Cos’è una Onlus, requisiti e caratteristiche

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8 Aprile 2025 - 12:35

Cos’è un’organizzazione Onlus e come funziona? Caratteristiche e requisiti, come crearla e le novità con la riforma del Terzo Settore.

Cos’è una Onlus, requisiti e caratteristiche

Un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, meglio nota con la sigla Onlus, è una associazione appartenente al Terzo Settore piuttosto diffusa in Italia.

Si tratta di un tipo di ente che opera senza scopo di lucro e per fini di solidarietà sociale, sottoposto a un imponente cambiamento normativo con la riforma del Terzo Settore avviata a livello nazionale e con indicazioni anche su base europea.

Secondo l’elenco dell’Agenzia delle Entrate aggiornato al 2025, le Onlus accreditate in Italia sono oltre 10.700. Di cosa si occupano e quali adempimenti fiscali devono attuare in base alle normative vigenti?

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, cosa sono, requisiti e caratteristiche.

Cosa sono le Onlus: significato e definizione

Onlus è l’acronimo di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Con questa definizione si intende:

una forma giuridica italiana di ente del Terzo Settore, caratterizzata da finalità solidaristiche e assenza di scopo di lucro.

Il D.Lgs. 460/1997 ha stabilito le caratteristiche e i requisiti delle Onlus, incluse le agevolazioni fiscali. Queste associazioni nascono in origine per operare in settori specifici di utilità sociale (assistenza, beneficenza, istruzione, ecc.) e senza lucrare.

La riforma del 2017 riguardante il Terzo Settore ha impattato anche sulle Onlus, legiferando di fatto sull’intero mondo del non profit con una nuova legge quadro.

In sostanza, il Codice del Terzo Settore riunisce in un’unica categoria le associazioni, fondazioni, cooperative sociali, Onlus; stabilisce nuove regole contabili, fiscali e organizzative e mira a superare la figura della Onlus, assorbendola negli ETS.

Le Onlus esistenti possono trasformarsi in ETS (Ente del Terzo Settore), scegliendo la categoria più adatta:

  • APS (Associazione di Promozione Sociale)
  • ODV (Organizzazione di Volontariato)
  • o altre forme previste dal Codice

Con l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (dal 2021 in poi), le ONLUS sono in fase di dismissione. In futuro, la qualifica Onlus sparirà del tutto, e rimarranno solo gli ETS.

I requisiti delle Onlus

Per essere catalogata come associazione onlus, questi sono i requisiti legali, statutari e operativi:

  • forma giuridica ammessa: associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati, cooperative sociali, enti ecclesiastici (con attività caritatevole)
  • assenza di scopo di lucro: l’ente non può distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale;
  • operare esclusivamente in almeno uno di questi settori: assistenza sociale e sociosanitaria, sanità, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili, protezione ambientale o patrimonio culturale, cooperazione allo sviluppo;
  • attività svolte devono essere coerenti con le finalità sociali;
  • iscrizione presso l’Agenzia delle Entrate, che gestisce l’anagrafe delle Onlus
  • rispetto di obblighi statutari specifici;
  • rispetto di obblighi fiscali e contabili

Per esempio, lo statuto deve necessariamente contenere informazioni quali denominazione, finalità di utilità sociale, divieto di distribuzione di utili, obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione, modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (a favore di altre Onlus o fini di utilità sociale)

Come anticipato, con la Riforma del Terzo Settore, la qualifica di Onlus verrà eliminata: gli enti devono trasformarsi in ETS per continuare a godere dei benefici fiscali e giuridici.

Le caratteristiche delle Onlus: ecco come funzionano

Un ente con qualifica Onlus si presenta come un’associazione privata senza scopo di lucro che opera per finalità solidaristiche. Come funziona?

In pratica, come indicato nell’acronimo Onlus, non può distribuire utili (nemmeno in forma indiretta, es. stipendi non giustificati). Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti per le attività dell’ente.

Se una Onlus chiude l’anno con un +10.000 €, non può dividere questi soldi tra i soci, ma deve usarli per attività sociali (es. comprare materiale didattico, finanziare progetti, ecc.).

In base alla forma giuridica prescelta, la Onlus può avere soci (associazioni) o fondatori (fondazioni) e spesso si basa sul lavoro di volontari.

Al suo interno possono lavorare anche dei dipendenti retribuiti, ma nel rispetto del principio di non lucro.

Inoltre, questi enti si finanziano attraverso donazioni da privati, aziende o fondazioni, contributi pubblici (bandi, convenzioni con enti pubblici), attività commerciali marginali (es. vendita di oggetti solidali, cene di beneficenza), 5 per mille dell’IRPEF (se iscritte all’elenco apposito).

Le Onlus devono rispettare le regole fiscali e possono essere controllate dall’Agenzia delle Entrate.

In caso di violazione dei requisiti, possono perdere la qualifica e le relative agevolazioni.

Le finalità delle Onlus

Un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale può essere definita tale solo se persegue determinate finalità.

Una ONLUS può dedicarsi alle attività più disparate in vari campi. Il vincolo è che il settore in cui decide di impegnarsi sia ritenuto “sociale” dall’ordinamento italiano. I settori riconosciuti sono:

  • assistenza sociale e sanitaria
  • istruzione
  • attività sportiva
  • beneficenza
  • formazione
  • arte e cultura
  • tutela ambientale (escluso il riciclo dei rifiuti)
  • ricerca scientifica
  • diritti civili

Per assicurare la socialità e l’utilità sociale di questi settori, la Legge, oltre a prevedere controlli nel senso del determinare il bisogno concreto o meno dei beneficiari dei beni e servizi dell’ONLUS, delinea due forme di attività:

  1. attività a solidarietà presunta: insieme di attività caratterizzate da una presunzione della solidarietà per Legge, priva di accertamenti di sorta;
  2. attività a solidarietà condizionata: insieme di attività per le quali è previsto un accertamento dell’effettiva necessità (bisogno) dei beneficiari.

Non è del tutto impedito - seppur limitato - alle Onlus portare avanti delle attività collaterali a quella principale, purché siano solo integrative.

Non è esclusa neanche la possibilità di assistere persone non in condizione di svantaggio, come anche corrispondere a chi presta servizi un compenso proporzionale all’aiuto concesso, o effettuare delle vendite (purché a basso prezzo), purché si tratti di attività funzionali al fine di finanziare e reggere l’attività principale e il ricavato proveniente da queste attività non superi il 66% delle spese.

Per esempio:
Una associazione che ha come finalità la promozione e l’inclusione sociale attraverso l’istruzione gratuita per minori in difficoltà economica è pienamente conforme, perché rientra nei settori: istruzione + assistenza sociale

Tuttavia, non potrebbe invece occuparsi di vendere corsi online per professionisti
(se non è chiaramente legato all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati).

Esempi di Onlus importanti

Sono molti gli esempi di associazioni Onlus presenti in Italia e riconosciute dalla maggioranza della popolazione per il loro lavoro svolto.

Tra i nomi sicuramente più noti spiccano la Fondazione Telethon, che finanzia la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), che promuove la ricerca sul cancro e la divulgazione scientifica.

Molto conosciute e presenti sul territorio da tanti anni sono anche la Caritas Italiana per l’assistenza a persone in stato di bisogno e Emergency fondata da Gino Strada per offrire assistenza medico-chirurgica gratuita alle vittime di guerra povertà nel mondo.

Come diventare Onlus?

Come diventare Onlus? Anche se oggi il modello è in fase di superamento (sostituito dagli ETS con la Riforma del Terzo Settore), è utile capire come si diventa Onlus, specialmente per enti già esistenti che vogliono regolarizzarsi o capire il percorso corretto di trasformazione.

In sintesi, i passaggi da seguire sono:

  • scelta della forma giuridica compatibile (non potevano essere ONLUS le società commerciali);
  • redazione di statuto conforme;
  • redazione atto costitutivo e registrazione all’Agenzia delle Entrate;
  • Iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus;
  • rispetto degli obblighi fiscali

Da sapere che, se oggi hai intenzione di costituire un nuovo ente no profit
il passaggio da afre è creare direttamente un ETS, non una ONLUS. Come?

  • costituzione di un’associazione, fondazione o altro ente;
  • redazione dello statuto conforme al Codice del Terzo Settore;
  • iscrizione al RUNTS tramite la tua Regione o un notaio;
  • accesso ai benefici fiscali riservati agli ETS

Agevolazioni ed esenzioni (fiscali e non) per le ONLUS

Essere una ONLUS garantisce un regime fiscale agevolato, non solo in termini strettamente economici, ma anche burocratici. In primo luogo, né il ricavato né gli eventuali utili dell’attività (sia di quella principale che di quelle secondarie) sono tassati, in quanto non considerati corrispondenti a una vera e propria un’attività commerciale.

A questo si aggiunge l’esenzione dall’onere di rilasciare ricevuta o scontrino, anche se resta in ogni caso l’obbligo di redigere un bilancio annuale e di tenere di conseguenza le scritture contabili che normalmente ricadono su una normale attività commerciale (seppur semplificate).

Tra le modalità di finanziamento agevolate cui può fare affidamento un ONLUS ci sono anche le erogazioni liberali (che prevedono deduzione fiscale per i contribuenti fino a 30 mila euro) e il 5X1000 (che però prevede l’onere di essere rendicontato per rendere chiara la destinazione dei soldi ricevuti).
Sono poi previste, tra le altre:

  • IVA al 5% sugli acquisti;
  • agevolazioni sulle imposte di registro;
  • esenzione IVA per prestazioni di carattere sociale o sanitario;
  • esenzione dell’imposta di bollo;
  • esenzione dei tributi locali;
  • esenzione delle imposte di successione e di donazione;
  • esenzione dell’imposta su spettacoli e intrattenimenti, cui si abbina l’agevolazione per organizzare lotterie, pesche di beneficenza e simili;
  • esenzione dell’imposta sull’incremento del valore immobiliare, oltre che dell’INVIM sulle compravendite e un’imposta ipotecaria fissa sugli acquisti.

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