Cosa rischia chi non risponde al censimento Istat?

Giorgia Bonamoneta

15 Ottobre 2022 - 18:07

Cosa succede se non si risponde al censimento Istat? Il rischio è di incappare in una sanzione economica salata. Ecco le cifre e come comportarsi.

Cosa rischia chi non risponde al censimento Istat?

Ha preso il via a ottobre la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. In totale sono coinvolti circa 1.300.000 famiglie in oltre 2.500 comuni. Il censimento, una rilevazione campionaria, avrà luogo dal 3 ottobre al 22 dicembre e chi non risponderà al censimento rischierà una sanzione.

Chi viene chiamato per compilare i moduli del censimento Istat deve, nel caso le risposte siano obbligatorie, compilare correttamente e per intero il questionario. Il rischio di non rispondere al censimento infatti è quello di incappare delle sanzioni salate al nucleo familiare. L’obbligo della risposta però è segnalato espressamente dalla delibera del Consiglio dei Ministri e solo con l’obbligo di risposta, in caso di non adempimento, si rischia di pagare una sanzione fino anche a 2.000€.

Si tratta nello specifico della mancata risposta prevista dall’articolo 7, comma 3 del decreto legge numero 322 del 1989. In caso di violazione dell’obbligo di risposta si riceve un verbale di violazione dell’obbligo dell’articolo 7 e in quel caso si può pagare la cifra in formato ridotto entro 60 giorni, contestare l’applicazione entro 30 giorni, altrimenti l’Istat trasmetterà un rapporto informativo all’autorità prefettizia.

Rispondere al censimento Istat è obbligatorio? Le sanzioni in caso di mancata risposta

Il censimento permanente iniziato a ottobre 2022, che si concluderà entro dicembre 2022, è un censimento obbligatorio. Questo vuol dire che rispondere è obbligatorio e a prevederlo è il Programma Statistico Nazionale. Infatti per legge i singoli componenti delle famiglie censite sono obbligati a compilare e trasmettere il questionario predisposto dall’Istat. In caso di mancata osservanza dell’obbligo è quindi prevista una sanzione.

Sul sito dell’Istat, alla sezione “sanzioni amministrative”, si possono leggere le risposte alle domande frequenti in merito al caso di mancata risposta. Infatti nel momento in cui riceve un verbale di violazione dell’obbligo dell’articolo 7 della legge 322 del 1989 vuol dire che si è colpevoli di “mancata risposta al censimento dell’Istat”. Secondo la legge la sanzione amministrativa prevede per le persone fisiche un minimo pari a 206€ fino a un massimo di 2.065€; mentre per le persone giuridiche il minimo della sanzione va da 516€ fino a un massimo di 5.164 €.

Cosa fare in caso di sanzione: pagamento e/o ricorso

Una volta raggiunti dal verbale della violazione dell’obbligo di risposta al censimento si possono percorrere due strade ovvero quello di procedere al pagamento, nella forma ridotta o nella forma intera a seconda del periodo entro il quale si paga o di procedere a un ricorso. Nel caso si decida per il pagamento entro 60 giorni è possibile pagare in forma ridotta l’importo indicato nel verbale, estinguendo la violazione. Il pagamento dell’importo può essere eseguito esclusivamente con il modello F23. Come descritto sul sito dell’Istat:

Ad oggi, il versamento dell’importo contestato può essere eseguito esclusivamente con modello F23, avendo cura di indicare, così come riportato nel provvedimento notificato, il codice tributo 949T (campo 11), il codice ente IST (campo 6) e il codice causale PA (campo 9), istituiti con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 357/E/2008 del 08.08.2008, consentendo, in tal modo, la corretta imputazione del pagamento in apposto capitolo di bilancio, come previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 322/89.

La seconda ipotesi è quella del ricorso al prefetto, che non richiede l’assistenza di un avvocato. Infatti è previsto uno scritto redatto in carta semplice contenente tutte le informazioni per richiede la revisione della posizione contestata. Se la violazione è infondata o se ci sono legittimi motivi per i quali non si è risposto al censimento, il ricorso può essere notificato al Giudice di pace entro 30 giorni dal verbale di violazione dell’obbligo di risposta al censimento Istat.

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