Denuncia contro ignoti per furto d’identità social: ecco perché è assolutamente necessario farla

Nadia Pascale

09/11/2022

La Corte di Cassazione ha ribadito che in caso di reati commessi con l’uso dei social, il titolare del profilo non può invocare il furto di identità social, se non ha denunciato il fatto.

Denuncia contro ignoti per furto d’identità social: ecco perché è assolutamente necessario farla

I social network sono uno strumento molto utilizzato e spesso le persone hanno scarsa percezione delle gravi conseguenze che possono derivare da un uso sconsiderato di questo strumento. Il legislatore per alcune fattispecie di reato connesse all’uso dei social ha provveduto a dettare norme specifiche, come quelle applicabili al revenge porn, per altre ha adattato norme esistenti, ma di fatto in caso di reati commessi tramite l’uso dei social, vi è sempre la possibilità di condanna penale.

Tra i vari adattamenti vi è stato il considerare i social network, e in particolare Facebook, a un luogo pubblico o aperto al pubblico. Questo implica che eventuali offese dirette ad altre persone e visibili alla generalità degli utenti oppure agli “amici”, in base alle impostazioni della privacy, sono parificate alla diffamazione tramite mezzo stampa con tutte le conseguenze che ne derivano, ma cosa succede nel caso in cui il reato sia commesso in seguito di furto dell’identità social?

Furto d’identità social: perché deve sempre essere denunciato?

Un problema che sovente si trovano a dover affrontare gli utenti dei social network è il furto di identità, questo reato è molto frequente su Instagram e non sono mancati casi in cui è stato richiesto il “riscatto” per riottenere il proprio profilo, sebbene meno frequente avviene anche in altri social, come appunto Facebook. Il furto di identità social è una vera fattispecie di reato, ad esempio, l’articolo 494 del codice penale punisce chiunque finge di essere qualcun altro per compiere atti illeciti. Nell’articolo 9 della “Dichiarazione dei diritti in internet", approvata il 28 luglio 2015, viene definito il diritto all’identità e si riconosce la valenza dell’identità digitale, stabilisce infatti che:

  • ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.
  • la definizione dell’identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 978/1996 ha definito l’identità come il complesso delle risultanze anagrafiche, che servono a identificare il soggetto nei suoi rapporti con i poteri pubblici e a distinguerlo dagli altri consociati.
I social rappresentano quindi una sorta di estensione della persona stessa, riconosciuta in ambito giuridico e il titolare del profilo è responsabile di ciò che viene fatto attraverso il social.

Proprio l’esistenza di tale tutela e il fatto che attraverso il furto di identità possono essere commessi reati di particolare rilevanza, porta la conseguente necessità, in caso di furto, di denuncia del fatto. Esattamente come quando ci viene rubata l’auto e sporgiamo denuncia anche al fine di evitare che l’auto sia usata per commettere ulteriori illeciti poi ascrivibili al proprietario dell’auto.

Purtroppo molti sottovalutano gli effetti del furto di identità social che può essere considerato un vero reato, si limitano ad avvertire gli amici, spesso non fanno neanche questo, del fatto che il profilo sia stato rubato/ “hackerato”, creano un nuovo profilo e lo implementano nel tempo. Questo comportamento è del tutto sbagliato e la Cassazione con la sentenza 40309 del 2022 ci spiega perché.

Dobbiamo inoltre ricordare che la vicenda in esame potrebbe presentarsi anche in un altro caso, cioè se l’utente, ipotizziamo Mario Rossi, compra un nuovo smartphone, ma nel frattempo ha dimenticato le chiavi di accesso al profilo originario e per ovviare al problema, senza cancellare il vecchio profilo (che potrebbe comunque essere utilizzato da malintenzionati) crea un nuovo profilo. Il vecchio profilo infatti pur inattivo potrebbe essere rubato da qualcuno per commettere reati.

Furto di identità social non denunciato, il titolare condannato per diffamazione

Nel caso trattato dalla Cassazione, un comandante dei vigili urbani attraverso i social riceve offese pesanti, propone quindi querela nei confronti del titolare del profilo social, nel caso in esame Facebook. In primo grado e in secondo grado il titolare del profilo Facebook da cui le offese erano partite viene condannato per violazione dell’articolo 595, comma 3, del codice penale, propone quindi ricorso in Cassazione. L’articolo in questione considera come aggravante la diffamazione effettuata «col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico».

Il ricorrente “sostiene che la motivazione sarebbe viziata nella parte in cui attribuisce all’imputato il messaggio dal contenuto offensivo, pubblicato sul suo profilo Facebook. Secondo il ricorrente, non sarebbe stata raggiunta la prova certa che il messaggio fosse stato effettivamente scritto dall’imputato”.

In altri termini, l’imputato, condannato in primo e in secondo grado, afferma che in realtà le frasi offensive contro il comandante dei vigili urbani non erano state scritte da lui, ma che qualcuno avrebbe in realtà rubato il profilo Facebook e attraverso lo stesso avrebbe offeso la parte lesa. Assume, inoltre, che nei primi gradi di giudizio non sono state condotte idonee indagini al fine di verificare chi avesse realmente utilizzato il profilo social. Il ricorrente, in particolare, lamenta il mancato accertamento sull’indirizzo IP della provenienza di tali messaggi. Naturalmente appare evidente che in questo modo sarebbe sempre facile in seguito a commissione di reato, dire “non avevo il controllo del social”.

La Corte di Cassazione nella sentenza 40309/2022 rileva che il motivo di ricorso è infondato in quanto il ricorrente aveva omesso ogni forma di denuncia di furto dell’identità social. La Corte richiama ulteriori pronunce in cui appare consolidato l’orientamento di ritenere la mancata denuncia del furto di identità social come indizio rilevante per addivenire a una condanna.

Sentenza 40309/2022
Sentenza 40309/2022

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