Dichiarazione Iva 2018: bozza e istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Tra le novità trovano spazio le nuove regole sulla compilazione a seguito dell’introduzione delle liquidazioni Iva trimestrali. Ecco regole e scadenze.
Dichiarazione Iva 2018: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del modello relativo al periodo d’imposta 2017 e le istruzioni per la compilazione.
Con la pubblicazione della bozza di dichiarazione Iva 2018 è stato modificato il quadro VH del modello, che a seguito dell’introduzione delle comunicazioni Iva trimestrali dal 2017 dovrà esser compilato in via opzionale e in specifiche situazioni.
Viene inoltre confermato che la scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva dal 2018 sarà fissata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, e non più entro il 28 febbraio così come previsto per il 2017.
Di seguito il modello di dichiarazione Iva 2018 pubblicato in bozza, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e alcune delle novità introdotte.
Bozza dichiarazione Iva 2018
Ecco la bozza di dichiarazione Iva 2018 relativa al periodo d’imposta 2017:
La scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva viene fissata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018.
Istruzioni dichiarazione Iva 2018
Le istruzioni per la compilazione e l’invio della dichiarazione Iva 2018 sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate:
Vediamo di seguito quali sono le principali novità e quali, invece, le modifiche normative per le quali si attendono ancora indicazioni specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Novità quadro VH dichiarazione Iva 2018
La bozza di dichiarazione Iva 2018 era particolarmente attesa da contribuenti e intermediari, poiché in essa trovano applicazione alcune delle importanti novità in merito agli adempimenti Iva introdotte a partire dal periodo d’imposta 2017.
Tra queste è di particolare rilevanza la nuova predisposizione del quadro VH del modello di dichiarazione Iva 2018: la compilazione diventa obbligatoria soltanto in caso di invio, integrazione o correzione dei dati omessi, incompleti o errati relativi alla comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, le Lipe trimestrali.
In virtù della novità illustrata nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, il quadro VH della dichiarazione Iva 2018 viene identificato con il nome “Variazione delle comunicazioni periodiche”.
Cosa cambia
Le novità nel modello di dichiarazione Iva 2018 sono molte e rilevanti, a partire dalla modifica del Quadro VE a seguito dell’estensione dello split payment a partire dal 1° luglio 2017.
Come riportato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sono stati inoltre introdotti:
- righi VH4, VH8, VH12 e VH16 per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali (conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati);
- introduzione a margine di ciascun rigo, della colonna 3 “Subfornitori” soppressione del rigo VH14 e del modello precedente;
- introduzione, a margine dei nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16, della colonna 4 “Liquidazione anticipata” da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del trimestre;
- soppressione della colonna 3 Ravvedimento.
Versamenti e rateizzazione
Nelle istruzioni della dichiarazione Iva 2018 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate viene confermato che i versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo per importi superiori a 10,33 euro.
Viene inoltre confermata la possibilità di rateizzazione, con prima rata in scadenza il 16 marzo 2018 e le successive da versare entro il giorno 16 di ciascun mese con maggiorazione dello 0,33%. Il pagamento dell’Iva a rate dovrà essere concluso entro il 16 novembre 2018.
Sarà inoltre possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure a rate dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Il termine di versamento Iva del 30 giugno è ammesso anche ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
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