Contributi INPS artigiani e commercianti 2020: aliquote, scadenze e calcolo

Anna Maria D’Andrea

18 Febbraio 2020 - 15:16

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020: aliquote, minimale e massimale sono contenuti nella circolare n. 28 del 17 febbraio. Tutte le istruzioni e le regole per calcolare l’importo dovuto dai titolari di partita IVA esercenti attività commerciali o artigianali.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020: aliquote, scadenze e calcolo

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020: la circolare n. 28 del 17 febbraio rende note le aliquote, il massimale ed il minimale di reddito da considerare per calcolare l’importo dovuto dai titolari di partita IVA.

Resta confermata nella misura del 24% l’aliquota dei contributi dovuti da artigiani e commercianti.

Anche per il 2020 continua ad applicarsi la riduzione dei contributi per i titolari di partita IVA che esercitano attività commerciali e per gli artigiani di età inferiore a 21 anni. L’aliquota per il calcolo è pari al 21,90%, superiore dello 0,45% rispetto allo scorso anno.

Per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all’aliquota del 24% deve aggiungersi l’ulteriore importo dello 0,09% dovuto per il finanziamento dell’indennizzo in caso di cessazione dell’attività, reso strutturale dalla Legge di Bilancio 2019.

La circolare INPS n. 28 del 17 febbraio 2020 conferma inoltre che anche per l’anno in corso si applica la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni che siano già titolari di pensione presso le gestioni dell’Istituto.

Riduzione confermata anche per i titolari di partita IVA in regime forfettario: per pagare i contributi in misura ridotta del 35% sarà necessario inviare apposita comunicazione all’INPS entro la scadenza 28 febbraio 2020.

Di seguito tutti i dettagli, le scadenze per il versamento e le regole contenute nella circolare INPS con le aliquote dei contributi dovuti da artigiani e commercianti per il 2020, con minimale e massimale di reddito per fare il calcolo.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020: tabella aliquote

Una delle prime indicazioni necessarie per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti è l’aliquota dei contributi INPS dovuti per il 2020.

La circolare INPS n. 28 fornisce un’utile tabella con le aliquote previste, che si riporta di seguito:

SoggettiArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 21,90% 21,99%

Come sopra indicato, i coadiuvanti o coadiutori di età non superiore a 21 anni beneficiano della riduzione contributiva, che si applica fino al mese di compimento del ventunesimo anno d’età.

Prima di analizzare tutte le regole punto per punto, si allega di seguito la circolare INPS n. 28 pubblicata il 17 febbraio 2020:

Circolare INPS n. 28 del 17 febbraio 2020
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2020

Contributi IVS artigiani e commercianti 2020 sul minimale di reddito

Per l’anno 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.953,00 euro.

Pertanto, il calcolo dei contributi minimi dovuti da artigiani e commercianti è così suddiviso:

SoggettiArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità) € 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 3.501,15 (3.493,71 IVS
+ 7,44 maternità)
€ 3.515,50 (3.508,06 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

SoggettiArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 319,68 (319,06 IVS +
0,62 maternità)
€ 320,88 (320,26 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 291,76 (291,14 IVS + 0,62 maternità) € 292,96 (292,34 IVS + 0,62 maternità)

Così come chiarito dalla circolare INPS, il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020 sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2020 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.953,00 annui in base alle aliquote stabilite dall’INPS e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.379,00.

Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive sul massimale, pertanto, risultano determinate come segue:

SoggettiScaglione di redditoArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 47.379,00 24% 24,09%
superiore a € 47.379,00 25% 25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a € 47.379,00 21,90% 21,99%
superiore a € 47.379,00 22,90% 22,99%

Artigiani e commercianti: massimale imponibile di reddito annuo 2020

In merito al calcolo dei contributi INPS bisogna considerare non solo il minimale di reddito ma anche il massimale imponibile di reddito annuo.

L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2020 pari ad € 47.379,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l’anno 2020, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 78.965,00 (€ 47.379,00 più € 31.586,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2020, ad € 103.055,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS dovrà essere calcolato secondo le seguenti regole:

  • Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
SoggettiArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 19.267,46 (47.379,00*24%+31.586,00*25%) € 19.338,53 (47.379,00*24,09% +31.586,00*25,09)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni €17.609,20(47.379,00*21,90%+31.586,00*22,90%) € 17.680,26 (47.379,00*21,99% +31.586,00 *22,99%)
  • Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
SoggettiArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 25.289,96 (47.379,00*24%+55.676,00*25%) € 25.382,71 (47.379,00*24,09% +55.676,00*25,09%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni €23.125,81(47.379,00*21,90%+55.676,00*22,90%) € 23.218,55 (47.379,00*21,99% +55.676,00*22,99%)

Scadenze contributi INPS artigiani e commercianti 2020

I contributi INPS devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, nelle seguenti scadenze:

  • 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.

Riduzione contributi INPS forfettari: comunicazione in scadenza il 28 febbraio 2020

Come ogni anno, la circolare INPS del 17 febbraio 2020 conferma la riduzione del 35% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti titolari di partita IVA in regime forfettario.

L’accesso al regime contributivo agevolato è subordinato alla presentazione di apposita domanda INPS.

Si ricorda che chi ha già richiesto la riduzione dei contributi INPS nel 2019 e, qualora permangano i requisiti per l’accesso al regime forfettario, non dovrà presentare nuovamente domanda.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

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