Massimali e minimali INPS 2021, nella circolare n. 10 del 29 gennaio l’Istituto ha fornito i valori di retribuzione giornaliera per il calcolo dei contributi dei lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del privato.
Massimali e minimali INPS 2021: con la circolare n. 10 del 29 gennaio l’Istituto ha pubblicato i valori di retribuzione che costituiscono la base contributiva dovuta ai lavoratori dipendenti in materia di previdenza e assistenza sociale.
Per il 2021, il limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo della contribuzioni, dovuto per la generalità dei lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) è pari a quella del 2020.
Tali minimali dovranno essere presi a riferimento quando la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro o quella prevista dal contratto collettivo comparativamente più rappresentativo risulti inferiore rispetto al minimo legale.
Minimali INPS 2021 per la generalità dei lavoratori dipendenti
La circolare INPS numero 10 del 29 gennaio 2021 riguarda i contributi INPS, in particolare i i minimali e massimali della retribuzione giornaliera per i lavoratori dipendenti. I valori pubblicati dall’Istituto sono validi sia per il settore privato che per quello pubblico.
Il minimo contrattuale è stato stabilito dal D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge numero 389 del 1989, all’articolo 1, comma 1:
“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”
Inoltre, il legislatore all’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha precisato che:
“in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria."
Secondo l’ISTAT la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra la media dell’anno 2020 e la media dell’anno 2019, è pari a -0,3%.
Tuttavia, gli importi restano gli stessi del 2020 limiti della retribuzione rivalutati, che valgono a partire dal 1° gennaio 2021 e devono essere ragguagliati a € 48,98 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021, pari a € 515,58 mensili) se di importo inferiore.
Anno 2021 | Euro |
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Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD | 515,58 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 48,9 |
Minimale contributivo 2021 per le retribuzioni convenzionali in genere
Sempre tenendo in considerazione i dati ISTAT, ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di retribuzione minima:
Anno 2021: retribuzioni convenzionali in genere | Euro |
Retribuzione giornaliera minima | 27,21 |
Contributi minimi per i lavoratori part time
Le istruzioni dell’INPS proseguono prendendo in esame il caso dei lavoratori part-time. I casi previsti sono due, e dipendono dal lavoro del soggetto (ovvero se è impiegato nel pubblico o nel privato).
I calcoli da fare sono:
- azienda privata: si ipotizza l’orario di 40 ore settimanali (per i lavoratori iscritti alle Gestioni Private) quindi 48,98 euro x 6 / 40 = 7,35 euro;
- dipendenti pubblici: l’ipotesi di orario è di 36 ore settimanali (per gli iscritti alla Gestione Pubblica), quindi 48,98 euro x 5 / 36 = 6,80 euro.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari, per l’anno 2021, a € 103.055,49, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 103.055,00.
I datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso
Uniemens devono riportare le somme che superano il limite, a livello individuale, nell’elemento “Denuncia Individuale”, “DatiRetributivi”, “DatiParticolari”, “EccedenzaMassimale”, “ImponibileEccMass”, “ContributoEccMass”.
Anche per il 2021 il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione:
Anno 2021 | euro |
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trattamento minimo di pensione | 515,58 euro |
limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) | 206,23 |
limite annuale per l’accredito dei contributi (il limite annuo è pari a € 206,23 x 52) | 10.724,00 |
Importi che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente
Gli importi che non determinano la retribuzione imponibile sono elencati di seguito:
- valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rese in formato cartaceo: 4,00 euro;
- rese in forma elettronica: 8,00 euro;
- indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione: 5,29 euro;
- Fringe benefit (tetto): 258,23 euro;
- indennità di trasferta intera Italia: 46,48 euro;
- indennità di trasferta 2/3 Italia: 30,99 euro;
- indennità di trasferta 1/3 Italia: 15,49 euro;
- indennità di trasferta intera estero: 77,47 euro;
- indennità di trasferta 2/3 estero: 51,65 euro;
- indennità di trasferta 1/3 estero: 25,82 euro;
- indennità di trasferimento Italia (tetto): 1.549,37 euro;
- indennità di trasferimento estero (tetto); 4.648,11 euro;
- azioni offerte ai dipendenti (tetto): 2.065,83 euro.
Anche l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato viene rivalutato secondo la variazione dell’indice Istat, ovvero in base alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai: per il 2021 è di 2.143,05 euro.
Per ulteriori dettagli lasciamo in allegato la circolare INPS n. 10 del 29 gennaio 2021.
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