Comunicare tempestivamente un danno subìto è il primo passo per vedersi riconoscere un indennizzo. Vediamo nel dettaglio a chi rivolgersi e come ottenerlo
Vacanze rovinate da un imprevisto? Può succedere, specialmente quando si viaggia in gruppi o tour organizzati. Più raramente capita a chi organizza un viaggio fai da te per i quali, comunque, è sempre consigliabile attivare un’assicurazione per tutta la durata della vacanza, così da tutelarsi a fronte di problemi alberghieri, di volo, di eventuali infortuni.
Le modalità
Nei casi di vacanza rovinata, è possibile vedersi riconoscere un “danno”. La tutela di chi acquista un servizio turistico è infatti prevista all’articolo 47 del Codice del Turismo e chi subisce un danno ha diritto quindi a un risarcimento.
Questo succede se il turista non ha potuto godere pienamente del viaggio organizzato come “occasione di piacere, svago o riposo”, che sono concetti alla base del periodo trascorso in ferie.
In particolare, spiegano gli esperti, si può chiedere un rimborso “quando c’è un motivo di inadempimento o l’inesatta esecuzione della prestazione, da parte di chi ha venduto il pacchetto viaggio”. A seconda delle situazioni che si sono venute a creare, il cliente ha diritto al rimborso dei costi sostenuti, ma anche al risarcimento per il tempo perso e “per l’irripetibilità dell’occasione mancata, nonché per la delusione e lo stress subiti”.
Ma a chi si deve contestare l’eventuale disagio? Non alle strutture alberghiere o alla compagnia di trasporti, ma direttamente all’agenzia di viaggi o al tour operator da cui si è acquistato il pacchetto. Saranno poi gli stessi soggetti a rivalersi su chi ha impedito al turista/cliente di godersi il soggiorno.
La richiesta
Il turista che si ritiene vittima di un danno dovrà tempestivamente comunicare all’agenzia o al tour operator il disservizio, le cause e gli effetti informandoli con una email in versione Pec oppure un fax o ancora sempre per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (è bene sempre scrivere più che affidarsi a eventuali call center). In assenza di risposta è bene inviare un reclamo formale entro e non oltre 10 giorni dalla data del rientro dalle vacanze.
La tempestività delle segnalazioni è importante, anche se una recente sentenza della Cassazione ha ampliato il periodo per la richiesta di risarcimento fino a un anno, prima che la richiesta cada in prescrizione, che arrivano a essere tre se ci sono stati danni alle persone che hanno effettuato il viaggio.
Il Codice del Turismo recita che “non è necessario allegare al reclamo filmati o fotografie che provino i disservizi riscontrati”, però è bene, come forma di tutela, conservare il maggior numero di prove dei problemi riscontrati (scontrini e ricevute per eventuali spese sostenute, per esempio).
E tra i documenti da conservare ci sono ovviamente il contratto di vendita stipulato al momento dell’acquisto del pacchetto turistico nonché eventuali dépliant illustrati. Questo perché tra le cause principali delle contestazioni c’è una riscontrata effettiva difformità della proposta del pacchetto rispetto a quanto illustrato.
Per fare altri esempi, se nel dépliant si fa riferimento a una piscina che poi, una volta sul posto, non risulta esserci, il viaggiatore potrà presentare una protesta formale. E così in ogni caso in cui si può parlare di “proposta ingannevole”, come un trattamento all inclusive che poi nella realtà non comprende nel prezzo bevande o escursioni oppure ancora “camera lato mare”, quando quella che si immagina come una stanza che si affaccia sul mare si trova magari a centinaia di metri dal litorale.
È bene allora ricordare a questo proposito che c’è una Direttiva Europea (la 2015/2302), entrata in vigore il 1° luglio 2018, che ha previsto l’obbligo per l’organizzatore e il venditore di un pacchetto “di fornire prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard contenente una serie di informazioni sulle caratteristiche principali dei servizi turistici offerti”.
La mediazione
Fatto il primo passo, ovvero la segnalazione del disagio subito, il turista che si sente penalizzato può procedere alla presentazione di una richiesta di danni, tentando in questo modo una mediazione con la controparte per arrivare a una soluzione della controversia.
Ovviamente, se lo ritiene, può anche evitare la mediazione e a quel punto allora non resta che rivolgersi direttamente a un giudice di pace. Attenzione però: se in sede di quantificazione del danno ci si accorge che la richiesta supera i 5.000 euro sarà necessario rivolgersi al Tribunale di competenza territoriale, ovvero quello dove il danneggiato ha la residenza.
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