I lavoratori possono ottenere le detrazioni fiscali per le polizze vita a copertura del rischio vita e invalidità? A chiarire i limiti dei benefici fiscali è l’Agenzia delle Entrate.
La detrazione delle polizze vita può essere sempre fatta valere? Quali sono i suoi limiti e quali errori evitare per non perdere benefici fiscali?
Cosa succede quando tra i benefit aziendali ci sono le polizze vita? Qual è il loro trattamento fiscale? Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in una risposta a Interpello.
Detrazione polizze vita, le norme da applicare
Nell’affrontare il tema del trattamento fiscale delle polizze vita pagate dal datore di lavoro in favore dei dipendenti devono essere valutate diverse norme. La risposta a Interpello n° 218 del 6 novembre 2024 tiene in considerazione diverse norme coordinandone gli effetti attraverso una lettura logica delle disposizioni combinate.
L’articolo 15, comma 1, lettera F, prevede la detraibilità al 19% dei premi di assicurazione versati a copertura del rischio vita e/o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante.
L’articolo 51 del Tuir si occupa, invece, dei benefit aziendali e prevede che essi non concorrano alla formazione del reddito del beneficiario in determinati limiti. L’articolo 51 rappresenta eccezioni rispetto al principio della onnicomprensività dei redditi.
I limiti in passato erano di 258,23 euro, ma l’art.40 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (decreto Lavoro) per il solo 2023 ha innalzato tale limite a 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Per il 2024 la Legge 213 del 2023 ha previsto che i benefit aziendali non concorrono alla formazione del reddito nel limite di euro 1.000 per la generalità dei lavoratori e 2.000 per i lavoratori con figli.
Ulteriori benefici sono previsti nella legge di Bilancio per il 2025 in corso di approvazione.
Polizze vita previste dai benefit aziendali sono detraibili?
Dove sorge il problema giuridico? Le previsioni normative nell’innalzare la soglia di non concorrenza dei benefit aziendali non ha escluso per gli stessi la detraibilità. Da qui sorge il dubbio dell’istante.
L’Istante è un’azienda che riconosce ai dipendenti come benefit aziendale polizze vite. Allo stesso tempo funge per i lavoratori dipendenti da sostituto di imposta e si chiede se in tale veste “deve applicare la detrazione del 19% dei premi si assicurazione sul rischio morte e invalidità versati per i propri dipendenti anche se gli stessi non concorrono alla formazione del reddito”.
L’Istante ritiene che
ciascun dipendente del datore di lavoro dovrebbe poter portare in detrazione, nella misura del 19%, la quota dei premi versata dal datore di lavoro in suo favore; al contempo, secondo quando previsto dall’art. 51, comma 3, del Tuir, i premi versati, nei limiti stabiliti dalla legge e che sono stati innalzati proprio in relazione agli anni 2023 e 2024 non dovrebbero concorrere a formare il reddito imponibile”.
Il beneficio fiscale per il lavoratore sarebbe importante.
L’Agenzia delle Entrate è di contrario avviso e sottolinea che nella Risoluzione n. 391/E del 2007 è stato chiarito che i lavoratori hanno diritto a fruire della detrazione d’imposta ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f del Tuir, relativamente agli importi che hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir. Ne consegue che gli importi che non confluiscono nel reddito, non possono essere tassati, ma allo stesso tempo non possono essere portati in detrazione.
Naturalmente per il lavoratore questa soluzione è economicamente più vantaggiosa rispetto a tassare gli importi e portare poi in detrazione in misura del 19%, infatti, l’aliquota minima Irpef è del 23% e, quindi, superiore rispetto allo sconto fiscale che si otterrebbe.
Se a ciò aggiungiamo che se i benefit aziendali in oggetto concorressero a determinare il reddito complessivo potrebbe esservi anche il superamento di uno scaglione Irpef e di conseguenza l’applicazione di un’aliquota elevata, diventa sicuramente più conveniente non tassare gli importi e “rinunciare” alle detrazioni fiscali.
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