Realizzare un gazebo nell’area esterna di casa propria necessita l’autorizzazione del Comune? A volte si, vediamo quando e in quali casi invece si tratta di un intervento in edilizia libera.
Fino a qualche anno fa l’istallazione di gazebo su un giardino o terrazzo privato prevedeva autorizzazioni comunali in caso di strutture fisse oppure la richiesta della Scia per strutture removibili.
Ad oggi invece, per costruire o installare un gazebo in giardino non servono permessi specifici perché l’intervento rientra tra quelli cosiddetti in edilizia libera ovvero dei lavori che non prevedono la necessità di alcun titolo abilitativo e si possono realizzare senza autorizzazione.
Questo purché si tratti di piccoli manufatti che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile. Ci sono però casi in cui è necessario richiedere ed ottenere dei permessi amministrativi.
Se siamo dunque in procinto di effettuare piccoli lavori nel nostro giardino, arredarlo e pensiamo di installare un gazebo o una pergotenda ci sarà utile conoscere in quali casi possiamo farlo in totale libertà senza dover rispettare step burocratici e ottenere specifiche autorizzazioni.
Gazebo: quali caratteristiche deve avere
In molti casi l’installazione di un gazebo all’interno di un’area privata non necessita della richiesta di alcuna autorizzazione. Si tratta di tutti quei casi in cui per dimensioni, struttura e tipo di utilizzo, il gazebo non altera lo stato dei luoghi.
La norma a cui si fa riferimento è il d.P.R. n.380/2001, art. 6, comma 1, lett. e – quinquies che riguarda «Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici’» All’interno di questa sezione appaiono anche i gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente fissi al suolo che possono essere installati senza autorizzazione.
Diversamente, qualora non sussistano tali caratteristiche, sarà necessario presentare in Comune domanda di «Permesso di Costruire».
Per distinguere tra un caso e l’altro è fondamentale dunque tenere in considerazione più di un aspetto: non solo i requisiti della struttura che intendiamo montare o costruire, ma anche l’uso che siamo intenzionati a fare di questo nuovo elemento.
Gazebo: quando non necessita l’autorizzazione del Comune?
La normativa riguardo il gazebo in giardino privato parla di strutture di limitate dimensioni senza ulteriori precisazioni a riguardo e non stabilmente fisse al suolo. Pertanto installare un pergolato o un gazebo removibile nel proprio giardino salvo dimensioni importanti non prevede alcun tipo di permesso.
Secondo la giurisprudenza corrente, che in seguito nel nostro articolo approfondiremo, per gazebo si intende una struttura leggera, in legno, ferro battuto o alluminio, staccata da qualunque altro immobile, coperta nella parte superiore o ai lati da tendaggi che possono essere facilmente rimossi.
Il permesso di costruire non è richiesto quindi quando il gazebo è di dimensioni modeste, tali da non recare una visibile alterazione dell’edificio. In questo caso l’opera rientra nell’edilizia libera e non necessita di alcuna autorizzazione comunale.
Ed è ovvio inoltre che se il gazebo è utilizzato in modo temporaneo e non stagionale ovvero se è destinato ad un uso occasionale e per un periodo non prolungato per poi essere smontato come ad esempio per una festa, una cena o una manifestazione fieristica, la sua installazione non richiede alcun titolo abilitativo edilizio, in pratica anche qui non c’è bisogno di alcun permesso.
Gazebo: quando è richiesto il permesso di costruire?
I permessi per costruire un gazebo diventano necessari quando l’opera non è più provvisoria ma stabilmente fissata al suolo, realizzata con materiali come il legno e il cemento. Insomma se il gazebo è di grandi dimensioni e modifica pertanto il volume dell’immobile di cui dovrebbe essere invece una pertinenza sarà diretto a soddisfare esigenze non temporanee ma durature.
In questi casi si che è necessario chiedere il permesso di costruire al Comune dove si trova l’immobile all’interno del quale realizzare il gazebo.
Dal punto di vista normativo sarà importante, per capire se il tipo di gazebo che vogliamo costruire richiede o meno l’autorizzazione comunale, visionare il Glossario dell’Edilizia Libera, un elenco delle principali opere che possono essere realizzate senza presentare alcuna pratica.
Il documento, allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, prevede infatti che siano libere l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo.
Il glossario dispone inoltre che rientrano nell’edilizia libera le opere, (tra le quali vengono menzionati i gazebo), contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni.
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Gazebo in regime di edilizia libera
Secondo la normativa vigente, rientrano tra i lavori in edilizia libera, cioè senza bisogno di alcun permesso per la relativa costruzione e realizzazione, una serie di opere tra le quali anche la costruzione di gazebo, barbecue, pergolati e altri arredi da giardino. Qui il gazebo deve essere di dimensioni modeste, tali da non recare una visibile alterazione dell’edificio.
Tra le altre opere elencate nel glossario dell’edilizia libera troviamo:
- rifacimento di intonaci interni ed esterni;
- sostituzione di inferriate e di altri elementi antintrusione, di parapetti e ringhiere;
- rinnovamento di impianti elettrici, di distribuzione del gas, di illuminazione esterna;
- sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti;
- sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne e pavimentazione di aree pertinenziali comprese vasche di raccolta delle acque e locali tombati;
- rifacimento di impianti igienico-sanitari;
- rinnovamento di sistemi di protezione antincendio e di climatizzazione;
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici;
- rifacimento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali.
Installazione gazebo: cosa dice la giurisprudenza
Come anticipato, più di una sentenza ha precisato che un fondamentale elemento di discrimine è costituito dal fatto che il gazebo sia destinato o meno a un utilizzo permanente.
Il Consiglio di Stato con sentenza 3393/2021 ha liberalizzato in tempi recenti dehors, gazebo e pergotende che, in tempo di Covid-19 sono stati molto ultilizzati per ’verandare’ spazi all’aperto. La sentenza di Palazzo Spada ha assunto pertanto connotati molto importanti.
Nello specifico è stata rilevante perché con questo disposto, il Consiglio di Stato ha annullato l’ordinanza del Comune di Roma di demolizione di due pergotende (di un’abitazione privata), rilevando che nella specie non erano sono state tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, né era stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume.
Secondo i giudici, i gazebo, i pergolati, i dehors e le tettoie leggere tamponate lateralmente su almeno tre lati (chiamiamole pure pergotende) non sono dotati di autonomia funzionale, ma hanno «carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi».
Il Consiglio di Stato specifica che l’obiettivo di queste costruzioni è quello di «valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione».
Gazebo: quando si tratta di abuso?
Se invece il gazebo necessita di permessi perché non rientra nella fattispecie dell’edilizia libera, ed è realizzato in assenza di permesso di costruire o in difformità dell’autorizzazione comunale concessa, costituisce un abuso edilizio.
L’abuso edilizio viene rilevato d’ufficio a seguito di segnalazione da parte dei cittadini. Una volta avviata la segnalazione dell’abuso si da inizio ad un procedimento amministrativo nei confronti dei soggetti responsabili che possono essere;
- il titolare del permesso di costruire;
- il committente;
- il direttore dei lavori.
Nel caso di lavori ancora in corso sarà emessa l’ordinanza di sospensione dei lavori ed il successivo provvedimento finale: l’ordinanza di demolizione e la sanzione pecuniaria.
A questo punto, qualora l’intervento edilizio risulti con possibilità di sanatoria, l’interessato può presentare domanda e, se si attiene a quanto prescritto dal Comune al fine di rendere l’opera conforme agli strumenti urbanistici, è possibile non procedere alla demolizione del gazebo ed evitare il procedimento penale per il reato di abuso edilizio.
Ai fini del rilascio della sanatoria è necessario che il gazebo sia conforme al piano regolatore urbano vigente sia al momento in cui è stato realizzato sia al momento della presentazione della richiesta di sanatoria. Il termine per la definizione della sanatoria è di 60 giorni. Successivamente alla concessione della sanatoria, il Comune è tenuto a vigilare che il gazebo sia effettivamente modificato per renderlo conforme alla legge.
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Gazebo abusivo le sanzioni
In caso di illecito, le sanzioni amministrative sono determinate in base alla tipologia di abuso edilizio commesso che qui si possono così sintetizzare:
- la demolizione della costruzione irregolare e la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi;
- l’acquisizione al patrimonio comunale in caso di non avvenuta demolizione;
- il pagamento, in alternativa alla demolizione, di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata all’entità dell’abuso o all’incremento del valore venale del bene;
- nel caso in cui è possibile ottenere la sanatoria dell’intervento abusivo esso è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia.
Dal punto di vista penale invece, le sanzioni previste per l’abuso edilizio sono contenute nell’articolo 44 del Testo Unico sull’edilizia e si commisurano alla tipologia di reato commesso.
Nell’ipotesi del gazebo abusivo, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
- l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal Testo Unico dell’edilizia, in quanto applicabili, e di quelle previste dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
- l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 euro a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
- l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 euro a 51.645 euro nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
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