Per chi ha sostenuto spese per l’istallazione dell’impianto fotovoltaico è prevista una detrazione al 50%, anche se non è installato sul tetto di casa.
Spetta una detrazione al 50% anche per la spesa sostenuta per l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Vediamo qualche regola e le istruzioni per ottenere il beneficio fiscale.
Per le ristrutturazione edilizie realizzate tra il 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 è prevista una detrazione al 50% su una spesa massima di 96.000 euro. Si tratta della detrazione riconosciuta dal bonus ristrutturazioni in cui rientrano anche le eventuali istallazioni di impianti fotovoltaici realizzare su edifici già esistenti. Il beneficio, infatti, è volto alla modernizzazione del parco immobiliare esistente e non si applica, invece, sulle case di nuova costruzione.
Detrazione al 50%, quando spetta?
La detrazione al 50% è sull’IRPEF si recupera in 10 quote annuali di pari importo che faranno, quindi, abbassare la tassazione dovuta in sede di dichiarazione dei redditi.
Le spese che si possono portare in detrazione sono quelle sostenute, per interventi di ristrutturazione, fino al 31 dicembre 2024, e vi rientrano anche quelle sostenute per la installare l’impianto fotovoltaico. Una scelta, che soprattutto in questo periodo, può rivelarsi molto conveniente visto anche l’aumento dei prezzi dei riscaldamenti con il caro bollette.
Poter realizzare un impianto del genere con un abbattimento della spesa del 50% non è certo poca cosa, anche se la detrazione, poi, si recupera in 10 anni e l’investimento iniziale non si recupera subito (anche se poi si comincia ad ammortizzare in tempi brevi con il risparmio in bolletta)
Non è importante dove è situato l’impianto
L’Agenzia delle Entrate, proprio sulla detrazione al 50% sull’installazione dell’impianto fotovoltaico fornisce una preziosa precisazione. Non è importante dove sia stato installato l’impianto ma solo che serva, poi, l’immobile residenziale.
Il chiarimento viene in risposta a un quesito sottoposto all’AdE nell’ambito dell’appuntamento annuale con Telefisco i cui veniva chiesto se era possibile fruire della detrazione al 50% anche installando l’impianto su un capannone agricolo di proprietà di un altro familiare adiacente l’abitazione da servire.
La circolare 28/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate, in ogni caso, aveva già precisato che la fruizione della detrazione è subordinata al fatto che l’impianto sia installato per rispondere ai bisogni energetici dell’abitazione di residenza.
E’ determinante, quindi, che l’impianto fotovoltaico sia posto al servizio dell’abitazione e non è determinante dove sia stato installato. La normativa in merito non pone limitazioni di sorta sul luogo dove installare l’impianto, ha chiarito l’Agenzia dell’Entrate nel rispondere al quesito.
Di fatto, quindi, per poter fruire della detrazione al 50%:
- non rileva dove l’impianto fotovoltaico è installato e può essere posto anche su un edificio adiacente l’abitazione che andrà a servire;
- resta vincolante il patto che l’impianto stesso sia messo a servizio dell’unità immobiliare di residenza di chi richiede la detrazione al 50%.
Come si indica la spesa nel 730/2024 per fruire della detrazione?
La spesa rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia è va indicata:
- nel 730/2024: Quadro E al rigo E41;
- modello Redditi: Rigo RP41.
Nella compilazione del modello 730 vanno compilati solo i seguenti campi:
- Colonna 1 l’anno (si indica l’anno in cui sono state sostenute le spese);
- Colonna 8 numero rata (indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2023. Per le spese sostenute nel 2023 va indicato il numero ‘1’);
- Colonna 9 importo della spesa (: indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1);
- Colonna 10 n. d’ordine dell’immobile (per le spese sostenute nel 2022 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori. Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B. Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d’ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA