Detrazioni spese universitarie, cosa si può scaricare dalla dichiarazione dei redditi?

Rosaria Imparato

29 Ottobre 2019 - 15:50

Quali sono le spese universitarie che si possono scaricare dalla dichiarazione dei redditi? Con la risposta numero 434 del 28 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono detrabili anche i costi per la tassa di ricognizione.

Detrazioni spese universitarie, cosa si può scaricare dalla dichiarazione dei redditi?

Detrazioni spese universitarie, è possibile scaricare dalla propria dichiarazione dei redditi anche gli importi per la ricognizione degli studenti fuori corso.

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulle spese universitarie detraibili con la risposta all’interpello numero 434 del 28 ottobre 2019.

Ad aggiungersi alle detrazioni IRPEF del 19% anche gli importi pagati dagli studenti fuori corso e riferiti a più anni accademici.

Dunque, gli studenti che dopo un periodo di interruzione degli studi intendono riprendere la propria carriera universitaria, possono portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi anche le spese sostenute per il procedimento di ricognizione.

Partendo da questo importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, vediamo quali sono le spese universitarie detraibili dalla propria dichiarazione dei redditi.

Detrazioni spese universitarie anche per gli studenti fuori corso

Con la risposta all’interpello numero 434 del 28 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce un prezioso chiarimento riguardo le spese universitarie detraibili.

La novità riguarda in particolare gli studenti fuori corso (non decaduti o rinunciatari) che in seguito all’interruzione degli studi hanno deciso di riprendere la carriera universitaria.

In questo caso, infatti, lo studente dovrà pagare la cosiddetta tassa di ricognizione, cioè una quota forfettaria che viene richiesta in sostituzione dell’intero importo delle tasse d’iscrizione degli anni passati.

Con la risposta all’interpello numero 434, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la tassa di ricognizione fa parte delle spese universitarie detraibili.

Facendo riferimento all’articolo 15 lettera e) del TUIR, l’Amministrazione Finanziaria spiega che per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali spetta una detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari al 19% delle spese.

Per quanto riguarda le università private, la detrazione non può essere superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione.

Risposta AdE n. 434 del 28/10/2019
Detrazione per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria - «Ricognizione»

Detrazioni spese universitarie, cosa si può scaricare dalla dichiarazione dei redditi?

Oltre alle spese sostenute per la tassa di ricognizione nel caso degli studenti fuori corso, sono varie le spese universitarie detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

È la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 13 del 2019 a fare ordine tra le detrazioni IRPEF del 19% che riguardano le spese universitarie.

Con la suddetta circolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione del 19% spetta per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

Quindi la detrazione fiscale spetta per le spese sostenute per la frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione. Nel caso della frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR;
  • corsi di perfezionamento;
  • master universitari;
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
  • nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Spese universitarie, quali sono detraibili?

La detrazione IRPEF del 19% spetta, in particolare, per le spese sostenute per:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (è valida anche per gli studenti fuori corso);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, se previsti dalla facoltà, poiché la prova di preselezione è propedeutica per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti;

La detrazione IRPEF del 19% si applica, inoltre, alle le spese sostenute nel 2018, anche se riferite a più anni.

Per quanto riguarda le prove di ammissione, ci sono alcuni limiti. La detrazione è prevista solo in caso di ammissione al corso di laurea se il test di ammissione è stato sostenuto in università non statali:

  • situate in diverse aree geografiche;
  • più test in varie aree tematiche.

Nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.

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