Le dimissioni nel periodo di prova costituiscono un diritto a favore del lavoratore, che può essere esercitato senza particolari formalità. Quali rapporti sussistono con preavviso, Naspi e RdC?
Specialmente se sei un lavoratore con non molta esperienza o un giovane che da poco ha preso contatto con il mondo del lavoro, sapere che cos’è in concreto il periodo di prova ti è certamente utile. Tu come lavoratore e il tuo datore di lavoro potete optare per il periodo di prova (o patto di prova), al fine di testare le prospettive di un rapporto di lavoro stabile e continuativo nel tempo - prima che l’assunzione diventi definitiva.
Ti ricordiamo già in apertura che, durante il periodo di prova, sia te che l’azienda potete recedere liberamente dal contratto con effetto immediato (licenziamento o dimissioni nel periodo di prova). Per questa via l’esperienza lavorativa si concluderà in anticipo.
Ma se invece nessuna delle parti recede prima della scadenza del periodo di prova, l’assunzione diverrà definitiva e varranno le regole generali in caso di licenziamento e di dimissioni. Tieni inoltre presente che, durante la prova, il lavoratore ha gli stessi diritti degli altri dipendenti e deve ricevere lo stesso trattamento economico.
Di seguito intendiamo focalizzarci sui rapporti tra dimissioni nel periodo di prova, preavviso, Naspi e reddito di cittadinanza. C’è obbligo di preavviso di dimissioni anche nel periodo di prova? Il lavoratore che si dimette può contare successivamente su Naspi e reddito di cittadinanza? Scopriamolo insieme.
Dimissioni nel periodo di prova: cosa cambia per preavviso, Naspi e reddito di cittadinanza
Periodo di prova: che cos’è in breve
Prima di vedere da vicino quali sono i rapporti tra dimissioni nel periodo di prova e preavviso, Naspi e reddito di cittadinanza, ti ricordiamo in che cosa consiste il periodo di prova. Esso altro non è che una possibilità che può essere inclusa in un contratto di lavoro, che se messa in pratica consente all’azienda e al neoassunto di verificare che il rapporto di lavoro appena cominciato sia davvero conveniente per ambo le parti.
Il patto di prova dovrà essere stabilito per iscritto a pena di nullità della prova. In linea generale, si inserisce in una clausola ad hoc nel contratto individuale di lavoro.
Insomma, il tuo datore di lavoro potrà rendersi conto se davvero tu sei la risorsa che cercava per rafforzare il personale e tu come lavoratore potrai scoprire se le mansioni previste sono effettivamente compatibili con la tua formazione e con le tue attitudini. Potrai altresì comprendere se l’ambiente di lavoro e i colleghi sono da inserirsi tra i fattori positivi dell’esperienza in azienda.
Tieni presente che l’utilità del periodo di prova è indubbia: infatti, può ben succedere che l’idea iniziale possa cambiare durante questo lasso di tempo. Il datore di lavoro potrebbe essersi fatto una certa visione sul candidato che aveva individuato in principio, ma poi quest’ultimo potrebbe non rivelarsi corrispondente alle aspettative. Tu come lavoratore alle dipendenze potresti invece renderti conto che il lavoro non è adatto o che l’azienda non ti dà le prospettive desiderate nel medio periodo.
Ecco perché la legge ti consente di dimetterti durante il periodo di prova.
Dimissioni nel periodo di prova e preavviso
Come appena accennato, le dimissioni ti sono consentite come lavoratore in prova, tenuto conto del fatto che il Codice Civile parla espressamente di assunzione in prova del prestatore di lavoro. Ebbene, vero è che la durata della prova è indicata dai CCNL e cambia a seconda della qualifica e delle mansioni da ricoprire.
Durante questo periodo ognuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di dare preavviso o d’indennità - torneremo tra poco su questo punto. Tuttavia devi prestare attenzione a questo dettaglio: le parti possono comunque accordarsi affinché il periodo di prova si svolga per un periodo di tempo minimo. In dette circostanze, il recesso (e quindi le tue dimissioni) può compiersi esclusivamente al termine prestabilito.
Se sei un lavoratore e stai valutando una proposta di lavoro in cui è previsto il periodo di prova, devi inoltre ricordare che, sia che si sia fissato un lasso di tempo minimo sia nel caso in cui non sia stato fatto, il tuo recesso può avvenire con dimissioni senza particolari formalità. Non devi infatti rispettare l’iter delle dimissioni online ed è sufficiente una lettera di dimissioni consegnata per iscritto al datore di lavoro.
In particolare, nell’ambito del periodo di prova o al termine dello stesso:
- potrai dimetterti senza obbligo di motivare il recesso;
- non dovrai rispettare l’obbligo di preavviso per quanto attiene alla comunicazione della tua scelta al datore.
Pertanto, il lavoratore che scelga le dimissioni con immediata comunicazione non è obbligato a versare all’azienda l’indennità sostitutiva del preavviso.
Rapporti tra Naspi e dimissioni nel periodo di prova: spetta l’indennità?
Se sei un lavoratore in prova e stai pensando di dimetterti, potresti domandarti se in caso di tuo recesso e di fine anticipata del periodo di prova, risulterai comunque beneficiario della cd. Naspi. Quest’ultima altro non è che la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi), ovvero una indennità mensile di disoccupazione, prevista dalla legge, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal primo maggio 2015.
Ebbene, c’è compatibilità tra dimissioni nel periodo di prova e Naspi? Rispondiamo che questo caso non fa parte delle possibili perdite involontarie del lavoro. Conseguentemente non è possibile fare domanda di Naspi a seguito di dimissioni durante il periodo di prova. Ricordiamo infatti che la Naspi non è erogata in automatico a colui che si trova senza lavoro, ma soltanto su richiesta ad hoc.
Fai però attenzione al seguente dettaglio: è tuttavia possibile fare richiesta di Naspi se - durante la prova - darai le dimissioni per giusta causa. In sostanza, ci si può dimettere per giusta causa durante il periodo di prova e richiedere quindi la Naspi, se ricorrono casi quali ad esempio quelli che seguono:
- mancato o ritardato pagamento dello stipendio;
- trasferimento, se non imputabile a oggettive ragioni organizzative dell’azienda;
- molestie;
- mobbing;
- mancato versamento dei contributi previdenziali del dipendente.
In queste situazioni, è possibile:
- sia dimettersi per giusta causa;
- sia fare richiesta dell’indennità di disoccupazione
Il motivo è semplice: si tratta di cause che, durante il periodo di prova, incrinano irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda e, dunque, impediscono la continuazione dell’attività lavorativa. Conseguire la Naspi, in dette circostanze, è così ammesso.
Infine nello specifico caso in cui le dimissioni durante il periodo di prova abbiano luogo durante una sospensione della disoccupazione Naspi, sarà nuovamente possibile ricominciare a incassare l’indennità di disoccupazione.
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Reddito di cittadinanza e dimissioni nel periodo di prova
Vediamo ora il caso della eventuale compatibilità tra reddito di cittadinanza e periodo di prova. Ebbene, come precisato da una nota del Ministero del Lavoro, le dimissioni durante il periodo di prova non precludono il diritto al reddito di cittadinanza.
In particolare, nella nota ministeriale è inclusa la distinzione tra le dimissioni durante il periodo di prova e quelle date a seguito dell’assunzione definitiva. In quest’ultimo caso, scatta il divieto all’erogazione del sussidio, in quanto: “Non ha diritto al reddito di cittadinanza il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”. Le norme di legge sono molto chiare su questo punto.
Attenzione dunque alla distinzione rilevata dal Ministero, che gioca a favore del lavoratore in prova. Infatti, in base alla normativa vigente, è ben possibile che nella fase iniziale del rapporto di lavoro il contratto contenga una clausola che indichi il patto di prova. In considerazione di ciò, della precarietà e delle caratteristiche specifiche del periodo di prova - ad es. la possibilità di interrompere il rapporto senza preavviso né indennità - il Ministero del Lavoro ha indicato che il divieto di reddito di cittadinanza non vale in queste circostanze e che, conseguentemente, non viene meno il diritto a percepire questo sussidio. Perciò potrai esercitare il tuo diritto alle dimissioni durante il periodo di prova e ottenere di seguito il RdC.
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