Modello 730/2016 precompilato, controlli formali: ecco come funziona

Giuseppe Guarasci

13 Settembre 2016 - 07:30

Modello 730/2016 ordinario e precompilato: ecco tutte le regole in materia di verifica e controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Modello 730/2016 precompilato, controlli formali: ecco come funziona

L’introduzione del modello 730 precompilato, partito lo scorso anno e reso disponibile anche quest’anno ufficialmente dal 15 Aprile, ha sicuramente introdotto importanti novità in termini di semplificazione fiscale.
Contestualmente all’introduzione del modello 730 precompilato, sono state apportate del rilevanti novità anche in merito ai controlli formali che possono essere effettuati dall’Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ai sensi dell’ art. 36 ter del D.P.R. 600/1973.

In questa guida spiegheremo nel dettaglio cosa sono i controlli formali, in cosa consistono, entro quando possono avvenire e tutte le novità introdotte dal Decreto Legislativo 175/2014, con particolare riferimento al modello 730/2016 precompilato.

Modello 730/2016 precompilato, controlli formali: contenuto, procedura e termini

I controlli formali previsti dall’art.36 Ter del D.P.R. 600/1973 sono delle operazioni di verifica da parte delll’Agenzia delle entrate, sulla conformità dei dati indicati nel modello 730 precompilato con:

  • la documentazione che il contribuente deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • con i dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti;
  • con i dati forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.

Al fine di attestare la correttezza dei dati dichiarati nel modello 730 precompilato, il contribuente che ha subito una procedura di controllo formale, può essere invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione a disposizione ed a fornire chiarimenti, in caso di difformità tra i dati in possesso del Fisco e quanto indicato nel modello 730 precompilato.

Il controllo formale può riguardare:

  • l’esclusione in tutto o in parte dello scomputo delle ritenute d’acconto;
  • l’esclusione in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti;
  • la determinazione dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • la liquidazione della maggiore imposta e di maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi;
  • la correzione di errori materiali e di errori di calcolo.

Se, a seguito di invito su controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la documentazione prodotta dal contribuente non risulta idonea o sufficiente a comprovare la correttezza dei dati dichiarati nel modello 730 precompilato, o nel caso di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
Si ricorda, infine, che la richiesta di documenti e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate deve essere inviata, pena decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione oggetto di controllo formale.

Le novità in materia di controlli formali

Il Decreto semplificazioni (Decreto Legislativo 175/2014), è intervenuto in maniera rilevante, riformando la disciplina dei controlli formali ai sensi dell’art. 36 ter D.P.R. 600/1973.

Sicuramente la novità fondamentale riguarda i destinatari della richiesta di controlli formali. Questa prevede, infatti, che nel caso in cui il modello 730 precompilato sia presentato e modificato o integrato da Caf o intermediari abilitati, il controllo formale è effettuato nei confronti di quest’ultimi che hanno rilasciato il visto di conformità, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione.

Resta comunque fermo il controllo nei confronti del contribuente sulla presenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. A titolo di esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione
dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di
detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.
Altra novità riguarda la tempistica di risposta all’Agenzia delle Entrate. I soggetti destinatari del controllo formale (caf o intermediari abilitati) devono provvedere alla trasmissione telematica dei documenti e dei chiarimenti entro sessanta giorni dalla richiesta, termine ampliato rispetto a prima quindi, dove i giorni di risposta erano solo trenta.
A quel punto l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione sull’esito del controllo al Caf o al professionista, contenente i motivi per i quali è avvenuta la rettifica dei dati e fornirà ulteriori sessanta giorni affinché i soggetti interessati possano produrre ulteriori chiarimenti o documentazioni.

Infine, in caso di ulteriore esito negativo non resta che effettuare il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante Modello F24.

Limitazioni in materia di controllo formale

Altra novità, che merita un’analisi a parte, sempre introdotta dal Decreto semplificazioni in materia di controllo formale, riguarda le limitazioni che operano su tale controllo, distinguendo il caso in cui il contribuente accetti o meno il 730 precompilato fornito dal Fisco.
Nel caso in cui il modello 730 precompilato sia accettato dal contribuente senza apportare nessun tipo di modifica ai dati riportati dall’Agenzia delle Entrate, provvedendo direttamente all’invio o avvalendosi del proprio sostituto d’imposta, viene escluso ogni tipo di controllo formale a carico del contribuente per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi al Fisco.
Resta fermo, comunque, il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni in capo al contribuente.

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