Contributo a fondo perduto, la circolare delle Entrate: nuovi chiarimenti su requisiti e beneficiari

Rosaria Imparato

22/07/2020

Contributo a fondo perduto, dall’Agenzia delle Entrate arrivano nuovi chiarimenti con la circolare n. 22 del 21 luglio 2020: vediamo le novità sui beneficiari, così come la definizione aggiornata di imprese in difficoltà, e in quali casi non viene richiesto il requisito di riduzione del fatturato.

Contributo a fondo perduto, la circolare delle Entrate: nuovi chiarimenti su requisiti e beneficiari

Contributo a fondo perduto, arrivano i nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 22 del 21 luglio 2020.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti posti più di frequente, fornendo anche una serie di esempi dei casi che si verificano più spesso. Ad esempio, la circolare specifica che la riduzione del fatturato non è tra i requisiti richiesti nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid.

Allo stesso tempo sono ammessi alla richiesta dei finanziamenti a fondo perduto i soggetti situati a Livigno e a Campione d’Italia, se in possesso dei requisiti stabilti dal decreto Rilancio.

Lo stesso discorso si applica anche alle società in liquidazione: qualora in possesso dei requisiti, possono richiedere il contributo. Ricordiamo che queste sono le ultime settimane utili per fare richiesta del finanziamento: il tempo scade il 13 agosto (24 agosto per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto).

Contributo a fondo perduto, la circolare delle Entrate con nuovi chiarimenti sui soggetti ammessi

A poche settimane dallo scadere del tempo per la richiesta del contributo a fondo perduto, la misura introdotta dal decreto Rilancio, arriva la circolare n. 22 del 21 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate con novità e chiarimenti.

Circolare AdE n. 22/E del 21 luglio 2020
Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Una delle parti da leggere con attenzione riguarda i chiarimenti sui soggetti ammessi a richiedere il beneficio, con o senza requisito di riduzione di fatturato: procediamo con ordine per fare chiarezza su questo aspetto.

Per quanto riguarda i Comuni colpiti da emergenze pre-Covid (si pensi ai territori colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, o dal terremoto del 18 gennaio 2017) non viene richiesto il requisito del calo del fatturato del 33% del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

La stessa regola vale per i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici nei giorni 19 e 22 ottobre nella provincia di Alessandria.

Per tutti gli altri soggetti ammessi al contributo a fondo perduto, invece, la riduzione del fatturato è un requisito fondamentale, anche per chi risiede a Livigno o a Campione d’Italia.

Anche le società in liquidazione dopo la dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (avvenuta il 31 gennaio 2020) possono richiedere il finanziamento a fondo perduto, previa presenza dei requisiti.

Confermati, tra i soggetti esclusi, i titolari di partita IVA che ricevono il bonus di 600 euro o 1.000 euro, così come i professionisti iscritti agli Ordini.

Contributo a fondo perduto, novità e chiarimenti sulla definizione di "impresa in difficoltà

Per quanto riguarda le “imprese in difficoltà”, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti grazie a una più specifica definizione, aggiornata coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato:

“la Commissione ha ritenuto che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).”

Gli aiuti previsti dal decreto Rilancio quindi verranno erogati anche alle micro e piccole imprese in difficoltà già al 31 dicembre 2019, a meno che non ricevano già aiuti per la ristrutturazione o per il salvataggio (che non abbiano rimborsato).

Infine, per calcolare la riduzione del fatturato (anche nei casi particolari come gli agenti e rappresentanti di commercio, o dei distributori di carburanti) sarà necessario seguire le indicazioni fornite con la circolare n. 15/2020.

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