Contributi a fondo perduto: tra i requisiti per fare domanda vi è il calo del fatturato o dei corrispettivi. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 10 giugno 2020 le regole su come fare il calcolo.
Contributi a fondo perduto, tra i requisiti da rispettare per poter fare domanda vi è il calo del fatturato e l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 10 giugno 2020, fornisce le istruzioni su come fare il calcolo.
A partire dal 15 giugno 2020 ed entro il 13 agosto i titolari di partita IVA che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro potranno fare domanda per i contributi a fondo perduto.
Se il primo requisito richiesto è quindi il limite di ricavi o compensi, uno dei vincoli per poter fare domanda è che l’importo di fatturato o corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi rispetto ad aprile 2019.
Il calcolo del calo del fatturato non sarà necessario per le partite IVA che hanno iniziato attività dal 1° gennaio 2019, così come per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situata in uno dei territori colpiti da eventi calamitosi, i cui stati d’emergenza erano in atto al 31 gennaio 2020.
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Contributi a fondo perduto, requisiti calo fatturato: come fare il calcolo
Al netto delle nuove partite IVA e di coloro con domicilio o sede operativa in uno dei comuni indicati nell’appendice delle istruzioni pubblicate il 10 giugno 2020, per fare domanda di contributo a fondo perduto sarà necessario effettuare il calcolo del calo di fatturato o corrispettivi.
Le istruzioni su come fare e quali elementi considerare sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato insieme alla guida tematica al contributo a fondo perduto.
Per verificare il calo di fatturato bisogna considerare lo schema seguente:
APRILE 2019 | 2/3 APRILE 2019 | APRILE 2020 | SPETTA |
---|---|---|---|
10.000 euro | 6.667 euro | 1.000 euro | SI |
10.000 euro | 6.667 euro | 7.000 euro | NO |
Per il calcolo del fatturato o dei corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 bisognerà far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.
Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, bisognerà considerare le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).
Contributo a fondo perduto, tutte le regole per calcolare il calo di fatturato e corrispettivi
Per la determinazione del calo registrato, bisognerà inoltre considerare:
- tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile;
- note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile
- cessioni dei beni ammortizzabili.
Per i commercianti, l’Agenzia delle Entrate spiega che bisognerà considerare l’importo totale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione.
Nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020.
Gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.
Contributo a fondo perduto, regole specifiche per l’erede
Un appunto specifico riguarda gli eredi che proseguono l’attività di un contribuente deceduto.
Per la verifica relativa al calo di fatturato:
- nel caso dell’erede che ha proseguito l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto;
- se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell’erede.
Gli eredi potranno fare domanda a partire dal 25 giugno ed entro la scadenza del 24 agosto.
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