La manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata sconta l’Iva al 22%: sbagliata la norma nazionale che concede l’aliquota ridotta del 10%.
La Corte di giustizia europea bacchetta (indirettamente) l’Agenzia Entrate e il legislatore italiano che estendono ai servizi di manutenzione su immobili l’Iva agevolata del 10% prevista dalla Direttiva Iva 2006/112/CE per la ristrutturazione e riparazione di abitazioni private.
La pronuncia della Corte sul caso portoghese
La pronuncia si riferisce a un caso sollevato dall’amministrazione finanziaria portoghese che ha sottoposto al vaglio della Corte Ue una controversia sull’applicazione dell’aliquota Iva ai servizi di riparazione e manutenzione di ascensori (causa C-218/2021).
In seguito a un accertamento fiscale, il fisco portoghese ha rilevato un erronea applicazione dell’aliquota ridotta ai servizi di manutenzione effettuati da una impresa che fabbrica ascensori e montacarichi e fornisce anche servizi di riparazione e manutenzione.
Nella sentenza del 5 maggio 2022, la Corte ha sottolineato che l’allegato IV, punto 2, della direttiva Iva, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «ristrutturazione e di riparazione di abitazioni private» i servizi di riparazione e di ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo, "a esclusione dei servizi di manutenzione di ascensori di tale tipo”.
La Corte chiarisce anche i concetti di «ristrutturazione», riferibile alla rimessa a nuovo di un oggetto, e di «riparazione», che consiste nel ripristino di un oggetto danneggiato. Differenzia poi queste attività, caratterizzate dal loro carattere occasionale, dal servizio di «manutenzione», che invece viene fornito in modo regolare e continuativo e per tale ragione viene escluso dalla previsione normativa.
Infine i giudici fanno una ulteriore precisazione sull’ambito di applicazione dell’Iva agevolata per i servizi di ristrutturazione e riparazione di cui all’allegato IV, punto 2, della direttiva Iva, che devono riguardare beni utilizzati a fini abitativi privati, mentre sono esclusi i servizi relativi ai beni utilizzati per fini commerciali.
Iva manutenzione immobili: la normativa italiana
In Italia, la legge finanziaria 2000 (L. 488/199, art. 7, lett. b) prevede l’aliquota ridotta del 10% per le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Tale posizione è stata ampiamente accolta anche dall’Agenzia delle Entrate che ha citato la norma in diverse circolari e risposte a Interpello.
Stando alla disposizione del legislatore italiano, i servizi di manutenzione su immobili residenziali privati scontano un’Iva agevolata, collidendo con l’interpretazione della Corte di giustizia europea.
Un monito per l’Italia
La Corte di giustizia lancia dunque un monito a tutti i Paesi, Italia compresa, dove la prassi si discosta dall’interpretazione dell’allegato IV, punto 2, della direttiva Iva.
Sebbene gli Stati membri abbiano il potere di applicare l’aliquota Iva ridotta, non possono tuttavia fornire interpretazioni restrittive della normativa europea e sovranazionale (in questo caso comunitaria), basandosi sull’interpretazione più favorevole allo Stato membro suggerita da prassi amministrative interne, in modo da rispettare il principio di neutralità fiscale.
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