Cosa può essere dato in pegno e quando?

Caterina Gastaldi

10/10/2022

Il pegno è un diritto reale di garanzia sui beni altri, ma cosa può essere effettivamente dato in pegno quando è necessario?

Cosa può essere dato in pegno e quando?

Il pegno si può considerare una delle forme più antiche di credito, e prevede la consegna di un oggetto in cambio di fondi, con la possibilità di poter rientrare in possesso di quanto lasciato al proprio creditore una volta restituito quanto pattuito.

Nella sua semplicità e intuitività, anche il pegno deve seguire delle regole precise, atte a proteggere e salvaguardare gli interessi dei creditori e dei debitori allo stesso modo. Malgrado la sua età, comunque, il pegno è stato normato per la prima volta in Italia a partire dal 1938, e attualmente è disciplinato dagli articoli 2784 e seguenti del Codice Civile. Di seguito una breve guida riguardo a cosa può essere dato in pegno, e al funzionamento di questo procedimento in generale.

Cos’è il pegno

Il pegno viene definito un diritto reale di garanzia e prevede la consegna dell’oggetto che si desidera impegnare all’istituto creditore, in cambio di una somma di denaro pattuita. Si differenzia dall’ipoteca perché il creditore entra subito in possesso del bene, e lo restituirà al pagamento del debito.

Le ragioni per cui un bene viene consegnato sono diverse, anche se principalmente sono legate alla necessità di salvaguardare lo stato dell’oggetto impegnato, in modo che il debitore non possa rivenderlo o impegnarlo ulteriormente, o danneggiarlo modificandone il valore. Lo spossessamento del bene in questione, comunque, non prevede la perdita della proprietà da parte del debitore.

Non solo, nel momento in cui il debitore non dovesse riuscire a pagare il suo debito, il creditore non entrerà in possesso del bene ricevuto in pegno, ma potrà venderlo, mettendolo all’asta, per poter recuperare quanto perso.

Per quel che riguarda lo scambio di denaro, questo avviene in maniera immediata senza che siano necessarie indagini sul patrimonio del richiedente. Nel momento in cui si danno cose mobili e fisiche in pegno quest’azione viene considerata un contratto reale, in cui la consegna del pegno viene equiparata alla consegna del documento che ne conferisce l’esclusiva disponibilità.

Cosa si può dare in pegno

L’art. 2784, co. 2, del Codice Civile prevede che «possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili».

In linea generale a venire accettati come pegno sono oggetti di un certo valore, anche se molto dipende dall’istituto a cui ci si rivolge.

Possono quindi venire accetti più di frequente:

  • gioielli e pietre preziose;
  • oggetti di materiali preziosi (come oro, argento, o platino);
  • diamanti o perle;
  • oro;
  • monete preziose e/o antiche.

Vengono anche presi in considerazione, anche a seconda dell’oggetto in questione: tappeti preziosi, mobili antichi, quadri di valore, orologi di marca, macchine e moto d’epoca.

I banchi dei pegni tendono ad avere requisiti meno stringenti rispetto alle banche, ma bisognerà considerare che non solo il pegno dovrà generalmente essere qualcosa di non deperibile, ma anche di gestibile nel caso in cui il proprietario non riuscisse a pagare il debito.

Per quanto quindi la definizione di ciò che può essere dato in pegno sia estremamente ampia, ogni singola istituzione può mettere dei paletti, anche a seconda della sua situazione specifica. Bisognerà informarsi in ogni realtà nel momento in cui si sceglie di impegnare un oggetto.

Valutazione del bene

La valutazione del bene avviene tramite il supporto di un perito, solitamente collaboratore dell’istituto di credito a cui ci si rivolge. Attraverso la sua analisi si valuterà effettivamente quanto sia possibile consegnare al futuro debitore. Assieme al denaro, una volta conclusa la valutazione, vengono anche rilasciate tutte le informazioni relative alla scadenza entro cui bisognerà pagare e gli interessi applicati.

Per quel che riguarda la valutazione stessa questa prevede che:

  • per i beni preziosi, il prestito non possa superare i ⅘ del valore stimato;
  • per ogni altra tipologia di bene, il credito ricevuto non può essere superiore ai ⅔ del valore.

Durata del pegno

Per legge è previsto che venga stabilito un periodo minimo entro cui dover restituire quanto dovuto. Questo periodo previsto è di 3 mesi, anche se la maggior parte delle banche e istituti tendono a prolungarlo a 6 mesi. Questa è solitamente la durata standard entro cui dover agire per rientrare in possesso del bene.

Alla scadenza del periodo pattuito ci si può trovare in due situazioni:

  • il debitore paga quanto dovuto più gli interessi. Nel momento del pagamento rientra immediatamente in possesso del bene;
  • il debitore non paga, passati 30 giorni dallo scadere del contratto l’istituto di credito ha il diritto di mettere all’asta il bene.

Spesso sussiste anche la possibilità di prolungare il periodo di pegno di altri 3 o 6 mesi, vantaggiosa per il creditore per via degli interessi applicati al prestito, in modo anche da permettere al creditore di avere più tempo.

Per quanto, infatti, le realtà creditrici possano mettere all’asta i beni per rientrare in possesso di quanto dato in prestito, solitamente è preferibile evitare di trovarsi in questa situazione.

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