Decreto Carceri approvato in Senato, cosa prevede in 8 punti

Ilena D’Errico

3 Agosto 2024 - 23:01

Il Senato ha approvato il Decreto Carceri, che passa anche ora all’esame della Camera. Ecco cosa prevede in 8 punti.

Decreto Carceri approvato in Senato, cosa prevede in 8 punti

Il Senato ha approvato con 104 voti favorevoli, 73 contrari e 1 astensione, ha rinnovato la fiducia al governo e approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 92/2024, il cosiddetto Decreto Carceri.

Quest’ultimo, come si evince dal nome ufficiale, intende introdurre alcune modifiche riguardanti:

  • la materia penitenziaria;
  • la giustizia civile;
  • la giustizia penale;
  • il personale del ministero della Giustizia.

Il provvedimento non è ancora confermato, deve prima superare l’esame della Camera. Fino a quel momento potrebbero esserci ancora delle modifiche, ma non ci si aspetta un cambiamento radicale del decreto legge. Ecco cosa prevede (al momento) in 8 punti.

1) Assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria

Il decreto legge autorizza l’assunzione di personale nel Corpo della Polizia Penitenziaria per incrementare l’organico con un massimo di 1.000 unità. Questo provvedimento è finalizzato all’incremento della sicurezza e della gestibilità degli istituti penitenziari, ma anche a ottimizzare le attività di esecuzione penale esterna. Si autorizza anche l’assunzione, sempre in via straordinaria, di 500 unità nel 2025 e 500 unità nel 2026, per garantire alla polizia un numero più idoneo di agenti penitenziari.

Al contempo, il decreto carceri autorizza lo scorrimento delle graduatorie per i concorsi rivolti agli allievi commissari e agli allievi vice-ispettori, che hanno ottenuto l’approvazione delle graduatorie rispettivamente il 5 luglio e del 20 dicembre 2023. Viene inoltre prevista una riduzione della durata del corso propedeutico per la nomina di agente di Polizia penitenziaria, per favorire il rapido inserimento in servizio.

2) Assunzione di dirigenti penitenziari

Di pari passo con l’aumento del personale di polizia, si prevede anche un incremento dei dirigenti penitenziari, con l’assunzione di 20 unità. Oltre agli obiettivi già previsti, l’incremento dei dirigenti risulta indispensabile per permettere all’amministrazione di far fronte ai doveri di innovazione ed efficientamento coerenti con il Pnrr.

3) Liberazione anticipata

In tema di liberazione anticipata, il decreto carceri non prevede un aumento dei giorni scalati dalla pena del detenuto, come viene erroneamente pensato. Questo tipo di intervento si trova invece nella proposta di legge C. 552 di iniziativa parlamentare, che contiene modifiche all’ordinamento penitenziario.

Il decreto carceri, invece, dispone che sia il direttore dell’istituto penitenziario a trasmettere gli elementi di valutazione. Ricordiamo che la concessione della liberazione anticipata è subordinata alla buona condotta e alla partecipazione all’opera di rieducazione del detenuto. Oltre a questo, c’è un’importante novità. Anziché essere concessa la liberazione anticipata, quest’ultima sarà da subito indicata a fianco al fine pena ordinario e potrà in caso essere revocata.

4) Corrispondenza telefonica dei detenuti

Attualmente i colloqui telefonici dei detenuti sono concessi una volta alla settimana. Eventualmente, la corrispondenza telefonica può essere autorizzata in occasione del rientro in istituto penitenziario dopo un permesso o una licenza. Oltre questi limiti i colloqui telefonici possono essere autorizzati soltanto in caso di motivi particolarmente urgenti, principalmente in caso di trasferimento del detenuto a altro istituto penitenziario o in caso di prole di età inferiore a 10 anni.

Ovviamente, sono esclusi dalla disciplina ordinaria alcune situazioni, con regimi di detenzione più severi e restrizioni particolari. Al di fuori di questi casi eccezionali riservati per lo più alle situazioni di pericolosità sociale e alcuni crimini, il decreto carceri intende incrementare il numero di colloqui telefonici settimanali e mensili, equiparandoli ai colloqui personali (6 al mese, che scendono a 4 in caso di alcuni delitti). Di pari passo, anche i colloqui telefonici possono essere incrementati, all’accertamento di determinati requisiti, per l’equilibrio del benessere familiare e in particolare dei figli minori.

5) Strutture per l’accoglienza e il reinserimento

Il decreto carceri introduce anche delle strutture specifiche presso il ministero della Giustizia per l’accoglienza e il reinserimento sociale e lavorativo. Le strutture avranno lo scopo di favorire la riqualificazione professionale e l’assistenza, al fine di permettere il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti ex detenuti, compresi coloro affetti da dipendenze o disagi psichici che non richiedono riabilitazione.

6) Reato di indebita destinazione

Viene introdotto anche un nuovo reato, quello di indebita destinazione di denaro o cose mobili. La fattispecie si riferisce al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che riceve denaro o beni altrui e li destina a scopi diversi da quelli previsti dalla legge procurando un danno o un vantaggio (a sé o ad altri) intenzionalmente. Questo reato sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

7) Procedimento esecutivo di titoli e conti esteri

Il decreto carceri vieta il sequestro e il pignoramento di denaro, titoli e valori costituenti riserve valutarie di Stati esteri. L’articolo si riferisce a alle riserve detenute o gestite dalle banche centrali e dalle autorità monetarie estere che vengono depositati presso la Banca d’Italia. Quest’ultima, inoltre, è dispensata dall’obbligo di accantonamento.

8) Tribunale per le persone, le famiglie e i minorenni

Non meno importante il riflesso sulla riforma Cartabia penale, anche se non si tratta di una novità. Si coglie l’occasione del decreto carceri per posticipare l’istituzione del tribunale per le persone, per le famiglie e per i minorenni introdotto dalla riforma, che viene rimandato di 1 anno.

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