Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali: analisi delle novità introdotte dal Decreto Cura Italia. Vediamo cosa cambia con il DL n. 18 del 17 marzo 2020 per chi effettua donazioni ad enti impegnati nell’emergenza coronavirus.
Tra le disposizioni contenute nel Decreto Legge Cura Italia, troviamo anche una disciplina relativa alle deduzioni e detrazioni delle erogazioni liberali fatte a sostegno dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Nello specifico la normativa è riferita a tutte le erogazioni liberali elargite in favore di enti non commerciali, Stato, regioni, enti locali territoriali, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
L’obbiettivo del legislatore è stato quello di ampliare la deducibilità e detraibilità di tali erogazioni liberali, con l’intento di premiare e incentivare anche tutte quelle elargizioni economiche e naturali rivolte al sostentamento del Servizio Sanitario Nazionale, dei medici e degli infermieri.
Nell’analisi seguente, verranno evidenziati i cambiamenti introdotti sulle erogazioni liberali dal D.L. Cura Italia a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Definizione e differenze tra detrazioni e deduzioni
Prima di approfondire le novità introdotte dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 in merito alle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, andiamo a ripassare la differenza tra deduzione e detrazione:
- gli oneri detraibili vanno direttamente ad incidere sull’imposta da versare, diminuendola in base alla percentuale di detrazione spettante dal contribuente;
- gli oneri deducibili vanno a ridurre la base imponibile sulla quale viene poi calcolata l’imposta.
Normativa sulle erogazioni liberali precedente al D.L. Cura Italia
La normativa sulla detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali era stata non poco tempo fa oggetto di modifica, avvenuta con il D.Lgs n.117/2017, che con l’articolo 83 disciplinava le erogazione effettuate da persone fisiche, soggette quindi all’Irpef.
Per questi ultimi, la detrazione era pari al 30% delle erogazioni in denaro o in natura effettuate nei confronti del terzo settore, per un importo massimo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.
L’importo della detrazione è elevato al 35% per le erogazioni liberali nei confronti di organizzazioni di volontariato.
In alternativa, le erogazioni liberali a favore di organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato, e delle associazioni di promozione sociale, sono deducibili dal reddito netto erogato nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dalle persone fisiche.
Naturalmente, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare la deducibilità con la detraibilità delle stesse, ma l’una è alternava all’altra.
Mentre, in merito alle erogazione liberali effettuate dalle persone giuridiche (società di capitali e società di persone), erano deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Deduzione e detrazioni per erogazioni liberali: cosa cambia con il DL Cura Italia
Con il nuovo D.L. 18/2020 vi è stato un ampliamento solo in parte di dette soglie di deducibilità e detraibilità delle donazioni, infatti:
- per le persone fisiche vi è una conferma delle soglie di detraibilità descritte sopra (detrazione pari al 30% delle erogazioni in denaro o in natura effettuate nei confronti del terzo settore per un importo massimo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro);
- per le persone giuridiche, invece, vi è un ampliamento della soglia di deducibilità, considerandola per intero e non più solo per il 10% .
Quindi, per concludere, possiamo affermare che per le persone giuridiche, le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d’impresa per intero e i beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura) non si considerano come ricavi dell’impresa stessa.
Per la valorizzazioni delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019.
Infine ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il relativo versamento.
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