Dichiarazione dei redditi 2016: credito d’imposta per canoni di locazione non riscossi

Giuseppe Guarasci

31 Maggio 2016 - 08:00

Ecco tutti gli aspetti normativi e pratici per usufruire del credito d’imposta per canoni di locazione non riscossi in dichiarazione dei redditi 2016

Dichiarazione dei redditi 2016: credito d’imposta per canoni di locazione non riscossi

Durante questo periodo di crisi economica si verifica molto frequentemente, purtroppo, che molti proprietari di casa che concedono in locazione un immobile ad uso abitativo, non riescono a riscuotere i canoni di locazione.
Un’importante tutela a disposizione dei locatari è in questo caso la procedura di sfratto dell’inquilino moroso. Ma a livello fiscale quali tutele sono previste? Cosa va dichiarato e cosa no?
La normativa fiscale per tali situazioni, permette al locatore di usufruire di un vero e proprio credito d’imposta in dichiarazione dei redditi 2016, per i canoni di locazione non riscossi.

In questa guida esplicativa verranno affrontati pertanto tutti i riscontri normativi e fiscali relativi ai canoni di locazioni non riscossi, specificando quando questi vanno dichiarati e illustrando l’applicazione pratica del relativo credito d’imposta nelle dichiarazioni dei redditi 2016.

Dichiarazione dei redditi 2016: la disciplina fiscale dei canoni di locazione non riscossi

La disciplina fiscale trattata riguarda i canoni di locazione non riscossi, relativi ad immobili ad uso abitativo.
La regola generale stabilisce che i canoni di locazione devono essere sempre indicati e tassati in dichiarazione dei redditi anche se questi non risultano essere percepiti.

L’eccezione alla regola generale viene però prevista dall’art. 8, comma 5, della L. n. 413/1998 che recita cosi:

i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore”.

La norma in questione detta quindi dei precisi vincoli che si devono verificare in maniera contemporanea affinché si possa essere esentati dal dichiarare i canoni di locazione non percepiti:

  • l’immobile deve essere locato a uso abitativo;
  • il conduttore dell’immobile deve risultare moroso rispetto ai canoni locativi;
  • si deve essere concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto.

Ecco quindi lo specifico caso per essere esonerati dall’indicazione in dichiarazione dei redditi 2016 dei canoni di locazione non riscossi. E’ importante in questo caso sottolineare più volte che solo quando lo sfratto è esecutivo, il contribuente può non dichiarare il reddito derivante dalla locazione.
In ogni caso il contribuente, anche se esonerato dal dichiarare i canoni di locazioni non percepiti, dovrà comunque inserire in dichiarazione dei redditi 2016 la rendita catastale dell’immobile oggetto di locazione.

Il credito d’imposta per canoni di locazione non riscossi

Il sopracitato art. 8, comma 5, della L. n. 413/1998 continua cosi, relativamente all’ipotesi di credito d’imposta per i canoni di locazione non riscossi:

Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.

Il caso di rifermento trattato in questo caso dalla norma, è differente rispetto a quello trattato nel precedente paragrafo, questo infatti affronta l’ipotesi in cui il provvedimento di convalida di sfratto si conclude dopo il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, costringendo il contribuente a dichiarare i canoni non riscossi nonché a versare le relative imposte.
Per questo specifico caso però, la normativa fiscale interviene a tutela del contribuente, prevedendo un’apposito credito d’imposta di ammontare pari a quello delle imposte relative ai canoni di locazione non riscossi ma dichiarati.
In pratica, per determinare il credito d’imposta che spetta, sarà necessario calcolare le imposte pagate in eccedenza, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Più semplicemente si calcoleranno le imposte versate come se l’immobile non fosse stato locato per gli anni interessati, non considerando il canone di locazione ma solo la rendita catastale, generando quindi un’eccedenza di imposta.
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto.

Il credito d’imposta per canoni di locazione non riscossi: indicazione in dichiarazione dei redditi

I redditi da locazioni di immobili, vanno appositamente indicati nel quadro B - reddito da fabbricati, della dichiarazione dei redditi 2016 (sia nel caso di modello 730/2016 che nel caso di modello unico PF).
Nello specifico, oltre ad indicare rendita catastale, giorni e percentuale di possesso, va indicato l’importo annuo del canone di locazione.
Ricordiamo ancora che, in questo caso, solo quando lo sfratto è esecutivo, il contribuente può non dichiarare il reddito della locazione indicando solamente la rendita catastale.
Il credito d’imposta per canoni di locazioni non riscossi, calcolato secondo le modalità sopraindicate, va indicato rispettivamente nel rigo CR8 del Modello Unico PF 2016 o nel rigo G2 Modello 730/2016.
Questi righi, riservati ai proprietari che non hanno riscosso i canoni di locazione e per i quali nel periodo ante-sfratto hanno comunque corrisposto le imposte, accolgono appunto il credito d’imposta spettante per le imposte versate in precedenza.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in diminuzione di altri eventuali altri debiti scaturenti dalla dichiarazione dei redditi 2016.

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