Dimissioni online, quanto costano al lavoratore?

Claudio Garau

21/10/2022

Dal 2016, le dimissioni del dipendente devono essere effettuate seguendo la procedura telematica ad hoc di cui alle norme di legge. Sono previste spese per il lavoratore o è a costo zero?

Dimissioni online, quanto costano al lavoratore?

Hai trovato una nuova opportunità lavorativa assai compatibile con la tua formazione, le tue attitudini o le tue esperienze professionali, oppure motivi familiari ti spingono a volere interrompere il rapporto di lavoro in essere, o - ancora - hai deciso di trasferirti all’estero per dare vita a una nuova attività tutta tua: queste e tante altre potrebbero essere le ragioni che ti spingono a dare le dimissioni, ovvero a seguire una procedura che - da alcuni anni - è cambiata radicalmente. Ebbene, sappi che oggi la procedura prevista è obbligatoria, telematica e molto più moderna rispetto al passato.

Potresti però domandarti se per te iniziare questa procedura e portarla a compimento, implica di dover pagare qualche spesa o sostenere qualche costo: le dimissioni online comportano un esborso per il lavoratore o la lavoratrice che intende interrompere la propria esperienza lavorativa e andare altrove?

Lo vedremo insieme nel corso di questo articolo, non prima però di aver dato qualche chiarimento in tema di dimissioni online così come attualmente regolate, e averti ricordato con quali intermediari puoi semplificarti la vita, appoggiandoti a loro per i passaggi burocratici connessi al tuo recesso dal contratto di lavoro. I dettagli.

Dimissioni online dal 2016 per rispondere al fenomeno delle dimissioni in bianco

Le dimissioni costituiscono l’atto di volontà con il quale il lavoratore subordinato esercita il recesso dal rapporto di lavoro. Nel caso del recesso del datore, si parlerebbe invece di licenziamento. In un contratto di lavoro a tempo indeterminato, le dimissioni del lavoratore costituiscono una scelta libera e volontaria.

Oggi le dimissioni in modalità digitale sono obbligatorie e ciò significa che non è ammessa una modalità differente da quella definita dalla legge. Infatti, con l’introduzione del Jobs Act nel 2016, l’interessato a interrompere il rapporto di lavoro in essere, deve farlo in modalità telematica - vale a dire con la procedura web prevista nel sito del Ministero del Lavoro. Analogamente, la modalità telematica si applica anche per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Vale la pena rimarcare che il servizio in oggetto è previsto per tutti i lavoratori e le lavoratrici a contrastare il fenomeno delle ’dimissioni in bianco’, che per lungo tempo hanno penalizzato tutti coloro che firmavano un contratto di lavoro dipendente. Come detto, le dimissioni debbono essere il frutto di una libera intenzione e le dimissioni in bianco erano diffuse fino al 2016, ovvero fino a quando la legge non aveva ancora previsto una specifica modalità di comunicazione delle dimissioni.

Il mezzo di comunicazione più usato era una comune lettera cartacea, spedita al datore di lavoro. Tuttavia proprio questa modalità era idonea a costituire un abuso da parte dell’azienda e, in particolare, aveva spinto alla diffusione delle citate dimissioni in bianco, vale a dire la prassi per cui il datore di lavoro - al momento dell’assunzione - faceva sottoscrivere al lavoratore, o alla lavoratrice, una lettera di dimissioni recante una data in bianco che, in un momento successivo, veniva protocollata nel caso in cui il datore di lavoro volesse disfarsi di quella persona.

Le dimissioni online permettono invece di appurare l’identità del lavoratore e dando la possibilità di revocarle, consentono di avere l’assoluta certezza sulla volontà reale del dipendente di dimettersi e sulla mancanza di condizionamenti esterni.

Dimissioni contratto a tempo indeterminato e determinato: differenza

Abbiamo detto che le dimissioni online sono il risultato di una libera scelta e a ciò consegue che il lavoratore può lasciare il posto di lavoro a tempo indeterminato senza dover dare alcuna motivazione. Egli può infatti limitarsi a rispettare il periodo di preavviso di dimissioni di cui al contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, così come indicato nel Codice Civile.

Attenzione però al seguente vincolo, di cui ogni lavoratore o lavoratrice alle dipendenze deve tener conto: la totale libertà di dimettersi sussiste soltanto nei rapporti a tempo indeterminato. Non bisogna dimenticare infatti che nel contratto di lavoro a termine, datore e dipendente si obbligano a restare vincolati al rapporto contrattuale fino alla data di scadenza prevista. In altre parole, le dimissioni prima del termine non sono consentite e, se sono comunque rassegnate, espongono il lavoratore che lascia il posto di lavoro al pericolo di dover risarcire il danno al datore di lavoro.

Insomma, nel contratto a tempo determinato non è previsto - in linea generale - il recesso anticipato e perciò non c’è neanche il preavviso. Tuttavia vi sono casi specifici in cui vale una deroga ed, infatti, il rapporto di lavoro può terminare prima della data di scadenza del contratto.

Dimissioni online con o senza spese per il lavoratore? I due possibili casi

Dopo queste necessarie premesse sulle dimissioni online e sulle caratteristiche generali del meccanismo, vediamo qual è la risposta alla domanda di cui al titolo del nostro articolo. Ebbene, due sono i possibili casi: il lavoratore esegue la procedura telematica da solo oppure si fa aiutare da un soggetto intermediario. Vediamoli separatamente.

Dimissioni online senza intermediario

Le dimissioni via web possono essere date dal lavoratore in modo autonomo, semplicemente facendo l’accesso alla sezione ad hoc di cui al sito www.cliclavoro.gov.it, muniti delle necessarie credenziali (SPID o CIE, oggi il Pin Inps non è più utilizzabile). Il lavoratore o la lavoratrice potranno così riempire gli spazi del form online e, seguendo le indicazioni su schermo, potranno effettuare l’inoltro delle dimissioni online. Importante ricordare che la comunicazione di dimissioni giungerà in automatico all’indirizzo Pec del datore di lavoro e della sede locale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La comunicazione di dimissioni online è di per sé gratuita perciò se il lavoratore non si serve di un intermediario per assistenza, non dovrà versare alcunché per interrompere il rapporto di lavoro.

Dimissioni online con intermediario

Alternativamente, la legge consente al lavoratore anche di rassegnare le dimissioni telematiche servendosi di un soggetto intermediario autorizzato che, attraverso le competenze e l’esperienza professionale degli addetti, sia in grado di agevolare l’iter in oggetto. Ci riferiamo a figure quali i patronati, le organizzazioni sindacali, le commissioni di certificazione, gli enti bilaterali, i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’operazione di dimissioni in sé continua a essere senza costi, ma - in questi casi - al lavoratore può essere richiesta l’iscrizione al sindacato con relativa tessera o il pagamento del costo del servizio di assistenza. Le spese si collocano in genere tra i 40 e 150 euro. Affidandosi invece ad un patronato a una agenzia ad hoc, che non comportano alcuna iscrizione, le tariffe calano notevolmente (30-50 euro).

Infine, ribadiamo che, in ambo le ipotesi di cui sopra, l’interessato o l’interessata debbono comunque sempre osservare l’eventuale di periodo di preavviso di cui al proprio relativo Ccnl di riferimento. Ecco perché concludiamo il nostro articolo ricordando che per sapere con esattezza quali sono i termini di preavviso, occorre dare un’occhiata al testo del contratto collettivo applicato al proprio settore. Il solo caso nel quale il lavoratore può dare le dimissioni senza alcun preavviso è quello di dimissioni per giusta causa, ed anche in questo caso vale la procedura online sopra menzionata.

Per ulteriori dettagli è disponibile un video tutorial per gli utenti pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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