel caso di errori: novità dall’AdE
Chi ha sbagliato l’IBAN indicato in domanda e non ha potuto correggere l’errore a causa della scadenza dei termini, così come chi si è reso conto di aver commesso errori che hanno portato al pagamento di una somma inferiore a quanto spettante, potrà presentare domanda di revisione in autotutela.
L’apertura alla revisione delle domande per il contributo a fondo perduto è la novità contenuta nella risoluzione n. 65 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 12 ottobre 2020.
Il modulo per il riesame potrà essere inviato tramite alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del titolare di partita IVA richiedente o dell’intermediario incaricato nel riquadro dell’impegno alla presentazione telematica. In questo caso, sarà necessario allegare il documento di identità del richiedente.
Nel caso di invio diretto da parte del titolare di partita IVA, sarà necessaria l’apposizione della firma digitale del richiedente o, in assenza di questa, dell’istanza sottoscritta con firma autografa ed accompagnata da copia del documento di identità.
Riesame domanda contributo a fondo perduto partite IVA, bisogna spiegare il perché di errori e ritardi
Come riportato nella risoluzione n. 65 del 12 ottobre 2020, insieme al modulo di domanda corretto, il titolare di partita IVA dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate una nota nella quale è riportato - in maniera puntuale e chiara - il perché dell’errore o dell’impossibilità a trasmettere domanda sostitutiva di quella scartata entro i termini.
Prima dell’erogazione del contributo a fondo perduto, le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate esamineranno in maniera puntuale le istanze di autotutela, valutando le motivazioni presentate dagli utenti e la correttezza dei dati dichiarati nelle istanze.
Nel caso in cui la nuova domanda di accesso ai contributi a fondo perduto dovesse presentare irregolarità, l’ufficio potrà procedere con l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie volte ad accertare se si tratti di un tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all’eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto.
Domanda di riesame, pagamento fondo perduto solo dopo i controlli dell’Agenzia delle Entrate
Il pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate non sarà automatico, ma subordinato ad apposite verifiche, anche in ottica anti-frode.
Se dall’esame effettuato dalle direzioni provinciale dovesse emergere la correttezza dell’esito comunicato in relazione alla domanda iniziale trasmessa, dal 15 giugno e fino alla scadenza del 13 agosto, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela.
Qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere la correttezza della stessa, l’Agenzia delle entrate provvederà ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.
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