Ecco le novità in materia di detrazione IVA su fatture acquisti nella circolare numero 1/E del 17 gennaio 2018.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla spinosa questione della detrazione IVA sugli acquisti in seguito alle novità introdotte dal DL 50/2017.
Con la circolare numero 1/E del 17 gennaio 2018, infatti, l’amministrazione finanziaria chiarisce quale debba essere il comportamento che i contribuenti devono rispettare per poter portare in detrazione l’IVA sulle fatture acquisti nei termini corretti. La circolare è in linea con l’interpretazione della giurisprudenza europea in materia; tuttavia molti operatori professionali sono rimasti sorpresi rispetto a come poteva essere interpretato letteralmente il combinato disposto dei nuovi articoli 19 e 25 del d.p.r. 633/1972.
Due sono i requisiti fondamentali da rispettare per poter esercitare il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti: esigibilità dell’imposta e ricezione della fattura.
Detrazione IVA fatture acquisti dal 2018, ecco i nuovi termini di registrazione previsti dal DL 50/2017 così come esplicitato dalla circolare Agenzia delle Entrate numero 1/E del 17 gennaio 2018:
- per esercitare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l’Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019;
- l’Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.
Di conseguenza, quanto tempo ha il contribuente per poter esercitare il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti?
Per effetto dei nuovi articoli 19 e 25 del d.p.r. 633/1972, così come modificati dal DL 50/2017 e “interpretati” (?) dall’Agenzia delle Entrate la detrazione IVA sugli acquisti deve essere esercitata nel periodo d’imposta in cui si verificano i due presupposti dell’esigibilità e della ricezione della fattura, e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti.
Detrazione IVA fatture acquisti, circolare Agenzia delle Entrate 1/E del 17 gennaio 2018:
Split payment e detrazione IVA acquisti
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 1/E del 17 gennaio 2018 interviene anche sul comportamento che deve essere tenuto dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment, che decidono di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata.
In seguito alla riforma operata con il DL 50/2017 tale scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura.
Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione IVA potrà essere esercitato dalla Pubblica Amministrazione che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile ovvero:
- al momento della ricezione della fattura:
- o al momento della registrazione della fattura medesima.
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