Bonus ricerca e sviluppo: ecco quando spetta il credito d’imposta R&S per i software e per lo sviluppo tecnologico, sulla base dei chiarimenti del MISE e delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate fornite nel 2019.
Lo sviluppo di software è una delle attività ammesse al credito d’imposta ricerca e sviluppo, sebbene sia necessario verificare caso per caso quando spetta e quali le spese ammesse al bonus R&S.
A fornire alcuni utili chiarimenti sul bonus per lo sviluppo tecnologico è stata la circolare del MISE del 9 febbraio 2018, la quale necessita tuttavia di essere letta anche alla luce delle novità introdotte a partire dal 2019.
La Legge di Bilancio 2019 ha modificato la misura del credito d’imposta ricerca e sviluppo, differenziando il bonus R&S riconosciuto in base alla spesa sostenuta: sono due le aliquote da considerare, pari al 25% ed al 50%. A cambiare è anche l’importo massimo del beneficio riconosciuto alla singola impresa, che passa da 20 a 10 milioni di euro.
Al netto delle novità che si applicano per i nuovi investimenti, che approfondiremo in chiusura, è utile riprendere le indicazioni fornite dal MISE con la circolare del 9 febbraio 2018 in merito alle attività di sviluppo di software.
Rientrano tra le attività ammesse credito d’imposta ricerca e sviluppo quelle relative a ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale.
Al fine di agevolare questo tipo di attività, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% sulle spese incrementali ed entro il limite di 20 milioni di euro l’anno per ciascun beneficiario. Come sopra anticipato, sia l’aliquota che l’importo massimo dell’agevolazione concedibile è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2019.
Rientrano nel perimetro delle spese ammesse al bonus R&S i costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali.
A partire dal 2019, rientrano tra le spese agevolabili anche i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo. Come illustrato inoltre nella risposta all’interpello n. 182 del 6 giugno 2019, il bonus spetta anche per le spese sostenute nell’ambito dell’attività di sviluppo tecnologico imputabili all’amministratore unico.
In merito alle attività di sviluppo di software, il Ministero dello Sviluppo Economico richiama la definizione fornita dal Manuale di Frascati dell’OCSE, nel quale si stabilisce che:
“le innovazioni legate al software, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di R&S, nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale.”
Credito d’imposta R&S per lo sviluppo di software: i chiarimenti del MISE
Lo sviluppo di software è inteso come attività di sviluppo sperimentale ma, per poter beneficiare del credito d’imposta R&S, il MISE chiarisce che la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.
Ancora, chiarisce la circolare ministeriale, un progetto di sviluppo di software che abbia come oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come attività di ricerca e sviluppo se produce un aumento dello stock di conoscenza, ovvero un avanzamento scientifico e tecnologico.
L’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento, chiarisce il MISE.
Tra gli importanti chiarimenti viene inoltre fornita un’utile indicazione sull’individuazione della fase conclusiva della fase di ricerca e sviluppo poiché il riconoscimento del credito d’imposta non può riguardare le attività dell’impresa successive a quelle precompetitive.
A questo proposito, nel caso di attività di sviluppo di software, la conclusione di tali attività precompetitive può identificarsi in linea generale con quelle attinenti al cosiddetto beta testing.
Esempi di attività di sviluppo software ammesse al bonus R&S
La circolare del Ministero, pubblicata il 9 febbraio 2018, fornisce alcuni esempi, tratti dal Manuale OCSE, in merito a quali sono le attività di sviluppo software ammesse al credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Possono beneficiare dell’agevolazione le seguenti attività di sviluppo sperimentale di software:
- lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione; la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;
- gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete;
- la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;
- la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.
Quando non spetta il bonus R&S per lo sviluppo di software
Non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta del 50%:
- lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi;
- le attività di ordinaria manutenzione del computer o del software;
- lo sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
- l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;
- la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
- l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
- la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base;
- l’ordinaria attività di correzione di errori (“debug”) di sistemi e programmi esistenti.
Credito d’imposta R&S per prodotti nuovi o significativamente migliorati
Nella circolare del MISE vengono inoltre fornite alcune indicazioni generali su quali sono le attività per le quali è riconosciuto il credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Rientrano nel perimetro delle attività agevolabili quelle collegate alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati mentre, al contrario, sono escluse dal concetto di sviluppo sperimentale le attività che apportano modifiche non significative di prodotti o processi esistenti.
Questo perché, come noto, il credito d’imposta R&S non è rivolto a tutte le attività legate al processo innovativo di un’impresa, ma soltanto alle attività connesse a progetti con effettivi contenuti di ricerca e sviluppo, ovvero:
- con un apprezzabile o significativo elemento di novità per il mercato;
- la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie già disponibili.
Documenti necessari
Oltre ai documenti concernenti l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi, il MISE chiarisce che l’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta ricerca e sviluppo dovrà predisporre:
“un’apposita documentazione concernente l’ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo svolte, dalla quale risultino gli elementi di novità che il progetto intende perseguire, l’individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti, l’avanzamento di tali lavori nell’ambito dei periodi d’imposta agevolabili e, nel caso in cui si tratti di innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato in cui opera l’impresa, l’indicazione degli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti.”
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: le novità 2019
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo fino al 2020.
La percentuale del credito d’imposta riconosciuto passa dal 50% al 25% delle spese sostenute a partire dal 2019, per gli importi relativi ad investimenti che eccedono la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
La Legge di Bilancio 2019 ha lasciato inalterato l’importo del credito d’imposta riconosciuto per alcune categorie di spese. Restano agevolabili al 50%:
- le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
- le spese relative ai contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività R&S e ai contratti stipulati con start-up innovative e Pmi innovative per il diretto svolgimento delle attività R&S, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente.
Oggetto di modifiche anche l’importo massimo del bonus riconosciuto, che passa da 20 a 10 milioni di euro all’anno.
Nell’elenco delle spese agevolabili, a partire dal 1° gennaio 2019, rientrano anche i costi relativi ai dipendenti impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, così come i lavoratori autonomi.
Il calcolo del bonus viene inoltre effettuato anche sui materiali, sulle forniture e su prodotti necessari per lo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, anche qualora impiegati per prototipi o impianti pilota.
Si rimanda al sito del MISE per ulteriori chiarimenti.
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